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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15964/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15914/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – intimato – avverso il decreto della Corte d’Appello di Lecce, R.G. n. 469/2020, depositato in data 22 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto sempre da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, condannando l’opponente alla rifusione delle spese, indicando il Ministero dell’Economia e Finanza come amministrazione da convenire e disponendo quindi la riassunzione del procedimento nei confronti della stessa.

2. La pretesa del ricorrente scaturisce in origine dalla sentenza n. 29533/2011, con la quale questa Corte, nel decidere il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], sempre in tema di equa riparazione, aveva condannato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione, in favore del medesimo Loconte, sia di metà delle spese del precedente procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Lecce sia di due terzi delle spese della fase di legittimità, disponendo la distrazione delle medesime in favore del procuratore del Loconte, e cioè l’odierno ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi introdotto innanzi al TAR Lazione nel 2014 giudizio di ottemperanza nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ottenendo dal Tribunale amministrativo, dapprima l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo giudiziale, e poi -a fronte dell’inadempienza- la nomina di un Commissario ad acta, senza che tuttavia -alla data di proposizione del ricorso ora in decisione- fosse stata data ottemperanza.

R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 2 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Proposta domanda per il riconoscimento dell’equa riparazione, la stessa veniva inizialmente dichiarata improponibile perché tardiva.

In sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, la Corte d’Appello di Lecce -disattendendo la decisione del Consigliere designato- ha invece ritenuto rispettato il termine di decadenza di cui all’art. 4, in virtù della persistente pendenza del giudizio di ottemperanza, nonostante la già avvenuta nomina del commissario ad acta.

La Corte territoriale, tuttavia, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario, potesse vantare la posizione formale di parte nel giudizio di cognizione da cui era scaturita la pronuncia di distrazione delle spese, riconoscendo al medesimo un interesse ad agire per l’equa riparazione solo limitatamente alla fase esecutiva o di ottemperanza esperita in virtù del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di distrazione delle spese.

Da tale affermazione la Corte territoriale ha derivato la conclusione per cui l’Amministrazione nei cui confronti formulare la domanda era da individuarsi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e non nel MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Ha quindi disposto la riassunzione del procedimento nei confronti del primo, definendo invece il procedimento -quanto al secondo- con la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.

5. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha successivamente depositato memorie.

È rimasto intimato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in tre motivi.

R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 3 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile la domanda formulata nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nonostante tale profilo non fosse stato rilevato dal Consigliere designato, né dedotto dall’Amministrazione convenuta con opposizione autonoma.

1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 260/1958 e 102 c.p.c.

Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia dichiarato il difetto di legittimazione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: a) senza preliminarmente verificare la “esistenza, fondatezza e tempestività” dell’eccezione ad opera dell’Avvocatura dello Stato; b) senza valutare l’operatività della sanatoria conseguente alla costituzione dell’Avvocatura dello Stato; c) omettendo di considerare che la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione investiva anche la precedente fase di cognizione e non solo la fase di ottemperanza, con la conseguenza che il giudizio doveva essere esteso ex art. 102 c.p.c. al Ministero dell’Economia e delle Finanze prima di decidere nel merito la domanda;

1.3. Con il terzo motivo, intestato “violazione e falsa applicazione degli artt. 93 - 100 e 112 cod. proc. civ - omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio - erronea motivazione e violazione artt.1 bis e 3, comma 1, legge n.89/2001 e dell'art.6 par.1 convenzione europea diritti dell'uomo - sentenza corte di cassazione sezioni unite n.19883/2019” sono dedotti, in sintesi R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 4 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono ritenersi infondati.

La tesi di base del ricorrente è che il procuratore che -nella veste di antistatario e all’esito del giudizio di cognizione da esso stesso patrocinato- consegua la statuizione di distrazione a proprio favore delle spese di lite, dovrebbe considerarsi ab initio parte del giudizio di cognizione medesimo, ben potendo, quindi, dolersi della eccessiva durata di quest’ultimo.

Reiteratamente, infatti, questa Corte ha chiarito che anche nel giudizio di impugnazione, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, solo se R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 5 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Parimenti, è stato chiarito che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 - Rv. 646824 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 - Rv. 612482 - 01).

Ancor più conclusivamente, questa Corte ha chiarito che nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 6 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012 - Rv. 624089 - 01).

Ha osservato questa Corte, in quell’occasione, che l'istanza di distrazione delle spese ha valenza incidentale, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, bensì identificandosi in una postulazione soltanto accessoria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata.

Discende da tali principi che l’istanza di distrazione delle spese, anche se favorevolmente accolta, non vale a rendere anche il procuratore parte del giudizio, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo nel momento in cui agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali, da ciò risultando anche la non pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente, i quali sono stati pronunciati con riferimento a ben diverse ipotesi in cui la fase esecutiva si riferiva ad un titolo formatosi nel giudizio di cognizione a seguito di domanda avente fondamento in un rapporto di diritto sostanziale, situazione non ricorrente nella specie.

Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha escluso che il ricorrente potesse assumere la veste di parte nel giudizio di cognizione, riconoscendogli invece la legittimazione ad agire ex L. R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 7 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Infondate, allora, sono le lagnanze del ricorrente in ordine al fatto che detto profilo sia stato sollevato solo in sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, dal momento che la Corte territoriale ha proceduto alla verifica di uno dei presupposti della domanda di riconoscimento dell’equa riparazione, senza che alla fase monocratica innanzi al consigliere designato potesse ricollegarsi valenza preclusiva in ordine a tale verifica.

Si deve peraltro osservare che è lo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 11) a riferire che in sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001 l’Avvocatura dello Stato aveva ritualmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 - Rv. 662257 - 01), individuando quale giudizio presupposto la sola fase di esecuzione avanti al TAR, e quindi contestando che il precedente procedimento che si era concluso con la declaratoria di distrazione delle spese a favore dell’odierno ricorrente potesse essere qualificato quale giudizio presupposto ai fini dell’applicazione della L. 89/2001.

Il tenore delle difese dell’Avvocatura dello Stato -come desumibili dalla decisione impugnata e come sintetizzate anche nel ricorso- evidenzia altresì che nessuna sanatoria può essere ricondotta alle difese medesime, avendo invece l’Avvocatura correttamente invocato il disposto di cui all’art. 4 L. 260/1958, indicando quale soggetto correttamente destinatario della pretesa del ricorrente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tuttavia assumere difese direttamente per conto di quest’ultimo.

R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 8 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, mentre non vi è luogo alla condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, essendo il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rimasto intimato.

4. Poiché il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 9 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15914/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – intimato – avverso il decreto della Corte d’Appello di Lecce, R.G. n. 469/2020, depositato in data 22 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Lecce, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto sempre da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, condannando l’opponente alla rifusione delle spese, indicando il Ministero dell’Economia e Finanza come amministrazione da convenire e disponendo quindi la riassunzione del procedimento nei confronti della stessa. 2. La pretesa del ricorrente scaturisce in origine dalla sentenza n. 29533/2011, con la quale questa Corte, nel decidere il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], sempre in tema di equa riparazione, aveva condannato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione, in favore del medesimo Loconte, sia di metà delle spese del precedente procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Lecce sia di due terzi delle spese della fase di legittimità, disponendo la distrazione delle medesime in favore del procuratore del Loconte, e cioè l’odierno ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi introdotto innanzi al TAR Lazione nel 2014 giudizio di ottemperanza nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ottenendo dal Tribunale amministrativo, dapprima l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo giudiziale, e poi -a fronte dell’inadempienza- la nomina di un Commissario ad acta, senza che tuttavia -alla data di proposizione del ricorso ora in decisione- fosse stata data ottemperanza. R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 2 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 4. Proposta domanda per il riconoscimento dell’equa riparazione, la stessa veniva inizialmente dichiarata improponibile perché tardiva. In sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, la Corte d’Appello di Lecce -disattendendo la decisione del Consigliere designato- ha invece ritenuto rispettato il termine di decadenza di cui all’art. 4, in virtù della persistente pendenza del giudizio di ottemperanza, nonostante la già avvenuta nomina del commissario ad acta. La Corte territoriale, tuttavia, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario, potesse vantare la posizione formale di parte nel giudizio di cognizione da cui era scaturita la pronuncia di distrazione delle spese, riconoscendo al medesimo un interesse ad agire per l’equa riparazione solo limitatamente alla fase esecutiva o di ottemperanza esperita in virtù del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia di distrazione delle spese. Da tale affermazione la Corte territoriale ha derivato la conclusione per cui l’Amministrazione nei cui confronti formulare la domanda era da individuarsi nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e non nel MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Ha quindi disposto la riassunzione del procedimento nei confronti del primo, definendo invece il procedimento -quanto al secondo- con la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. 5. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha successivamente depositato memorie. È rimasto intimato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi. R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 3 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile la domanda formulata nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nonostante tale profilo non fosse stato rilevato dal Consigliere designato, né dedotto dall’Amministrazione convenuta con opposizione autonoma. 1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 260/1958 e 102 c.p.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia dichiarato il difetto di legittimazione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: a) senza preliminarmente verificare la “esistenza, fondatezza e tempestività” dell’eccezione ad opera dell’Avvocatura dello Stato; b) senza valutare l’operatività della sanatoria conseguente alla costituzione dell’Avvocatura dello Stato; c) omettendo di considerare che la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione investiva anche la precedente fase di cognizione e non solo la fase di ottemperanza, con la conseguenza che il giudizio doveva essere esteso ex art. 102 c.p.c. al Ministero dell’Economia e delle Finanze prima di decidere nel merito la domanda; 1.3. Con il terzo motivo, intestato “violazione e falsa applicazione degli artt. 93 - 100 e 112 cod. proc. civ - omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio - erronea motivazione e violazione artt.1 bis e 3, comma 1, legge n.89/2001 e dell'art.6 par.1 convenzione europea diritti dell'uomo - sentenza corte di cassazione sezioni unite n.19883/2019” sono dedotti, in sintesi R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 4 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 a) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la Corte territoriale operato una scissione nell’ambito di una domanda da considerarsi unitaria, e per aver in tal modo negato la legittimazione del ricorrente in relazione alla fase di cognizione innanzi al giudice ordinario, invece di limitarsi a statuire sul motivo di opposizione dedotto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) l’erronea interpretazione ed applicazione dell'art.93 c.p.c., per aver negato all’avvocato antistatario la qualità di veste anche nel processo di cognizione, escludendo detto giudizio dal computo della durata ragionevole del processo; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 1, 1.89/2001 e dell'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per avere la Corte operato una distinzione tra la fase processuale di cognizione e quella di esecuzione, ponendosi anche in contrasto con il principio enunciato da Sezioni Unite n.19883/2019. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono ritenersi infondati. La tesi di base del ricorrente è che il procuratore che -nella veste di antistatario e all’esito del giudizio di cognizione da esso stesso patrocinato- consegua la statuizione di distrazione a proprio favore delle spese di lite, dovrebbe considerarsi ab initio parte del giudizio di cognizione medesimo, ben potendo, quindi, dolersi della eccessiva durata di quest’ultimo. Reiteratamente, infatti, questa Corte ha chiarito che anche nel giudizio di impugnazione, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, solo se R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 5 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022 - Rv. 663712 - 01), così come ha chiarito che l’antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 - Rv. 664078 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14637 del 30/07/2004 - Rv. 575462 - 01). Parimenti, è stato chiarito che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017 - Rv. 646824 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 - Rv. 612482 - 01). Ancor più conclusivamente, questa Corte ha chiarito che nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 6 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012 - Rv. 624089 - 01). Ha osservato questa Corte, in quell’occasione, che l'istanza di distrazione delle spese ha valenza incidentale, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, bensì identificandosi in una postulazione soltanto accessoria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Discende da tali principi che l’istanza di distrazione delle spese, anche se favorevolmente accolta, non vale a rendere anche il procuratore parte del giudizio, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo nel momento in cui agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali, da ciò risultando anche la non pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente, i quali sono stati pronunciati con riferimento a ben diverse ipotesi in cui la fase esecutiva si riferiva ad un titolo formatosi nel giudizio di cognizione a seguito di domanda avente fondamento in un rapporto di diritto sostanziale, situazione non ricorrente nella specie. Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha escluso che il ricorrente potesse assumere la veste di parte nel giudizio di cognizione, riconoscendogli invece la legittimazione ad agire ex L. R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 7 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 89/2001 in relazione alla successiva fase di esecuzione, la quale esclusivamente costituisce giudizio presupposto. Infondate, allora, sono le lagnanze del ricorrente in ordine al fatto che detto profilo sia stato sollevato solo in sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, dal momento che la Corte territoriale ha proceduto alla verifica di uno dei presupposti della domanda di riconoscimento dell’equa riparazione, senza che alla fase monocratica innanzi al consigliere designato potesse ricollegarsi valenza preclusiva in ordine a tale verifica. Si deve peraltro osservare che è lo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 11) a riferire che in sede di opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001 l’Avvocatura dello Stato aveva ritualmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 - Rv. 662257 - 01), individuando quale giudizio presupposto la sola fase di esecuzione avanti al TAR, e quindi contestando che il precedente procedimento che si era concluso con la declaratoria di distrazione delle spese a favore dell’odierno ricorrente potesse essere qualificato quale giudizio presupposto ai fini dell’applicazione della L. 89/2001. Il tenore delle difese dell’Avvocatura dello Stato -come desumibili dalla decisione impugnata e come sintetizzate anche nel ricorso- evidenzia altresì che nessuna sanatoria può essere ricondotta alle difese medesime, avendo invece l’Avvocatura correttamente invocato il disposto di cui all’art. 4 L. 260/1958, indicando quale soggetto correttamente destinatario della pretesa del ricorrente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tuttavia assumere difese direttamente per conto di quest’ultimo. R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 8 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15914/2021 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15964/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, mentre non vi è luogo alla condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, essendo il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rimasto intimato. 4. Poiché il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 15914/2021 - Pagina nr. 9 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Decreto Cassazione n. 15964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris