CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3550/2020 depositata il 10/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Al contribuente è stato notificato in data 13 ottobre 2017 un avvisodi accertamento TARSU n. 3079, emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] il 13giugno 2017, con il quale gli è stato richiesto il pagamento della sommacomplessiva di euro 2.670,00, comprensiva di sanzioni, interessi e spese diNumero registro generale 5414/2021Numero sezionale 5576/2026Numero di raccolta generale 23438/2026Data pubblicazione 17/07/2026notifica, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovutaper l’anno 2012, in relazione ad immobili di sua proprietà, tra i quali quellisiti in [OSCURATO:SOCIETA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 214.2. Il contribuente ha dedotto che l’imposizione era stata determinatasulla base di dati catastali non corrispondenti alla reale consistenza ecategoria degli immobili, atteso che nell’avviso essi erano stati qualificaticome unità a destinazione produttiva, con superficie di mq 173,34, mentre,secondo le risultanze catastali aggiornate, si trattava di tre distinte unità adestinazione abitativa, di superficie notevolmente inferiore. Ha altresìrappresentato di avere già segnalato tali incongruenze al Comune inoccasione della richiesta di pagamento della TARSU per l’anno 2010,ottenendo in sede di autotutela la rettifica dei dati catastali e il conseguentericalcolo dell’imposta, sulla base di documentazione comprensiva anchedelle planimetrie, rimasta incontestata dall’ente impositore.3. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente ha proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, deducendol’erroneità del calcolo dell’imposta per l’utilizzo di una base imponibilefondata su dati catastali inesatti. Il Comune si è costituito resistendo. LaCommissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 4531/2018,depositata l’8 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimol’operato dell’ente impositore e valorizzando l’assenza di una ritualedenuncia di variazione completa dei necessari elementi metrici eplanimetrici.4. Il contribuente ha quindi proposto appello, sostenendo che dagli attiemergeva in modo incontrovertibile l’avvenuta rettifica dei dati catastali insede di autotutela e la correttezza delle superfici dichiarate, sicchél’accertamento per l’anno 2012 avrebbe dovuto tenere conto di talirisultanze. Nel giudizio di secondo grado il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] non si ècostituito.Numero registro generale 5414/2021Numero sezionale 5576/2026Numero di raccolta generale 23438/2026Data pubblicazione 17/07/20265. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n.3550/2020 depositata il 10 luglio 2020, ha respinto l’appello, rilevando chel’atto impositivo traeva origine dalla denuncia presentata dal contribuentenel 1997 e che le successive rettifiche non erano state accompagnate dauna formale denuncia di variazione completa della planimetria catastaleaggiornata. La CTR ha ritenuto l’appello inammissibile, oltre che infondato,in quanto meramente reiterativo delle doglianze già svolte in primo grado eprivo di specifica confutazione delle argomentazioni poste a base delladecisione impugnata, aggiungendo che, in ogni caso, la rettifica formalepriva di adeguato supporto probatorio non avrebbe potuto incidere sullerisultanze catastali e sulla conseguente base imponibile ai fini TARSU. Nullaè stato statuito sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’enteappellato.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato ad unico motivo.7. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve rilevarsi che la parte, difensore di se stessa,è deceduta nelle more del processo. In atti non vi è prova della esistenza dieredi, sicché deve procedersi in base al seguente principio di diritto, già datempo affermato da questa Corte: nel giudizio di cassazione l'assolutaimpossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione dellamorte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c.,impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio chegoverna il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredidel ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi dicomunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca (Cass.07/02/2026, n. 2702 (Rv. 677354 - 01)).2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. la nullità del procedimento e della sentenza di secondoNumero registro generale 5414/2021Numero sezionale 5576/2026Numero di raccolta generale 23438/2026Data pubblicazione 17/07/2026grado per omesso esame un motivo di impugnazione sostanziale dell’avvisodi accertamento.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe completamentetrascurato la valutazione di un documento ritenuto decisivo ai fini delladeterminazione del quantum dell’imposta dovuta, cioè, in particolare, di unantecedente all’avviso di accertamento impugnato, nel quale il funzionariocomunale aveva provveduto a correggere manualmente i dati catastalierrati relativi agli immobili del contribuente e a ricalcolare la TARSU dovuta.Secondo il ricorrente, tale documento, pienamente coerente con lerisultanze catastali aggiornate e mai disconosciuto dal Comune, era idoneoa dimostrare con certezza l’erroneità dell’accertamento impugnato e,quindi, a sovvertire il convincimento del giudice di merito. Nonostante ciò,esso non era stato esaminato né dal giudice di primo grado né, soprattutto,dai giudici di appello, i quali avrebbero rigettato l’impugnazione senzaconfrontarsi con la specifica censura e senza valutare la documentazioneprodotta, limitandosi ad aderire in modo acritico alle difese del Comunesvolte nel giudizio di primo grado.3. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili.4. Va premesso che questa Corte ha reiteratamente affermato che ilcontribuente è soggetto all’obbligo di dichiarazione ai fini della TARSU, alfine di consentire all’amministrazione di provvedere di conseguenza e, nelcaso, di operare delle verifiche, stabilendo anche la tempistica con cui taledichiarazione deve avvenire: in tema di Tarsu, il tenore letterale delladisposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs.n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di impostae, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaNumero registro generale 5414/2021Numero sezionale 5576/2026Numero di raccolta generale 23438/2026Data pubblicazione 17/07/2026verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza dicui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nelsecondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.19531 (Rv. 664935 - 01)).Sotto questo profilo a censura si palesa quindi inammissibile ai sensidell’art. 360 bis c.p.c., in quanto in palese contrasto con gli orientamenti dilegittimità, laddove la censura proposta vada interpretata nel senso dellasufficienza della annotazione a mano da parte del funzionario.4.1. Nel caso di specie non è difatti messa in discussione la mancanzadella suddetta dichiarazione, né viene contestata la affermazione della CTRin merito al difetto di prova di tale circostanza.4.2. Il ricorrente contesta dunque fatti che, da un lato, esulano dallaratio decidendi della decisione (fondata sull’assenza probatoria e sullamancanza della denuncia), dall’altro attingono a questioni di fatto, il cuisindacato è precluso al giudice di Cassazione.5. Per tali argomenti il motivo va dichiarato inammissibile.6. Il ricorso va dunque rigettato.7. Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzionedella parte intimata.8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processualiper dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una sommapari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,Numero registro generale 5414/2021Numero sezionale 5576/2026Numero di raccolta generale 23438/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]