Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 19497/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, per violazione di legge e vizi di motivazione, è rivalutativo di dati emersi e rivede gli stessi sotto aspetti già esaminati e adeguatamente analizzati dai giudici, anche nella sostanza confutando tematiche e argomentazioni difensive qui riproposte; considerato che il secondo motivo sulla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 analogamente trascura gli argomenti di cui alla sentenza, comprensivi anche di opportuni richiami giurisprudenziali non adeguatamente contrastati, e ripropone una personale considerazione di elementi emersi; considerato che il terzo motivo in tema di continuazione trascura gli orientamenti di legittimità correttamente richiamati in proposito dalla corte di appello, e che il trattamento sanzionatorio vicino al minimo edittale è congruamente motivato in tale quadro, con riferimento alla gravità dei fatti; rilevato che la deduzione sulla disparità di trattamento appare innanzitutto fattuale quanto meramente asserita e quindi indimostrata.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore fs Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, per violazione di legge e vizi di motivazione, è rivalutativo di dati emersi e rivede gli stessi sotto aspetti già esaminati e adeguatamente analizzati dai giudici, anche nella sostanza confutando tematiche e argomentazioni difensive qui riproposte; considerato che il secondo motivo sulla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 analogamente trascura gli argomenti di cui alla sentenza, comprensivi anche di opportuni richiami giurisprudenziali non adeguatamente contrastati, e ripropone una personale considerazione di elementi emersi; considerato che il terzo motivo in tema di continuazione trascura gli orientamenti di legittimità correttamente richiamati in proposito dalla corte di appello, e che il trattamento sanzionatorio vicino al minimo edittale è congruamente motivato in tale quadro, con riferimento alla gravità dei fatti; rilevato che la deduzione sulla disparità di trattamento appare innanzitutto fattuale quanto meramente asserita e quindi indimostrata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore fs Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris