CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 49434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 novembre 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., commesso falsificando un modulo provvisorio attestante il passaggio di proprietà a suo favore di un motociclo. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. delle sentenze di primo e secondo grado ovvero violazione degli artt. 420-bis e 484 cod. proc. pen. per essere il procedimento stato celebrato in assenza dell'imputato ancorché quest'ultimo non ne avesse avuto effettiva conoscenza. In particolare, Vandoni, nell'immediatezza del controllo della p.g., aveva dichiarato domicilio presso la sua abitazione dell'epoca (Pregnana milanese, [OSCURATO:PERSONA] n. 11) ed aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, tuttavia, aveva successivamente rinunziato al mandato difensivo, non avendo mai avuto contatti con l'assistito. Il 7 settembre 2017, era stato emesso decreto di citazione a giudizio contestualmente al quale era stato nominato un difensore di ufficio all'imputato (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed era stato indicato come domicilio dichiarato da quest'ultimo l'indirizzo di Pregnana milanese, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, indirizzo presso il quale era stata tentata la notifica del decreto, con esito negativo per irreperibilità del destinatario. Il 12 luglio 2018 era stata celebrata la prima udienza dibattimentale e l'imputato era stato dichiarato assente, ancorché non vi fosse stata alcuna regolare notifica del decreto di citazione. Evidentemente — sostiene il ricorrente — il Tribunale aveva dato per buona una notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza verificare che vi fosse stata la regolare instaurazione del rapporto professionale con il difensore. Tale rapporto in effetti era mancato, in quanto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere sostituito per essersi cancellato dall'albo ed il secondo difensore di ufficio nominato — l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — aveva chiesto un rinvio proprio per cercare di mettersi in contatto con l'assistito. Tale contatto non era riuscito in quanto Vandoni era stato nel frattempo arrestato, con esecuzione pena dal 21 dicembre 2018 al 9 gennaio 2023. Tuttavia, né il difensore né il Tribunale si avvedevano di questa circostanza, sicché il processo proseguiva senza prendere atto del legittimo impedimento del prevenuto e senza verificare se Vandoni volesse essere tradotto o intendesse rinunziare a comparire. Non avendo avuto alcun contatto con il proprio assistito, il difensore non indicava propri testi e veniva esaminato solo il teste del pubblico ministero. L'assenza di contatti tra imputato e difesa è resa evidente dalla presentazione di un'istanza di liquidazione degli onorari per irreperibilità dell'imputato presentata dal difensore di ufficio. Quanto al processo di appello, dopo la presentazione dei motivi da parte del difensore di ufficio, il relativo decreto di citazione veniva anch'esso notificato presso l'indirizzo dichiarato in sede di identificazione, dove, ancora una volta, la notifica era impossibile per irreperibilità. Infatti, ancorché Vandoni fosse stato scarcerato il 23 dicembre 2020 a seguito dell'applicazione in executivis della disciplina della continuazione, non aveva potuto fare rientro nell'abitazione perché il contratto di locazione era risolto, sicché aveva trovato una nuova dimora in Settimo milanese alla via Gramsci 37, facendo anche richiesta di trasferimento all'ufficio anagrafe. Il decreto di citazione era stato, quindi, notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale, tuttavia, il 20 ottobre 2021, aveva rinunziato all'incarico per essersi cancellata dall'albo ed era stato nominato un nuovo difensore di ufficio, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale solo il giorno prima dell'udienza era riuscito a mettersi in contatto con l'imputato, che — appreso per la prima volta dell'esistenza del processo a suo carico — confidava in un rinvio per conoscere gli atti e preparare la difesa. Il difensore di ufficio, tuttavia, non aveva chiesto il rinvio, il processo si era concluso il 3 novembre 2021 e l'imputato era riuscito ad ottenere copia della sentenza solo dopo il 17 dicembre 2021, come risulterebbe da uno scambio di mail tra il prevenuto e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allegate al ricorso. In conclusione, il ricorrente, citando degli arresti di questa Corte, afferma di non aver potuto partecipare al processo di primo grado siccome detenuto ed al processo di appello per esserne venuto a conoscenza solo il giorno prima e di non essersi sottratto volontariamente alla sua conoscenza. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni dell'atto di appello secondo cui il reato non sussisterebbe per essere il documento una mera fotocopia, osservando che esso appariva in tutto e per tutto un atto originale. Tale assunto sarebbe in contraddizione con quanto ritenuto dal Tribunale, che aveva affermato che mancava il timbro della Motorizzazione e il numero di protocollo della pratica di passaggio di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza per le seguenti ragioni. Preliminare all'illustrazione del ragionamento svolto è il riepilogo degli accadimenti processuali, così come ricostruiti sia attraverso le allegazioni del ricorso che grazie all'esame degli atti del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, esame possibile in ragione della natura processuale della doglianza. 1.1. Il 25 maggio 2016 l'allora indagato, all'atto del primo controllo, aveva sia dichiarato domicilio presso la residenza di Pregnana milanese, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, sia eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia contestualmente nominato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (del quale, nel verbale di identificazione, sono indicati l'indirizzo di studio, due recapiti telefonici ed uno di fax). L'indirizzo di Pregnana milanese corrispondeva alla residenza anagrafica del ricorrente (cfr. certificato rituale in atti). Il 19 aprile 2017, poi, Vandoni aveva ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il 4 gennaio 2017, tuttavia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunziato al mandato, affermando di non essere riuscito a mettersi in contatto con l'assistito per essersi quest'ultimo reso irreperibile, dal che era conseguita la nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. Nominato un difensore di ufficio, il decreto di citazione per il giudizio era stato ritualmente notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il professionista officiato solo dopo aver tentato la notifica al domicilio dichiarato da Vandoni in Pregnana milanese, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, dove il medesimo era risultato "trasferito". 1.2. Tanto premesso, ne consegue, quanto alla ritualità della celebrazione del processo di primo grado in assenza, che la decisione del Tribunale sul punto è stata correttamente assunta. L'imputato, infatti, aveva effettuato una dichiarazione di domicilio seria ed effettiva siccome riferibile ad un indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica (cfr. certificato di residenza in atti) ed aveva nominato un difensore di fiducia di cui gli erano noti tutti i recapiti, ma poi si era reso irreperibile sia per gli organi notificatori che per lo stesso difensore di fiducia, non prima, però, di aver ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuata dai Carabinieri. Sulla scorta di questi elementi, può affermarsi che la mancata partecipazione al processo di primo grado da parte dell'imputato sia stata frutto di una scelta del prevenuto, che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, non comunicando, come sarebbe stato doveroso ai sensi dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., un'eventuale variazione del domicilio dichiarato (da cui, all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio, risultava trasferito, pur mantenendovi la residenza anagrafica) e non tenendo i contatti con il difensore che aveva lui stesso officiato e che, proprio a cagione delle difficoltà incontrate nel contattare il cliente, ha rinunziato al mandato; così facendo, l'imputato ha creato le condizioni per impedire il flusso informativo avvocato/cliente, disattendendo l'onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore (di cui erano noti tutti i recapiti), ancor più se nominato di fiducia (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). E' stato lo stesso imputato, quindi, che non si è posto in condizione di essere raggiunto dalle notifiche relative al giudizio di prime cure e, comunque, di partecipare al processo attraverso la difesa tecnica che gli era stata garantita, il che costituisce una forma di volontaria sottrazione al procedimento che legittimava, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., la celebrazione del processo in assenza. Sempre quanto al processo di primo grado, le conclusioni sopra illustrate non possono essere smentite dall'avvenuta incarcerazione per altra causa che il ricorrente pure agita, incarcerazione che, nella stessa prospettazione del ricorrente, non risultava in atto al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, né risulta essere stata comunicata al Giudice monocratico. Quanto alla natura impeditiva dello stato detentivo per altra causa rispetto alla partecipazione del procedimento, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, pur assicurando la massima garanzia di partecipazione all'imputato detenuto per altro, presuppone pur sempre che la coeva detenzione sia stata resa nota, in qualsiasi modo, al Giudice che procede (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. U, 34483 del 26/09/2006, Arena), conoscenza che, nel caso di specie, non risulta essere stata veicolata al decidente. 1.2. In ordine al processo di appello, la notificazione del decreto di citazione è stata tentata invano presso il domicilio dichiarato — che l'imputato non aveva modificato e che, alla data della notifica, risultava ancora corrispondere alla sua residenza anagrafica (cfr. certificato del Comune di Settimo milanese che attesta la richiesta di cambio residenza del 16 settembre 2021) — e si è poi perfezionata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con trasmissione dell'atto al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] il precedente 31 agosto. Nonostante la mancata notifica personale del decreto all'imputato, emerge tuttavia dagli atti che vi era stata l'instaurazione di un effettivo rapporto professionale con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], prima che si celebrasse l'udienza in cui il processo di secondo grado è stato definito, come evincibile dalla mail del 15 ottobre 2021 tra la predetta professionista e Vandoni, che si comprende essere inserita in una corrispondenza in corso, corrispondenza che è proseguita anche con la comunicazione da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della sua rinunzia al mandato professionale per assunzione di incarico incompatibile. Ne consegue che, essendovi testimonianza dell'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore dell'imputato che ricevette la notifica del decreto di citazione quale domiciliatario ex lege e quest'ultimo, da cui può ragionevolmente inferirsi l'esistenza di un regolare flusso informativo, deve ritenersi che la notifica del decreto di citazione in appello effettuata, anche in questo caso, nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. avesse senz'altro raggiunto lo scopo informativo rispetto alla vocatio in iudicium cui la notifica predetta era funzionale e che la scelta di Vandoni di non partecipare al giudizio di appello il 3 novembre 2021 sia stata consapevole e volontaria.D'altra parte, quand'anche si prescindesse dalla corrispondenza in atto con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è lo stesso ricorrente ad avere affermato di avere avuto conoscenza dell'udienza di appello il giorno precedente, il che avrebbe comunque consentito a lui stesso di presenziare all'udienza e/o al difensore subentrato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — anch'egli in contatto con l'assistito — di chiedere, se del caso, un rinvio. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. Il ricorrente agita impropriamente il tema del falso in fotocopia giacché — come sostenuto dalla Corte territoriale — il modulo provvisorio attestante il passaggio di proprietà del veicolo a favore dell'imputato era stato presentato quale originale al controllo di polizia e tale appariva. D'altra parte, dalla sentenza di primo grado, si evince che il prevenuto aveva mostrato il documento proprio a comprova di quanto verbalmente dichiarato agli operanti, vale a dire che il veicolo gli apparteneva. Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha confermato il giudizio di penale responsabilità, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte, sviluppatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285, secondo cui, ai fini della rilevanza penale del falso in fotocopia di un atto, non importa se esistente o meno, rileva - oltre all'estrinseca idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l'orientamento finalistico dell'agente, che quell'atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le circostanze del caso concreto (Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731; Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006, in motivazione). Riguardo al presunto contrasto della decisione del Collegio di appello con quanto si legge nella sentenza di primo grado a proposito della mancanza del timbro della Motorizzazione e del numero di protocollo della pratica di passaggio di proprietà, esso non è tale, laddove tale carenza potrebbe al più rilevare quanto alla qualità della contraffazione, ma non già incidere sulla sussistenza oggettiva del falso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara i