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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32473/2026

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02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers dedoléances presentati alla Corte d’appello;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ognidoglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando (pg. 3) in relazione al primo ed al secondo motivo, sullaresponsabilità e la qualificazione del fatto, la piena consapevolezza dell’acquistoillecito da parte della donna, per l’inserimento della propria sim, a distanza dipochi giorni dal furto e per la patente falsità delle giustificazioni addotte;(ii) fornendo adeguata motivazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, peraltro a fronte di un motivo d’appello inammissibile per assolutagenericità fin dal grado precedente; quanto alla mancata motivazione in ordinealla applicazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen., si riscontra la frattura dellacatena devolutiva, poiché l’istanza non era stata formulata in atto di appello o almomento della rassegna delle conclusioni in appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers dedoléances presentati alla Corte d’appello;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ognidoglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando (pg. 3) in relazione al primo ed al secondo motivo, sullaresponsabilità e la qualificazione del fatto, la piena consapevolezza dell’acquistoillecito da parte della donna, per l’inserimento della propria sim, a distanza dipochi giorni dal furto e per la patente falsità delle giustificazioni addotte;(ii) fornendo adeguata motivazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, peraltro a fronte di un motivo d’appello inammissibile per assolutagenericità fin dal grado precedente; quanto alla mancata motivazione in ordinealla applicazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen., si riscontra la frattura dellacatena devolutiva, poiché l’istanza non era stata formulata in atto di appello o almomento della rassegna delle conclusioni in appello;ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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