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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 17796/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta volta ad ottenere la revoca della sentenza dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1160 del 2019 relativamente ai reati di cui agli artt.632 e 639- bis cod. pen., aggravati dall’art. 7 l. 203 del 1991, contestati al capo A11) e diquello di falso contestato al capo A4); vista la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 16 marzo 2026;rilevato che – secondo la tesi del ricorrente – la revoca della condanna per detti reaticonseguirebbe alla già avvenuta revoca, con precedente provvedimento del Giudicedell’esecuzione in data 2 luglio 2025, della condanna per il reato di abuso di ufficiocontestato al capo A4) per intervenuta abolitio criminis;ritenuto che a ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato – conmotivazione aderente alle risultanze in atti e screvra da aporie logiche – che il venire menodella condanna per abrogazione del reato di abuso d’uffcio non elide i presupposti fattuali e,conseguentemente, quelli probatori posti a fondamento delle altre imputazioni per le quali ilricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato;rilevato che il ricorso sul punto si appalesa del tutto aspecifico, siccome limitato allamera petizione di principio secondo cui le altre ipotesi criminose per cui è condanna «eranonecessariamente collegate allo sviamento delle funzioni di cui all’art. 323 cod. pen.»;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta volta ad ottenere la revoca della sentenza dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1160 del 2019 relativamente ai reati di cui agli artt.632 e 639- bis cod. pen., aggravati dall’art. 7 l. 203 del 1991, contestati al capo A11) e diquello di falso contestato al capo A4); vista la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 16 marzo 2026;rilevato che – secondo la tesi del ricorrente – la revoca della condanna per detti reaticonseguirebbe alla già avvenuta revoca, con precedente provvedimento del Giudicedell’esecuzione in data 2 luglio 2025, della condanna per il reato di abuso di ufficiocontestato al capo A4) per intervenuta abolitio criminis;ritenuto che a ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha osservato – conmotivazione aderente alle risultanze in atti e screvra da aporie logiche – che il venire menodella condanna per abrogazione del reato di abuso d’uffcio non elide i presupposti fattuali e,conseguentemente, quelli probatori posti a fondamento delle altre imputazioni per le quali ilricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato;rilevato che il ricorso sul punto si appalesa del tutto aspecifico, siccome limitato allamera petizione di principio secondo cui le altre ipotesi criminose per cui è condanna «eranonecessariamente collegate allo sviamento delle funzioni di cui all’art. 323 cod. pen.»;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]