CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannata per tentato furto aggravato, è inammissibile poiché reiterativo e manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali specifici, la serialità dei furti commessi, l'inserimento della ricorrente in un'associazione finalizzata a commettere tali reati, accertata in una precedente condanna, e le condotte delittuose ulteriori anche seguenti al reato commesso per escludere la concedibilità del beneficio, non ritenendo sufficiente la confessione tardiva ed inutile e le condizioni personali della ricorrente. I giudici, pertanto, hanno risposto all'obbligo motivazionale che la difesa ritiene violato, con argomentazioni non manifestamente illogiche e, quindi, insindacabili da parte del giudice di legittimità. Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ric:hiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 sette