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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2020

Cassazione n. 04171/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15032-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 14654/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 15032 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 15032/2021 [OSCURATO:PERSONA]: con l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso promosso dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri compensando le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] denuncia, col presente ricorso, che l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020 per mero errore materiale indicava a pag.1 del frontespizio il nominativo della resistente come "[OSCURATO:PERSONA]", e chiede la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.; l'INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il provvedimento in oggetto venga corretto ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., disponendo che a pag. 1 dell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" venga corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; il ricorso va accolto; in definitiva, si dispone che nell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" sia corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone correggersi alla pag. 1 dell'Ordinanza n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" in "[OSCURATO:PERSONA]".

Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15032-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 14654/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 15032 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 15032/2021 [OSCURATO:PERSONA]: con l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso promosso dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri compensando le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] denuncia, col presente ricorso, che l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020 per mero errore materiale indicava a pag.1 del frontespizio il nominativo della resistente come "[OSCURATO:PERSONA]", e chiede la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.; l'INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il provvedimento in oggetto venga corretto ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., disponendo che a pag. 1 dell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" venga corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; il ricorso va accolto; in definitiva, si dispone che nell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" sia corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone correggersi alla pag. 1 dell'Ordinanza n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" in "[OSCURATO:PERSONA]". Alla cancelleria per le annotazioni. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001. Così deciso in Roma
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