CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2020
Cassazione n. 04171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15032-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 14654/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 15032 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G. 15032/2021 [OSCURATO:PERSONA]: con l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020, questa Corte ha rigettato il ricorso promosso dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri compensando le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] denuncia, col presente ricorso, che l'ordinanza Cass. n.14654 del 2020 per mero errore materiale indicava a pag.1 del frontespizio il nominativo della resistente come "[OSCURATO:PERSONA]", e chiede la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.; l'INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: i difensori di [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il provvedimento in oggetto venga corretto ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., disponendo che a pag. 1 dell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" venga corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; il ricorso va accolto; in definitiva, si dispone che nell'Ordinanza Cass. n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" sia corretto in "[OSCURATO:PERSONA]"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone correggersi alla pag. 1 dell'Ordinanza n. 14654 del 2020, all'ultimo rigo, il nominativo indicato come "[OSCURATO:PERSONA]" in "[OSCURATO:PERSONA]". Alla cancelleria per le annotazioni. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001. Così deciso in Roma