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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 32700/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n.115/2002 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21/03/2023, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale, rilevando che, essendo stato condannato in via definitiva in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 04/05/2012, in data antecedente alla presentazione dell'istanza di ammissione, doveva operare la presunzione, ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, di superamento dei limiti di reddito previsti dal suddetto d.P.R., in assenza di elementi concreti atti a vincere tale presunzione.

2. Viola ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge.

Il difensore osserva che la Guardia di Finanza non aveva dimostrato che Viola avesse redditi non dichiarati e che la preclusione all'ammissione collegata alla condanna su indicata non avrebbe dovuto operare, in difetto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto riqualificarsi il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 /2002 e trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.

2. Pare dirimente il rilievo per cui il Tribunale ha disposto la revoca del decreto di ammissione di ufficio, e non già su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Deve trovare, dunque, applicazione il cons'olidato principio per cui avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, esperibile, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario, - ma esclusivamente il reclamo in opposizione al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (Sez. 4, n. 51536 del 04/10/2018, Carotenuto, Rv. 274495; sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; sez. 4, n. 33154 del 14/07/2008,Fabbozzo e altro, Rv. 240883; sez. 4, n. 20398 del 24/04/2008, Spoto, Rv. 240228; sez. 4, n. 46765 del 06/11/2007, Capuano e altro, Rv. 238362; sez. 4, n. 48566 del 29/09/2003, Miraglia, Rv. 227788).

3. In ossequio all'orientamento richiamato, occorre provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a qualificare il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 DPR n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.

Deciso il 23 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] e -re estensore A DEPnS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 99 D.P.R. n.115/2002 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21/03/2023, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale, rilevando che, essendo stato condannato in via definitiva in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 04/05/2012, in data antecedente alla presentazione dell'istanza di ammissione, doveva operare la presunzione, ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, di superamento dei limiti di reddito previsti dal suddetto d.P.R., in assenza di elementi concreti atti a vincere tale presunzione. 2. Viola ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge. Il difensore osserva che la Guardia di Finanza non aveva dimostrato che Viola avesse redditi non dichiarati e che la preclusione all'ammissione collegata alla condanna su indicata non avrebbe dovuto operare, in difetto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto riqualificarsi il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 /2002 e trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002. 2. Pare dirimente il rilievo per cui il Tribunale ha disposto la revoca del decreto di ammissione di ufficio, e non già su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Deve trovare, dunque, applicazione il cons'olidato principio per cui avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, esperibile, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002 quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario, - ma esclusivamente il reclamo in opposizione al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (Sez. 4, n. 51536 del 04/10/2018, Carotenuto, Rv. 274495; sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; sez. 4, n. 33154 del 14/07/2008,Fabbozzo e altro, Rv. 240883; sez. 4, n. 20398 del 24/04/2008, Spoto, Rv. 240228; sez. 4, n. 46765 del 06/11/2007, Capuano e altro, Rv. 238362; sez. 4, n. 48566 del 29/09/2003, Miraglia, Rv. 227788). 3. In ossequio all'orientamento richiamato, occorre provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a qualificare il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 99 DPR n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Deciso il 23 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] e -re estensore A DEPnS
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