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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1979

Cassazione n. 09309/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1979 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dell'utenza e della carta Postepay intestate all'imputato, in difetto di elementi concreti che potessero fondare una conclusione di segno contrario); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., risulta parimenti già disatteso nella sentenza impugnata, nella pienezza della giurisdizione di merito, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. p. 3, che, in relazione ai suddetti profili circostanziali, stigmatizza, da un lato l'importo non irrisorio carpito alla persona offesa e, dall'altro, i numerosi precedenti specifici e l'assenza di resipiscenza, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1979 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dell'utenza e della carta Postepay intestate all'imputato, in difetto di elementi concreti che potessero fondare una conclusione di segno contrario); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., risulta parimenti già disatteso nella sentenza impugnata, nella pienezza della giurisdizione di merito, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. p. 3, che, in relazione ai suddetti profili circostanziali, stigmatizza, da un lato l'importo non irrisorio carpito alla persona offesa e, dall'altro, i numerosi precedenti specifici e l'assenza di resipiscenza, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbrai
Sentenza Cassazione n. 09309/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris