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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., con cui veniva disposta la revoca del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n.13809 del 2/10/2009, in quanto non si era perfezionata la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale presso il luogo ove gli imputati avevano eletto domicilio.

Conseguentemente, il Giudice dell'esecuzione disponeva la rimessione in termini per proporre impugnazione.

2. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali stabilite e pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, nonchè vizio della motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, investito della verifica della correttezza della notificazione dell'estratto contumaciale e della richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod.proc.pen., avrebbe omesso di rilevare la tardività dell'istanza.

La rimessione in termini infatti avrebbe dovuto essere proposta entro dieci giorni della notifica dell'ingiunzione a demolire, avvenuta il 18 giugno 2018, e quindi non oltre il 28 giugno 2018.Rileva che la richiesta ex art. 175 cod.proc.pen., unitamente all'istanza ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., è stata depositata in data 25 luglio 2018.

Deduce inoltre- in ordine alla richiesta di revoca del giudicato per omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza- che il frontespizio della sentenza reca l'attestazione del cancelliere dell'avvenuta notifica in data 15 luglio 2011, ovvero quando l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notificazione agli imputati presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., per inidoneità o impossibilità della presso il domicilio dichiarato.

Pertanto, la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta ritualmente.

Inoltre l' attestazione, in quanto contenuta in un atto pubblico, supera il mancato rinvenimento, tra gli atti del fascicolo, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ed è opponibile sino a prova contraria di falso ideologico.

Pertanto deduce la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale, avvenuta con esito negativo nel 2009 presso il domicilio dichiarato, e successivamente, una volta accertata l'irreperibilità, perfezionatasi presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], due anni dopo, in data 25 luglio 2011, come indica il frontespizio della sentenza.

Infine rileva che gli imputati hanno avuto comunque sostanziale conoscenza della sentenza di condanna a loro carico in data 18/06/2018, con la notifica dell'ingiunzione a demolire n.25/2018, che recava in allegato l'integrale sentenza di condanna emessa dalla sez. di Marano in data 16/10/2009 Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto annullamento senza rinvio.

4. Con note di replica l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. In ordine alla eccepita tardività dell'istanza di rimessione in termini per impugnare, occorre precisare che gli istanti hanno avanzato una richiesta di incidente di esecuzione ex art. 670 cod.proc.pen., lamentando la mancata formazione del titolo esecutivo.

Non è corretto quindi il richiamo all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod.proc.pen., e quindi alla sua disciplina, istituto che, al contrario, presuppone la corretta formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza per caso fortuito o cause di forza maggiore.

Sicchè l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod proc. pen. è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione solo nel caso di rigetto della questione sulla non esecutività del titolo (Sez.1, n.15526 del 07/04/2006, Brancaccio).

1.2. Ne segue che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'istituto della rimessione e quindi il termine di giorni dieci, posto a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta, atteso che, nel caso in esame, il titolo esecutivo non si è mai formato.

Peraltro, correttamente, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, ha disposto la restituzione nei termini per impugnare, previa rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, ai sensi dell'art. 670 comma 1 cod. proc.pen. senza fare alcun riferimento all'art. 175 cod. proc.pen. 1.3.

In ordine alla ritualità della notifica dell'estratto contumaciale, secondo il ricorrente risultante dall'annotazione del cancelliere sul frontespizio della sentenza, avvenuta in data 15 luglio 2011, si osserva che il giudice dell'esecuzione ha effettuato un attento e meticoloso controllo degli atti del fascicolo, anche a seguito di una faticosa ricerca, posto che la sezione distaccata di Marano è stata soppressa.

Ebbene in esito a tale istruttoria, il giudice dell'esecuzione ha concluso che la notifica dell'estratto contumaciale effettuata agli imputati contumaci il 25 novembre 2009 fosse affetta da nullità.

Gli atti del procedimento hanno consentito di verificare che gli imputati avevano dichiarato domicilio presso la propria residenza, in Giuliano in Campania, alla via [OSCURATO:PERSONA], 24, e non presso i difensori di fiducia, fin dal 2007.

Né ciò è contestato dal ricorrente.

D'altronde emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata che agli atti del processo fosse allegata la relata di notifica, a firma dell"ufficiale giudiziario in data 25 novembre 2009, dell'estratto contumaciale inviato a [OSCURATO:PERSONA] presso l'indirizzo di residenza, ove la stessa aveva eletto domicilio, con raccomandata a.r.

Tuttavia agli atti non risulta l'avviso di ricevimento, anzi nella relata di notifica, vergata a mano, si legge la scritta "cartolina??".

Parimenti, allegata alla sentenza, vi è la relata di notifica dell'estratto contumaciale recante la data del 25 novembre 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche questo presso .l'indirizzo di residenza ove costui aveva eletto domicilio.

Anche di tale raccomandata manca l'avviso di ricevimento.

Le notifiche dell'estratto agli imputati presso il domicilio dichiarato non hanno avuto quindi esito positivo, in quanto la procedura non si è regolarmente perfezionata.

Neppure può ritenersi che la notifica presso il difensore, avvenuta ben due anni dopo, in data 25 luglio 2011, possa essere stata validamente effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., per inidoneità del domicilio dichiarato o impossibilità.

L'assenza di avviso di ricevimento, da cui possa emergere qualunque annotazione dell'ufficiale giudiziario sull'impossibilità di eseguire la notifica, ad esempio per inesistenza o inidoneità dell'indirizzo, o per irreperibilità dei destinatari, osta in radice alla ritualità della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.

Pertanto, si ribadisce il principio secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza, della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale l'ufficio dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 Rv. 281947 - 01).

Ne segue che, in assenza del predetto avviso di ricevimento, non avendosi contezza dell'esito della notifica presso il luogo di residenza degli imputati, ove gli stessi avevano dichiarato domicilio, deve ritenersi corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto non si fosse perfezionata la notifica dell'estratto contumaciale ad entrambi gli imputati, e che non ha ritenuto valida la notifica effettuata presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella data indicata sul frontespizio della sentenza, ovvero il 15 luglio 2011.

1.4. Neppure può ritenersi che la notifica presso il difensore, sebbene irrituale, sia stata idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, poichè il difensore, in forza del mandato conferitogli, è tenuto ad informare il proprio cliente della ricezione dell'atto e a trasmetterglielo o comunque a porlo a disposizione del cliente stesso (Sez.

U., n. 119/05 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. n. 229539).

Nel caso di specie, infatti, prima che venisse emesso il provvedimento impugnato in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, né in grado d'appello né in cassazione, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado senza l'esperimento di alcun mezzo di gravame.

Non può pertanto ritenersi raggiunto lo scopo inerente alla conoscenza del processo da parte degli imputati attraverso la notifica irrituale al difensore.

2. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., con cui veniva disposta la revoca del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n.13809 del 2/10/2009, in quanto non si era perfezionata la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale presso il luogo ove gli imputati avevano eletto domicilio. Conseguentemente, il Giudice dell'esecuzione disponeva la rimessione in termini per proporre impugnazione. 2. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali stabilite e pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, nonchè vizio della motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, investito della verifica della correttezza della notificazione dell'estratto contumaciale e della richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod.proc.pen., avrebbe omesso di rilevare la tardività dell'istanza. La rimessione in termini infatti avrebbe dovuto essere proposta entro dieci giorni della notifica dell'ingiunzione a demolire, avvenuta il 18 giugno 2018, e quindi non oltre il 28 giugno 2018.Rileva che la richiesta ex art. 175 cod.proc.pen., unitamente all'istanza ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., è stata depositata in data 25 luglio 2018. Deduce inoltre- in ordine alla richiesta di revoca del giudicato per omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza- che il frontespizio della sentenza reca l'attestazione del cancelliere dell'avvenuta notifica in data 15 luglio 2011, ovvero quando l'ufficiale giudiziario ha proceduto alla notificazione agli imputati presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., per inidoneità o impossibilità della presso il domicilio dichiarato. Pertanto, la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta ritualmente. Inoltre l' attestazione, in quanto contenuta in un atto pubblico, supera il mancato rinvenimento, tra gli atti del fascicolo, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ed è opponibile sino a prova contraria di falso ideologico. Pertanto deduce la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale, avvenuta con esito negativo nel 2009 presso il domicilio dichiarato, e successivamente, una volta accertata l'irreperibilità, perfezionatasi presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], due anni dopo, in data 25 luglio 2011, come indica il frontespizio della sentenza. Infine rileva che gli imputati hanno avuto comunque sostanziale conoscenza della sentenza di condanna a loro carico in data 18/06/2018, con la notifica dell'ingiunzione a demolire n.25/2018, che recava in allegato l'integrale sentenza di condanna emessa dalla sez. di Marano in data 16/10/2009 Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto annullamento senza rinvio. 4. Con note di replica l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. In ordine alla eccepita tardività dell'istanza di rimessione in termini per impugnare, occorre precisare che gli istanti hanno avanzato una richiesta di incidente di esecuzione ex art. 670 cod.proc.pen., lamentando la mancata formazione del titolo esecutivo. Non è corretto quindi il richiamo all'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod.proc.pen., e quindi alla sua disciplina, istituto che, al contrario, presuppone la corretta formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza per caso fortuito o cause di forza maggiore. Sicchè l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 cod proc. pen. è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione solo nel caso di rigetto della questione sulla non esecutività del titolo (Sez.1, n.15526 del 07/04/2006, Brancaccio). 1.2. Ne segue che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'istituto della rimessione e quindi il termine di giorni dieci, posto a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta, atteso che, nel caso in esame, il titolo esecutivo non si è mai formato. Peraltro, correttamente, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, ha disposto la restituzione nei termini per impugnare, previa rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, ai sensi dell'art. 670 comma 1 cod. proc.pen. senza fare alcun riferimento all'art. 175 cod. proc.pen. 1.3. In ordine alla ritualità della notifica dell'estratto contumaciale, secondo il ricorrente risultante dall'annotazione del cancelliere sul frontespizio della sentenza, avvenuta in data 15 luglio 2011, si osserva che il giudice dell'esecuzione ha effettuato un attento e meticoloso controllo degli atti del fascicolo, anche a seguito di una faticosa ricerca, posto che la sezione distaccata di Marano è stata soppressa. Ebbene in esito a tale istruttoria, il giudice dell'esecuzione ha concluso che la notifica dell'estratto contumaciale effettuata agli imputati contumaci il 25 novembre 2009 fosse affetta da nullità. Gli atti del procedimento hanno consentito di verificare che gli imputati avevano dichiarato domicilio presso la propria residenza, in Giuliano in Campania, alla via [OSCURATO:PERSONA], 24, e non presso i difensori di fiducia, fin dal 2007. Né ciò è contestato dal ricorrente. D'altronde emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata che agli atti del processo fosse allegata la relata di notifica, a firma dell"ufficiale giudiziario in data 25 novembre 2009, dell'estratto contumaciale inviato a [OSCURATO:PERSONA] presso l'indirizzo di residenza, ove la stessa aveva eletto domicilio, con raccomandata a.r. Tuttavia agli atti non risulta l'avviso di ricevimento, anzi nella relata di notifica, vergata a mano, si legge la scritta "cartolina??". Parimenti, allegata alla sentenza, vi è la relata di notifica dell'estratto contumaciale recante la data del 25 novembre 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche questo presso .l'indirizzo di residenza ove costui aveva eletto domicilio. Anche di tale raccomandata manca l'avviso di ricevimento. Le notifiche dell'estratto agli imputati presso il domicilio dichiarato non hanno avuto quindi esito positivo, in quanto la procedura non si è regolarmente perfezionata. Neppure può ritenersi che la notifica presso il difensore, avvenuta ben due anni dopo, in data 25 luglio 2011, possa essere stata validamente effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., per inidoneità del domicilio dichiarato o impossibilità. L'assenza di avviso di ricevimento, da cui possa emergere qualunque annotazione dell'ufficiale giudiziario sull'impossibilità di eseguire la notifica, ad esempio per inesistenza o inidoneità dell'indirizzo, o per irreperibilità dei destinatari, osta in radice alla ritualità della notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. Pertanto, si ribadisce il principio secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza, della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale l'ufficio dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. Sez. 3, n. 36330 del 30/06/2021 Rv. 281947 - 01). Ne segue che, in assenza del predetto avviso di ricevimento, non avendosi contezza dell'esito della notifica presso il luogo di residenza degli imputati, ove gli stessi avevano dichiarato domicilio, deve ritenersi corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto non si fosse perfezionata la notifica dell'estratto contumaciale ad entrambi gli imputati, e che non ha ritenuto valida la notifica effettuata presso il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella data indicata sul frontespizio della sentenza, ovvero il 15 luglio 2011. 1.4. Neppure può ritenersi che la notifica presso il difensore, sebbene irrituale, sia stata idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, poichè il difensore, in forza del mandato conferitogli, è tenuto ad informare il proprio cliente della ricezione dell'atto e a trasmetterglielo o comunque a porlo a disposizione del cliente stesso (Sez. U., n. 119/05 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. n. 229539). Nel caso di specie, infatti, prima che venisse emesso il provvedimento impugnato in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, né in grado d'appello né in cassazione, essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado senza l'esperimento di alcun mezzo di gravame. Non può pertanto ritenersi raggiunto lo scopo inerente alla conoscenza del processo da parte degli imputati attraverso la notifica irrituale al difensore. 2. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati.
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