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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04129/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in particolare a pag. 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa spiega che, ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità per la violazione commessa agli obblighi previsti dalla misura di prevenzione, non è sufficiente prospettare che l'imputato aveva bisogni economici che lo avrebbero portato ad allontanarsi dall'abitazione, attesa la mancanza evidente nel caso in esame del pericolo attuale del danno grave alla persona che caratterizza l'istituto dell'art. 54 cod. pen. (in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640), argomento che il ricorso non contrasta adeguatamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedlimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in particolare a pag. 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui essa spiega che, ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità per la violazione commessa agli obblighi previsti dalla misura di prevenzione, non è sufficiente prospettare che l'imputato aveva bisogni economici che lo avrebbero portato ad allontanarsi dall'abitazione, attesa la mancanza evidente nel caso in esame del pericolo attuale del danno grave alla persona che caratterizza l'istituto dell'art. 54 cod. pen. (in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640), argomento che il ricorso non contrasta adeguatamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedlimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennai
Sentenza Cassazione n. 04129/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris