Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 24203/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura dello stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma con ordinanza pronunciata in data 13 Aprile 2022 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ragione della detenzione in custodia cautelare, patita in carcere dal 9 Giugno 2016 fino al 13 Marzo 2017, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione per delinquere capeggiata da OMERI Xhuliano diretta alla perpetrazione di reati di rapina e in relazione a ipotesi di concorso in tentativo di rapina ai danni di un gioielliere, fatti in relazione ai quali il Tribunale di Roma pronunciava sentenza assolutoria ampiamente liberatoria.

2. Il giudice distrettuale escludeva il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione rilevando che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a colpa atteso che, se da un lato era emerso che la rapina progettata nei confronti del gioielliere in pensione si era arrestata ad una fase preparatoria, la stessa aveva visto anche l'adesione dello [OSCURATO:PERSONA], in uno specifico incontro tra sodali monitorato in data 3.5.2015 nei pressi dell'abitazione della vittima e, in un altro episodio lo [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida di autovettura per consentire l'acquisizione di due pistole da utilizzare per altri propositi criminosi.

Tali condotte, seppure ritenute penalmente irrilevanti dall'autorità giudiziaria, erano tali da ingenerare nella polizia giudiziaria e nell'autorità giudiziaria la convinzione della partecipazione del prevenuto alla consorteria criminale e ad una specifica operazione delittuosa, sebbene arrestatasi ad una attività preparatoria, tenuto conto della assenza delle armi necessarie ad intimidire la persona offesa.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] Renato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ad entrambi gli argomenti proposti dalla Corte di Appello per escludere il diritto all'indennizzo.

Quanto alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] in qualità di conducente del veicolo, al trasporto di due armi di fabbricazione sovietica, evidenziava da un lato che il fatto non era stato neppure ricondotto a profili di gravità indiziaria in considerazione della immediata scarcerazione del prevenuto arrestato, anche alla luce di una intercettazione telefonica tra correi dai quali traspariva la totale inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di trasportare armi, elementi questi che erano stati altresì riportati nella sentenza assolutoria 1 t del Tribunale di Roma e quindi esclusi come fonte di conforto probatorio.

Rilevava pertanto sul punto che il giudice della riparazione, nel valorizzare tale elemento, aveva del tutto travisato i dati processuali e violato i principi del giudizio riparativo secondo il quale non possono essere utilizzati, ai fini del riconoscimento del fattore ostativo all'indennizzo, elementi di fatto che siano stati paralizzati, esclusi o neutralizzati dalle valutazioni operate dal giudice dell'assoluzione. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione aveva riconosciuto la colpa grave in relazione a comportamenti dello [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero costituito conforto alla prospettazione di una partecipazione all'associazione per delinquere e, in particolare, ad un episodio di rapina rimasta nella fase preliminare al tentativo.

Sotto questo profilo rimarcava come la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 3 Maggio 2015 con altri correi, che progettavano la rapina, risultava del tutto privo di rilevanza contributiva rispetto all'adozione della misura cautelare laddove, in relazione al delitto associativo era stata riconosciuta la insussistenza della prospettazione accusatoria a prescindere dal coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA], non ricorrendo alcun profilo organizzativo e, in relazione alla ipotizzata rapina, la stessa non era neppure compresa nelle indeterminate finalità criminose dell'ente, trattandosi semmai di estemporanea iniziativa di uno dei sodali al fine di acquisire denaro per pagare un debito contratto nei confronti dell'asserito capo promotore OMERI.

Rilevava pertanto che il Tribunale di Roma, sulla base degli stessi elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, aveva escluso qualsiasi profilo di gravità indiziaria nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] il quale non solo non aveva avuto alcun ruolo in seno alla presunta organizzazione criminale, ma risultava del tutto estraneo alla progettazione e alla esecuzione dei singoli propositi criminosi, di talchè la adozione della misura cautelare nei suoi confronti era dipesa esclusivamente da una cattiva conduzione delle indagini, né ricorrevano ulteriori addebiti, di tipo extra processuale o processuale, realisticamente utilizzabili per escludere il diritto dello [OSCURATO:PERSONA] all'indennizzo per la detenzione ingiusta sofferta. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e incoerenti rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità prFlamiocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082].

3. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

4. Insufficiente e inadeguato è in particolare l'argomento speso dalla corte di appello per escludere la riparazione per avere lo [OSCURATO:PERSONA] trasportato due armi che, sulla base del compendio intercettivo, dovevano essere consegnate al passeggero del veicolo che proveniva dall'Albania, atteso che tale argomento, prospettato dal giudice della riparazione a sostegno della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] alla preparazione di una rapina ai danni di un gioielliere, già svalutato in sede di convalida dell'arresto e definitivamente archiviato in sede di indagini preliminari, era stato neutralizzato dal giudice dell'assoluzione che aveva escluso la consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] della presenza delle pistole a bordo del veicolo. 4.1 Quanto alla progettazione e alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] degli atti preliminari di una rapina, la individuazione della colpa grave in capo al ricorrente appare motivata in termini talmente generici e assertivi da non consentire l'esatta individuazione del rimprovero formulato al ricorrente, non risultando in particolare adeguatamente motivato lo sviluppo dell'iter criminoso, consistito in una serie di incontri e sopralluoghi che avevano visto la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] in una unica occasione (0.P.G. del 3 Maggio 2015) e che era precocemente abortito per l'assenza di armi necessarie per intimidire la persona offesa, non risultando in alcun modo indicato se lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che tali incontri erano funzionali alla perpetrazione dell'azione delittuosa, ovvero se lo stesso avesse assunto un qualche ruolo o iniziativa nella suddetta progettazione illecita, tenuto conto degli accordi intervenuti tra gli altri sodali desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. 4.2 Nel caso in esame invece risulta minimale e illogica l'argomentazione proposta nel giudizio di riparazione senza alcun approfondimento delle ragioni per cui, nella specie, la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] ad un unico incontro conviviale, pure in prossimità del luogo in cui avrebbe dovuto essere commessa una rapina, costituirebbe elemento idoneo a integrare una ipotesi di colpa grave, se non nell'ambito di frequentazioni ambigue e malavitose, atteso che lo stesso proposito criminoso prospettato dallo XHAFERI, interloquendo con soggetti diversi dallo [OSCURATO:PERSONA], era stato precocemente interrotto in quanto in concreto irrealizzabile.

A tale proposito rileva il principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790), in quanto la colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pen., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare (sez.4, n.10793 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278655).

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, sia in ordine alla necessità di esplicitazione della condotta del ricorrente improntata a colpa, sia con riferimento all'efficienza causale rivestita da tale condotta colposa sulla privazione della libertà personale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura dello stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma con ordinanza pronunciata in data 13 Aprile 2022 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ragione della detenzione in custodia cautelare, patita in carcere dal 9 Giugno 2016 fino al 13 Marzo 2017, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione per delinquere capeggiata da OMERI Xhuliano diretta alla perpetrazione di reati di rapina e in relazione a ipotesi di concorso in tentativo di rapina ai danni di un gioielliere, fatti in relazione ai quali il Tribunale di Roma pronunciava sentenza assolutoria ampiamente liberatoria. 2. Il giudice distrettuale escludeva il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione rilevando che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a colpa atteso che, se da un lato era emerso che la rapina progettata nei confronti del gioielliere in pensione si era arrestata ad una fase preparatoria, la stessa aveva visto anche l'adesione dello [OSCURATO:PERSONA], in uno specifico incontro tra sodali monitorato in data 3.5.2015 nei pressi dell'abitazione della vittima e, in un altro episodio lo [OSCURATO:PERSONA] si era posto alla guida di autovettura per consentire l'acquisizione di due pistole da utilizzare per altri propositi criminosi. Tali condotte, seppure ritenute penalmente irrilevanti dall'autorità giudiziaria, erano tali da ingenerare nella polizia giudiziaria e nell'autorità giudiziaria la convinzione della partecipazione del prevenuto alla consorteria criminale e ad una specifica operazione delittuosa, sebbene arrestatasi ad una attività preparatoria, tenuto conto della assenza delle armi necessarie ad intimidire la persona offesa. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] Renato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ad entrambi gli argomenti proposti dalla Corte di Appello per escludere il diritto all'indennizzo. Quanto alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] in qualità di conducente del veicolo, al trasporto di due armi di fabbricazione sovietica, evidenziava da un lato che il fatto non era stato neppure ricondotto a profili di gravità indiziaria in considerazione della immediata scarcerazione del prevenuto arrestato, anche alla luce di una intercettazione telefonica tra correi dai quali traspariva la totale inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di trasportare armi, elementi questi che erano stati altresì riportati nella sentenza assolutoria 1 t del Tribunale di Roma e quindi esclusi come fonte di conforto probatorio. Rilevava pertanto sul punto che il giudice della riparazione, nel valorizzare tale elemento, aveva del tutto travisato i dati processuali e violato i principi del giudizio riparativo secondo il quale non possono essere utilizzati, ai fini del riconoscimento del fattore ostativo all'indennizzo, elementi di fatto che siano stati paralizzati, esclusi o neutralizzati dalle valutazioni operate dal giudice dell'assoluzione. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione aveva riconosciuto la colpa grave in relazione a comportamenti dello [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero costituito conforto alla prospettazione di una partecipazione all'associazione per delinquere e, in particolare, ad un episodio di rapina rimasta nella fase preliminare al tentativo. Sotto questo profilo rimarcava come la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 3 Maggio 2015 con altri correi, che progettavano la rapina, risultava del tutto privo di rilevanza contributiva rispetto all'adozione della misura cautelare laddove, in relazione al delitto associativo era stata riconosciuta la insussistenza della prospettazione accusatoria a prescindere dal coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA], non ricorrendo alcun profilo organizzativo e, in relazione alla ipotizzata rapina, la stessa non era neppure compresa nelle indeterminate finalità criminose dell'ente, trattandosi semmai di estemporanea iniziativa di uno dei sodali al fine di acquisire denaro per pagare un debito contratto nei confronti dell'asserito capo promotore OMERI. Rilevava pertanto che il Tribunale di Roma, sulla base degli stessi elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, aveva escluso qualsiasi profilo di gravità indiziaria nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] il quale non solo non aveva avuto alcun ruolo in seno alla presunta organizzazione criminale, ma risultava del tutto estraneo alla progettazione e alla esecuzione dei singoli propositi criminosi, di talchè la adozione della misura cautelare nei suoi confronti era dipesa esclusivamente da una cattiva conduzione delle indagini, né ricorrevano ulteriori addebiti, di tipo extra processuale o processuale, realisticamente utilizzabili per escludere il diritto dello [OSCURATO:PERSONA] all'indennizzo per la detenzione ingiusta sofferta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e incoerenti rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità prFlamiocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082]. 3. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 4. Insufficiente e inadeguato è in particolare l'argomento speso dalla corte di appello per escludere la riparazione per avere lo [OSCURATO:PERSONA] trasportato due armi che, sulla base del compendio intercettivo, dovevano essere consegnate al passeggero del veicolo che proveniva dall'Albania, atteso che tale argomento, prospettato dal giudice della riparazione a sostegno della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] alla preparazione di una rapina ai danni di un gioielliere, già svalutato in sede di convalida dell'arresto e definitivamente archiviato in sede di indagini preliminari, era stato neutralizzato dal giudice dell'assoluzione che aveva escluso la consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] della presenza delle pistole a bordo del veicolo. 4.1 Quanto alla progettazione e alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] degli atti preliminari di una rapina, la individuazione della colpa grave in capo al ricorrente appare motivata in termini talmente generici e assertivi da non consentire l'esatta individuazione del rimprovero formulato al ricorrente, non risultando in particolare adeguatamente motivato lo sviluppo dell'iter criminoso, consistito in una serie di incontri e sopralluoghi che avevano visto la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] in una unica occasione (0.P.G. del 3 Maggio 2015) e che era precocemente abortito per l'assenza di armi necessarie per intimidire la persona offesa, non risultando in alcun modo indicato se lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che tali incontri erano funzionali alla perpetrazione dell'azione delittuosa, ovvero se lo stesso avesse assunto un qualche ruolo o iniziativa nella suddetta progettazione illecita, tenuto conto degli accordi intervenuti tra gli altri sodali desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. 4.2 Nel caso in esame invece risulta minimale e illogica l'argomentazione proposta nel giudizio di riparazione senza alcun approfondimento delle ragioni per cui, nella specie, la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] ad un unico incontro conviviale, pure in prossimità del luogo in cui avrebbe dovuto essere commessa una rapina, costituirebbe elemento idoneo a integrare una ipotesi di colpa grave, se non nell'ambito di frequentazioni ambigue e malavitose, atteso che lo stesso proposito criminoso prospettato dallo XHAFERI, interloquendo con soggetti diversi dallo [OSCURATO:PERSONA], era stato precocemente interrotto in quanto in concreto irrealizzabile. A tale proposito rileva il principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790), in quanto la colpa grave, di cui all'art. 314 cod. pen., che esclude siffatto diritto, va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza e non ai sospetti, la cui sola esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare (sez.4, n.10793 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278655). 5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, sia in ordine alla necessità di esplicitazione della condotta del ricorrente improntata a colpa, sia con riferimento all'efficienza causale rivestita da tale condotta colposa sulla privazione della libertà personale del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle
Sentenza Cassazione n. 24203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris