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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 09265/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29331/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 379/2021 depositata il05/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa -causa numero 18 – r.g. 29331/21 Fatto e diritto La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 5.5.21, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accertato per il 2012 il diritto della società di cui in epigrafe all’incentivo ex articolo 7 ter co. 7 del decreto legge n. 5 del 2009 solo per un importo di euro 15.275, in ragione dell'assunzione di lavoratori destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga e già licenziati per cessazione di attività o intervento di procedura concorsuale; ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda di fruizione del medesimo beneficio per l’anno 2011, in quanto le relative prestazioni erano state riconosciute dall'INPS prima del ricorso.

In particolare, quanto all'anno 2012, la Corte territoriale ha riconosciuto il giudicato quanto all’an della prestazione, che andava commisurata all'indennità spettante al lavoratore per i mesi di sostegno al reddito non erogata e non alla retribuzione.

Avverso la sentenz a ricorre la società per due motivi; l'INPS è rimasto intimato.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 7 ter co. 7 su r ichiamato per avere la corte territoriale erroneamente quantificato le prestazioni senza commisurare le stesse a tutte le mensilità che sarebbero maturate nell'anno 2012, come risultante dal decreto del ministero del lavoro.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 7 ter con riferimento all'anno 2011, per avere la corte territoriale trascurato che l'Inps aveva autorizzato la fruizione dell'incentivo, ma non aveva conguagliato le somme relative, sicchè l'azione si era resa necessaria.

Il primo motivo è fondato.

Invero, dagli atti risulta il periodo di fruizione della CIG in deroga per tutto il 2012, come consta sia dalla sentenza (che richiama altresì quanto accertato dal CTU in primo grado) che dai decreti del Ministero del Lavoro richiamati dalla parte.

In tale contesto, l’incentivo va commisurato all’intero periodo per il quale ai lavoratori è corrisposta la retribuzione dalla ricorrente, tenendo la stessa luogo dell’integrazione salariale non più corrisposta dall’INPS proprio in ragione dell’assunzione incentivata.

Né può ritenersi a ciò di ostacolo il mancato invio all’INPS del modello SR41 -ossia il modello usato dal datore per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) e che si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa- e ciò perché il dato rilevante preso in considerazione dalla norma su richiamata per la fruizione dell’incentivo in questione è dato dalla obiettiva durata della CIGS e non è invece condizionata alla presentazione del detto modello.

Nel caso di specie, peraltro, mentre è vero che il detto modello risulta essere stato inviato dal datore di lavoro solo per due mesi del 2012, ciò è avvenuto a quanto consta solo in ragione del sopravvenuto fallimento del datore medesimo, mentre la curatela fallimentare ha poi chiesto la prosecuzione del trattamento per i mesi successivi del 2012: come detto, la CIGS è stata quindi autorizzata per i lavoratori in questione per tutti i mesi del 2012.

Il secondo motivo è invece infondato, essendo corretta la statuizione del giudice d’appello che ha ritenuto inammissibile la domanda del datore, posto che il medesimo è abilitato dalla norma ad operare direttamente i conguagli per l’incentivo in questione, essendo tale la normale forma di godimento dell’incentivo.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata.

La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29331/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 379/2021 depositata il05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa -causa numero 18 – r.g. 29331/21 Fatto e diritto La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 5.5.21, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accertato per il 2012 il diritto della società di cui in epigrafe all’incentivo ex articolo 7 ter co. 7 del decreto legge n. 5 del 2009 solo per un importo di euro 15.275, in ragione dell'assunzione di lavoratori destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga e già licenziati per cessazione di attività o intervento di procedura concorsuale; ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda di fruizione del medesimo beneficio per l’anno 2011, in quanto le relative prestazioni erano state riconosciute dall'INPS prima del ricorso. In particolare, quanto all'anno 2012, la Corte territoriale ha riconosciuto il giudicato quanto all’an della prestazione, che andava commisurata all'indennità spettante al lavoratore per i mesi di sostegno al reddito non erogata e non alla retribuzione. Avverso la sentenz a ricorre la società per due motivi; l'INPS è rimasto intimato. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 7 ter co. 7 su r ichiamato per avere la corte territoriale erroneamente quantificato le prestazioni senza commisurare le stesse a tutte le mensilità che sarebbero maturate nell'anno 2012, come risultante dal decreto del ministero del lavoro. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 7 ter con riferimento all'anno 2011, per avere la corte territoriale trascurato che l'Inps aveva autorizzato la fruizione dell'incentivo, ma non aveva conguagliato le somme relative, sicchè l'azione si era resa necessaria. Il primo motivo è fondato. Invero, dagli atti risulta il periodo di fruizione della CIG in deroga per tutto il 2012, come consta sia dalla sentenza (che richiama altresì quanto accertato dal CTU in primo grado) che dai decreti del Ministero del Lavoro richiamati dalla parte. In tale contesto, l’incentivo va commisurato all’intero periodo per il quale ai lavoratori è corrisposta la retribuzione dalla ricorrente, tenendo la stessa luogo dell’integrazione salariale non più corrisposta dall’INPS proprio in ragione dell’assunzione incentivata. Né può ritenersi a ciò di ostacolo il mancato invio all’INPS del modello SR41 -ossia il modello usato dal datore per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) e che si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa- e ciò perché il dato rilevante preso in considerazione dalla norma su richiamata per la fruizione dell’incentivo in questione è dato dalla obiettiva durata della CIGS e non è invece condizionata alla presentazione del detto modello. Nel caso di specie, peraltro, mentre è vero che il detto modello risulta essere stato inviato dal datore di lavoro solo per due mesi del 2012, ciò è avvenuto a quanto consta solo in ragione del sopravvenuto fallimento del datore medesimo, mentre la curatela fallimentare ha poi chiesto la prosecuzione del trattamento per i mesi successivi del 2012: come detto, la CIGS è stata quindi autorizzata per i lavoratori in questione per tutti i mesi del 2012. Il secondo motivo è invece infondato, essendo corretta la statuizione del giudice d’appello che ha ritenuto inammissibile la domanda del datore, posto che il medesimo è abilitato dalla norma ad operare direttamente i conguagli per l’incentivo in questione, essendo tale la normale forma di godimento dell’incentivo. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche
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