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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46951/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) ha esaminato la questione dell'applicazione delle pene sostitutive (anche in assenza di richiesta di parte, tenuto conto che la pena inflitta veniva ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, rispetto a quella irrogata in primo grado di anni quattro e mesi uno) ed ha ritenuto ostativa la gravità del fatto in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e pur avendo escluso la recidiva.

Tale conclusione non appare manifestamente illogica né inficiata da vizio di violazione di legge.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigli latrice La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché la Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) ha esaminato la questione dell'applicazione delle pene sostitutive (anche in assenza di richiesta di parte, tenuto conto che la pena inflitta veniva ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione, rispetto a quella irrogata in primo grado di anni quattro e mesi uno) ed ha ritenuto ostativa la gravità del fatto in ragione del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e pur avendo escluso la recidiva. Tale conclusione non appare manifestamente illogica né inficiata da vizio di violazione di legge. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigli latrice La
Sentenza Cassazione n. 46951/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris