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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 25381/2026

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carico diTOLINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 29 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] A.M.

Fiore, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente.lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Avellino che ha dichiarato la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di lesioni colpose di cui all'articolo 590 bis comma1cod. pen. e lo ha condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento deidanni in favore della costituita parte civile da quantificarsi e liquidarsi in separata sedee al pagamento di una provvisionale, oltre alla rifusione delle spese di costituzione ingiudizio in favore della stessa.Si addebita all'imputato di avere, per colpa consistita nell'inosservanza delle normesulla circolazione stradale, mantenuto una velocità non commisurata alle caratteristichee alle condizioni della strada su cui transitava e di avere travolto un pedone cheai 40 giorni.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso la parte civile costituita, SogliaBrigida, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c, 601 e599 cod. proc. pen. poiché all'udienza dibattimentale del 30 ottobre 2020 la personaoffesa si era costituita parte civile col ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diAvellino; preso atto della rinuncia al mandato formalizzato dal difensore, la personaoffesa nel corso del giudizio nominò un nuovo procuratore speciale nell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale depositò formale atto di intervento in giudizio in data 15 Marzo 2022; ilgiudizio di primo grado si è concluso con la sentenza che ha condannato l'imputato alrisarcimento dei danni da quantificarsi e liquidarsi in separata sede al pagamento di unaprovvisionale.Questa sentenza è stata impugnata dall'imputato e nelle more la persona offesa haproposto formale querela, confermando la nomina al suo procuratore speciale; solosuccessivamente la ricorrente ha però appreso dell'avvenuta celebrazione del giudiziodi appello.

Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte prendevaera il precedente procuratore.La mancata partecipazione al giudizio della parte civile, dovuta alla mancatacitazione del procuratore speciale, comporta la nullità della sentenza impugnatalimitatamente agli effetti civili, nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dellespese del giudizio di appello e del grado di legittimità alla parte civile.Con nota trasmessa il 10 giugno 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.La parte civile ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio per la suamancata citazione in giudizio nella persona del suo procuratore e domiciliatario, avv.[OSCURATO:PERSONA].Dall’esame degli atti, consentito stante la natura processuale dell’eccezioneformulata, emerge, che la persona offesa costituitasi parte civile ha ricevuto a maniproprie, in data 29/8/2025, l’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzialla Corte di appello e detta notifica, pur non essendo regolare, ha comunque raggiuntolo scopo di notiziare la destinataria della celebrazione dell’udienza.Giova ricordare che nel rispetto delle regole generali, la notificazione del decreto dicitazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee adeterminare la conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo a una nullità generale di tipointermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss.cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992 – 01)Ne consegue che ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. la parte non può dolersi diuna nullità che ha contribuito a provocare e nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], pur avendoricevuto avviso a mani proprie dell’udienza, non ha ritenuto di attivarsi per consentireal suo procuratore di partecipare al giudizio di appello.Sotto altro profilo, la difesa ha omesso di considerare che il principiodell’immanenza della costituzione di parte civile, vale nel rispetto di tutti gli altri cheregolano il processo penale (Sez. 3, n. 16492 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv- 281298– 01, in motivazione), ivi compreso quello, fissato dall’art. 568, comma 4, cod. proc.pen., in forza del quale deve sussistere un interesse concreto della parte a proporreimpugnazione, da individuarsi, quanto alla parte civile, nella finalità di ottenere, in casodi ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in gradodi appello, ex art. 622 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv.275953 – 01).In applicazione dei medesimi principi, pertanto, si è affermata la carenza di uninteresse a coltivare il rapporto di impugnazione in capo a una parte civile che,effettivamente non citata, né avvisata della trattazione dell'appello, deducendol'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primogrado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di unaprovvisionale, come nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] conosce la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, secondo cuil’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civileregolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cuiall'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedonol'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regimedi cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comportal'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012,P.c. in proc. panza, Rv. 252470 - 01), ma rileva che si riferisce ad un giudizio in cui ingrado di appello l’imputato era stato assolto e la parte civile aveva di conseguenzainteresse ad impugnare e rimuovere una pronunzia a lei sfavorevole.Ma nel caso di specie deve farsi applicazione di quelle pronunzie che ritengonoinammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile chededucendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella diprimo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamentodi una provvisionale. (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, P.c. in proc. l, Rv. 256551 –01; cfr .anche Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 - 02)La ricorrente, peraltro, con l’impugnazione chiede l'annullamento della sentenzanella parte relativa alle statuizioni civili, limitatamente all’omessa liquidazione dellespese di intervento della parte civile, che tuttavia non ha effettivamente sostenuto inquanto non è intervenuta in giudizio e non ha svolto attività processuale, sicchè nonpotrebbe ottenere alcun beneficio dal ricorso proposto.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favoredella cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorsonei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico diTOLINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 29 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] A.M. Fiore, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente.lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Avellino che ha dichiarato la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di lesioni colpose di cui all'articolo 590 bis comma1cod. pen. e lo ha condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento deidanni in favore della costituita parte civile da quantificarsi e liquidarsi in separata sedee al pagamento di una provvisionale, oltre alla rifusione delle spese di costituzione ingiudizio in favore della stessa.Si addebita all'imputato di avere, per colpa consistita nell'inosservanza delle normesulla circolazione stradale, mantenuto una velocità non commisurata alle caratteristichee alle condizioni della strada su cui transitava e di avere travolto un pedone cheai 40 giorni.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso la parte civile costituita, SogliaBrigida, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c, 601 e599 cod. proc. pen. poiché all'udienza dibattimentale del 30 ottobre 2020 la personaoffesa si era costituita parte civile col ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diAvellino; preso atto della rinuncia al mandato formalizzato dal difensore, la personaoffesa nel corso del giudizio nominò un nuovo procuratore speciale nell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale depositò formale atto di intervento in giudizio in data 15 Marzo 2022; ilgiudizio di primo grado si è concluso con la sentenza che ha condannato l'imputato alrisarcimento dei danni da quantificarsi e liquidarsi in separata sede al pagamento di unaprovvisionale.Questa sentenza è stata impugnata dall'imputato e nelle more la persona offesa haproposto formale querela, confermando la nomina al suo procuratore speciale; solosuccessivamente la ricorrente ha però appreso dell'avvenuta celebrazione del giudiziodi appello. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte prendevaera il precedente procuratore.La mancata partecipazione al giudizio della parte civile, dovuta alla mancatacitazione del procuratore speciale, comporta la nullità della sentenza impugnatalimitatamente agli effetti civili, nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dellespese del giudizio di appello e del grado di legittimità alla parte civile.Con nota trasmessa il 10 giugno 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.La parte civile ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio per la suamancata citazione in giudizio nella persona del suo procuratore e domiciliatario, avv.[OSCURATO:PERSONA].Dall’esame degli atti, consentito stante la natura processuale dell’eccezioneformulata, emerge, che la persona offesa costituitasi parte civile ha ricevuto a maniproprie, in data 29/8/2025, l’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzialla Corte di appello e detta notifica, pur non essendo regolare, ha comunque raggiuntolo scopo di notiziare la destinataria della celebrazione dell’udienza.Giova ricordare che nel rispetto delle regole generali, la notificazione del decreto dicitazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee adeterminare la conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo a una nullità generale di tipointermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss.cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992 – 01)Ne consegue che ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. la parte non può dolersi diuna nullità che ha contribuito a provocare e nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], pur avendoricevuto avviso a mani proprie dell’udienza, non ha ritenuto di attivarsi per consentireal suo procuratore di partecipare al giudizio di appello.Sotto altro profilo, la difesa ha omesso di considerare che il principiodell’immanenza della costituzione di parte civile, vale nel rispetto di tutti gli altri cheregolano il processo penale (Sez. 3, n. 16492 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv- 281298– 01, in motivazione), ivi compreso quello, fissato dall’art. 568, comma 4, cod. proc.pen., in forza del quale deve sussistere un interesse concreto della parte a proporreimpugnazione, da individuarsi, quanto alla parte civile, nella finalità di ottenere, in casodi ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in gradodi appello, ex art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv.275953 – 01).In applicazione dei medesimi principi, pertanto, si è affermata la carenza di uninteresse a coltivare il rapporto di impugnazione in capo a una parte civile che,effettivamente non citata, né avvisata della trattazione dell'appello, deducendol'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primogrado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di unaprovvisionale, come nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] conosce la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, secondo cuil’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civileregolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cuiall'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedonol'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regimedi cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comportal'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012,P.c. in proc. panza, Rv. 252470 - 01), ma rileva che si riferisce ad un giudizio in cui ingrado di appello l’imputato era stato assolto e la parte civile aveva di conseguenzainteresse ad impugnare e rimuovere una pronunzia a lei sfavorevole.Ma nel caso di specie deve farsi applicazione di quelle pronunzie che ritengonoinammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile chededucendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella diprimo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamentodi una provvisionale. (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, P.c. in proc. l, Rv. 256551 –01; cfr .anche Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 - 02)La ricorrente, peraltro, con l’impugnazione chiede l'annullamento della sentenzanella parte relativa alle statuizioni civili, limitatamente all’omessa liquidazione dellespese di intervento della parte civile, che tuttavia non ha effettivamente sostenuto inquanto non è intervenuta in giudizio e non ha svolto attività processuale, sicchè nonpotrebbe ottenere alcun beneficio dal ricorso proposto.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favoredella cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorsonei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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