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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 aprile 1985

Cassazione n. 46100/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 30 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D), per avere, in Roma nei mesi di settembre e ottobre 2016, in più occasioni illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e droghe sintetiche, che riceveva dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei colloqui con i familiari o da altri soggetti non meglio identificati, e per avere ceduto quelle droghe all'interno della casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, e 80 lett. g), d.P.R. cit. (capo B), per avere, nei mesi di settembre e ottobre 2016, in più occasioni illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina che introduceva nella casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] per cederla al fratello [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei colloqui tra familiari e detenuti; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. cit., (capo A), per avere, nei mesi di settembre e ottobre 2016, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, parte della quale aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Campione, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con cinque distinti punti, i motivi così sintetizzabili.

2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare la richiesta difensiva, contenuta in una memoria, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione di documentazione (relativa alla mancata effettuazione di colloqui nel carcere di Rebibbia il 24 ottobre 2016 tra l'imputato e la moglie Marotta, ovvero tra altro detenuto "Davide" e la Marotta o familiari di questo; e al mancato versamento, in una determinata data, di somme di denaro sulla postepay del [OSCURATO:PERSONA]), così precisando una istanza già contenuta nell'atto di impugnazione, idonea a smentire la credibilità dell'accusatore [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla anzidetta documentazione, considerato che l'assenta cessione di droga era avvenuta proprio il 24 ottobre 2016, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata dagli inquirenti.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, nonostante le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] fossero risultate inattendibili, anche sotto l'aspetto soggettivo, perché smentite dalla documentazione acquisita dalla difesa in ordine a quanto accaduto nel carcere di Rebibbia il 24 ottobre 2016.2.4.

Vizio dì motivazione, per illogicità (quarto e quinto punto dell'atto dì impugnazione), per avere la Corte distrettuale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche e una riduzione della pena, decisioni basate sull'affermazione della reiterata introduzione in carcere di droghe per iniziativa del prevenuto, elemento questo, però, smentito dagli accertamenti effettuati in ordine a quanto accaduto nella giornata del 24 ottobre 2016 e dalla mancanza di prova circa il concorso di altri soggetti nelle condotte formalmente imputate al Campione.

3. Contro la sentenza ha presentato ricorso anche la Fragalà, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto tre motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio dì motivazione, per apparenza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, sulla base delle deposizioni inattendibili dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] (aveva avuto motivi di malanimo verso [OSCURATO:PERSONA]), travisando il significato delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai parlato di condotte della imputata riferibili alla cocaina; e omettendo di considerare le doglianze difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche (in particolare di quella nel corso della quale il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla sorella di non introdurre alcunché nell'istituto penitenziario) e alle indicazioni a discarico fornite dal predetto germano, la cui posizione era stata peraltro stralciata con archiviazione del relativo procedimento; nonché per avere i giudici di merito negato la riqualificazione dei fatti come di lieve entità.

3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato alla imputata le attenuanti generiche, nonostante il suo stato di incensuratezza e l'assoggettamento della stessa alle richieste del fratello.

3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di indicare le ragioni della quantificazione eccessiva della pena base e degli aumenti per la continuazione, benché la sostanza ceduta fosse stata di quantitativo irrisorio e ad una coimputata nella medesima situazione fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di entità molto più ridotta.

4. Avverso la medesima sentenza ha formulato ricorso anche il Frerè, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con unico punto, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado, nonostante non fosse risultato dimostrato che lo stesso avesse ceduto la droga a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le intercettazioni, di equivoco significato anche in relazione alla natura della "sostanza" ceduta, non erano risultate riscontrate da dati oggettivi esterni; non potendo a tal fine valorizzare le sole dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA]; non essendo state neppure considerate le indicazioni fornite dal Frerè nel corso del suo interrogatorio, quando aveva ammesso di essersi limitato a indirizzare la Fragalà ad un venditore di "pasticche", senza avere la materiale disponibilità di alcuna droga.

5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

1.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - con il quale il difensore dell'imputato si è doluto della mancata positiva considerazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. proc. formulata con l'atto dì appello e poi ripresa con una successiva memoria (e conseguentemente della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva), sono manifestamente infondati.

Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione completa e congrua, come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non fosse necessaria ai finì della decisione, ben potendo essere in grado di poter valutare l'atto di appello: considerato che le prove asseritamente decisive di cui era stata domandata l'acquisizione riguardavano l'assenza di specifici incontri in carcere nella giornata del 24 ottobre 2016 tra il Campione e la moglie [OSCURATO:PERSONA] ovvero tra altri soggetti che avrebbero dovuto consegnare la droga all'odierno ricorrente; circostanza che era risultata irrilevante in un contesto nel quale il prevenuto era stato accusato di avere ricevuto in carcere droghe a lui portate dalla coniuge in varie occasioni e non specificamente in quella data.

D'altro canto, il ricorso del Campione risulta aspecifico nella misura in cui il predetto ha omesso dì confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, da cui si evince come le dichiarazioni accusatorie rese da due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano riferito come il prevenuto spacciasse sistematicamente sostanze stupefacenti di varia natura nel carcere nel quale era detenuto, droghe che gli venivano consegnate dalla moglie Marotta durante i colloqui tra reclusi e familiari - non fossero state affatto smentite dalle poco verosimili giustificazioni dell'interessato.

Deposizioni che, invece, erano state significativamente riscontrate, oltre che dall'intervenuto arresto della Marotta trovata nella disponibilità di stupefacente in casa, dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, che avevano permesso di avere conferma che il Campione aveva più volte rivolto alla coniuge richieste (ad esempio, una volta "quattrodici torte"), raccomandandole di "fare attenzione", che "non si vede niente" e di evitare controlli da parte "dei cani"; nonché dalle captazioni relative ai colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto in carcere con la moglie, durante i quali - in tempi molto precedente all'avvio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria - aveva ripetutamente fatto cenno alle sostanze che il Campione aveva ricevuto dall'esterno per iniziativa della Marotta.

1.2. Alla luce delle valutazioni innanzi esposte, anche il terzo motivo del ricorso del Campione appare inammissibile perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, essendo finalizzato ad ottenere una rilettura delle emergenze processuali, cosa che - in presenza di una motivazione che resta esente da censure di manifesta illogicità - non è permessa in sede di legittimità.

1.3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati.

Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di una riduzione della pena inflitta, asseritamente troppo severa: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e a una riduzione della pena irrogata i numerosi precedenti penali dell'imputato e la oggettiva gravità della sua condotta delittuosa, negativamente caratterizzata da una prolungata capacità di favorire l'ingresso in un carcere di stupefacenti destinati allo spaccio: trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 2.

Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo del ricorso, la difesa della imputata, lungi dall'evidenziare alcun reale travisamento della prova ovvero una manifesta illogicità della motivazione, ha cercato di sollecitare una rivalutazione degli elementi di prova acquisiti per giungere a conclusioni diverse da quelle privilegiate dai giudici di merito.

Questa Corte, come noto, non può compiere una diretta valutazione di quei dati informativi né operare una ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di addebito; d'altra parte, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata si presenti qualificata da uno stringente apparato argomentativo, privo di lacune o di incongruenze logiche i avendo i giudici di merito chiarito come le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito in dibattimento che la Fragalà aveva più volte portato droga in carcere di Rebibbia per consegnarla al fratello lì detenuto - fossero risultate riscontrate in maniere inequivoca dalle intercettazioni eseguite nelle indagini, che avevano consentito non solamente di appurare che di quei fatti di reato il [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato alla moglie nei colloqui con la stessa intrattenuti in quell'istituto penitenziario (parlando di come il Fragalà "pippasse" in carcere la droga che ordinava alla sorella); ma soprattutto di verificare che il Fragalà aveva effettivamente domandato alla sorella di farsi consegnare la droga dal Frerè e di nasconderla "dentro i genitali" oppure dentro una "gonna lunga" del tipo utilizzate dalle zingare.

Né va trascurato che il Frerè aveva in parte ammesso quelle circostanze, riconoscendo di avere procurato alla Fragalà "delle pasticche", credendo che fossero per uso personale della ragazza.

Generica è, infine, la doglianza difensiva relativa alla mancata riqualificazione del fatto accertato come di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2.2.

Del tutto prive di pregio appaiono le doglianze concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, decisioni espressamente motivate dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati, caratterizzate dalla reiterata introduzione in un carcere di sostanze stupefacenti: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen 3.

Le considerazioni esposte con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], permettono di ritenere inammissibili i motivi di censura formulati con il suo ricorso da [OSCURATO:PERSONA], in quanto doglianze che attingono direttamente alla ricostruzione del fatto e, comunque, manifestamente infondate.

Ricordato come non superino il vaglio preliminare di ammissibilità le censure che attengono ad un asserito travisamento nella lettura delle conversazioni intercettate e registrate dagli inquirenti - poiché quello, della interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) - va qui ribadito come le valutazioni compiute dai giudici di merito si sottraggano al giudizio di legittimità perché logicamente ineccepibili in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Al riguardo, quand'anche si volesse in astratto ipotizzare che le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] siano state animate da sentimenti di 'vendetta' contro [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come tale circostanza risulterebbe ininfluente rispetto alla posizione del Frerè.

Inoltre, quest'ultimo, che pure - come si è già avuto modo di sottolineare - aveva ammesso di aver consegnato delle "pasticche" di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] pensando che la ragazza ne facesse consumo personale, era stato raggiunto da significative prove a carico desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate: dato che in una captazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con la coniuge della sostanza che [OSCURATO:PERSONA] riceveva e "pippava" in carcere, facendo verosimilmente riferimento a cocaina; che in un altro di quei colloqui [OSCURATO:PERSONA], che ordinava alla sorella la droga da portargli in carcere, le aveva raccomandato di rivolgersi proprio a "Marco" per ricevere la sostanza stupefacente; e che dalle successive captazioni era desumibile che Mariangela si fosse rivolta proprio al Frerè per ottenere quanto domandatole dal fratello.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 30 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80 lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D), per avere, in Roma nei mesi di settembre e ottobre 2016, in più occasioni illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e droghe sintetiche, che riceveva dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei colloqui con i familiari o da altri soggetti non meglio identificati, e per avere ceduto quelle droghe all'interno della casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, e 80 lett. g), d.P.R. cit. (capo B), per avere, nei mesi di settembre e ottobre 2016, in più occasioni illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina che introduceva nella casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] per cederla al fratello [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei colloqui tra familiari e detenuti; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. cit., (capo A), per avere, nei mesi di settembre e ottobre 2016, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, parte della quale aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Campione, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con cinque distinti punti, i motivi così sintetizzabili. 2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare la richiesta difensiva, contenuta in una memoria, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione di documentazione (relativa alla mancata effettuazione di colloqui nel carcere di Rebibbia il 24 ottobre 2016 tra l'imputato e la moglie Marotta, ovvero tra altro detenuto "Davide" e la Marotta o familiari di questo; e al mancato versamento, in una determinata data, di somme di denaro sulla postepay del [OSCURATO:PERSONA]), così precisando una istanza già contenuta nell'atto di impugnazione, idonea a smentire la credibilità dell'accusatore [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla anzidetta documentazione, considerato che l'assenta cessione di droga era avvenuta proprio il 24 ottobre 2016, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata dagli inquirenti. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, nonostante le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] fossero risultate inattendibili, anche sotto l'aspetto soggettivo, perché smentite dalla documentazione acquisita dalla difesa in ordine a quanto accaduto nel carcere di Rebibbia il 24 ottobre 2016.2.4. Vizio dì motivazione, per illogicità (quarto e quinto punto dell'atto dì impugnazione), per avere la Corte distrettuale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche e una riduzione della pena, decisioni basate sull'affermazione della reiterata introduzione in carcere di droghe per iniziativa del prevenuto, elemento questo, però, smentito dagli accertamenti effettuati in ordine a quanto accaduto nella giornata del 24 ottobre 2016 e dalla mancanza di prova circa il concorso di altri soggetti nelle condotte formalmente imputate al Campione. 3. Contro la sentenza ha presentato ricorso anche la Fragalà, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto tre motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio dì motivazione, per apparenza e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, sulla base delle deposizioni inattendibili dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] (aveva avuto motivi di malanimo verso [OSCURATO:PERSONA]), travisando il significato delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai parlato di condotte della imputata riferibili alla cocaina; e omettendo di considerare le doglianze difensive in ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche (in particolare di quella nel corso della quale il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla sorella di non introdurre alcunché nell'istituto penitenziario) e alle indicazioni a discarico fornite dal predetto germano, la cui posizione era stata peraltro stralciata con archiviazione del relativo procedimento; nonché per avere i giudici di merito negato la riqualificazione dei fatti come di lieve entità. 3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per apparenza, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato alla imputata le attenuanti generiche, nonostante il suo stato di incensuratezza e l'assoggettamento della stessa alle richieste del fratello. 3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di indicare le ragioni della quantificazione eccessiva della pena base e degli aumenti per la continuazione, benché la sostanza ceduta fosse stata di quantitativo irrisorio e ad una coimputata nella medesima situazione fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di entità molto più ridotta. 4. Avverso la medesima sentenza ha formulato ricorso anche il Frerè, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con unico punto, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado, nonostante non fosse risultato dimostrato che lo stesso avesse ceduto la droga a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le intercettazioni, di equivoco significato anche in relazione alla natura della "sostanza" ceduta, non erano risultate riscontrate da dati oggettivi esterni; non potendo a tal fine valorizzare le sole dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA]; non essendo state neppure considerate le indicazioni fornite dal Frerè nel corso del suo interrogatorio, quando aveva ammesso di essersi limitato a indirizzare la Fragalà ad un venditore di "pasticche", senza avere la materiale disponibilità di alcuna droga. 5. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 1.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - con il quale il difensore dell'imputato si è doluto della mancata positiva considerazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. proc. formulata con l'atto dì appello e poi ripresa con una successiva memoria (e conseguentemente della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva), sono manifestamente infondati. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione completa e congrua, come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non fosse necessaria ai finì della decisione, ben potendo essere in grado di poter valutare l'atto di appello: considerato che le prove asseritamente decisive di cui era stata domandata l'acquisizione riguardavano l'assenza di specifici incontri in carcere nella giornata del 24 ottobre 2016 tra il Campione e la moglie [OSCURATO:PERSONA] ovvero tra altri soggetti che avrebbero dovuto consegnare la droga all'odierno ricorrente; circostanza che era risultata irrilevante in un contesto nel quale il prevenuto era stato accusato di avere ricevuto in carcere droghe a lui portate dalla coniuge in varie occasioni e non specificamente in quella data. D'altro canto, il ricorso del Campione risulta aspecifico nella misura in cui il predetto ha omesso dì confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, da cui si evince come le dichiarazioni accusatorie rese da due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano riferito come il prevenuto spacciasse sistematicamente sostanze stupefacenti di varia natura nel carcere nel quale era detenuto, droghe che gli venivano consegnate dalla moglie Marotta durante i colloqui tra reclusi e familiari - non fossero state affatto smentite dalle poco verosimili giustificazioni dell'interessato. Deposizioni che, invece, erano state significativamente riscontrate, oltre che dall'intervenuto arresto della Marotta trovata nella disponibilità di stupefacente in casa, dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, che avevano permesso di avere conferma che il Campione aveva più volte rivolto alla coniuge richieste (ad esempio, una volta "quattrodici torte"), raccomandandole di "fare attenzione", che "non si vede niente" e di evitare controlli da parte "dei cani"; nonché dalle captazioni relative ai colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto in carcere con la moglie, durante i quali - in tempi molto precedente all'avvio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria - aveva ripetutamente fatto cenno alle sostanze che il Campione aveva ricevuto dall'esterno per iniziativa della Marotta. 1.2. Alla luce delle valutazioni innanzi esposte, anche il terzo motivo del ricorso del Campione appare inammissibile perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, essendo finalizzato ad ottenere una rilettura delle emergenze processuali, cosa che - in presenza di una motivazione che resta esente da censure di manifesta illogicità - non è permessa in sede di legittimità. 1.3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di una riduzione della pena inflitta, asseritamente troppo severa: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e a una riduzione della pena irrogata i numerosi precedenti penali dell'imputato e la oggettiva gravità della sua condotta delittuosa, negativamente caratterizzata da una prolungata capacità di favorire l'ingresso in un carcere di stupefacenti destinati allo spaccio: trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo del ricorso, la difesa della imputata, lungi dall'evidenziare alcun reale travisamento della prova ovvero una manifesta illogicità della motivazione, ha cercato di sollecitare una rivalutazione degli elementi di prova acquisiti per giungere a conclusioni diverse da quelle privilegiate dai giudici di merito. Questa Corte, come noto, non può compiere una diretta valutazione di quei dati informativi né operare una ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di addebito; d'altra parte, va rilevato come la motivazione della sentenza impugnata si presenti qualificata da uno stringente apparato argomentativo, privo di lacune o di incongruenze logiche i avendo i giudici di merito chiarito come le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che aveva riferito in dibattimento che la Fragalà aveva più volte portato droga in carcere di Rebibbia per consegnarla al fratello lì detenuto - fossero risultate riscontrate in maniere inequivoca dalle intercettazioni eseguite nelle indagini, che avevano consentito non solamente di appurare che di quei fatti di reato il [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato alla moglie nei colloqui con la stessa intrattenuti in quell'istituto penitenziario (parlando di come il Fragalà "pippasse" in carcere la droga che ordinava alla sorella); ma soprattutto di verificare che il Fragalà aveva effettivamente domandato alla sorella di farsi consegnare la droga dal Frerè e di nasconderla "dentro i genitali" oppure dentro una "gonna lunga" del tipo utilizzate dalle zingare. Né va trascurato che il Frerè aveva in parte ammesso quelle circostanze, riconoscendo di avere procurato alla Fragalà "delle pasticche", credendo che fossero per uso personale della ragazza. Generica è, infine, la doglianza difensiva relativa alla mancata riqualificazione del fatto accertato come di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.2.2. Del tutto prive di pregio appaiono le doglianze concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, decisioni espressamente motivate dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati, caratterizzate dalla reiterata introduzione in un carcere di sostanze stupefacenti: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen 3. Le considerazioni esposte con riferimento alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], permettono di ritenere inammissibili i motivi di censura formulati con il suo ricorso da [OSCURATO:PERSONA], in quanto doglianze che attingono direttamente alla ricostruzione del fatto e, comunque, manifestamente infondate. Ricordato come non superino il vaglio preliminare di ammissibilità le censure che attengono ad un asserito travisamento nella lettura delle conversazioni intercettate e registrate dagli inquirenti - poiché quello, della interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) - va qui ribadito come le valutazioni compiute dai giudici di merito si sottraggano al giudizio di legittimità perché logicamente ineccepibili in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Al riguardo, quand'anche si volesse in astratto ipotizzare che le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] siano state animate da sentimenti di 'vendetta' contro [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come tale circostanza risulterebbe ininfluente rispetto alla posizione del Frerè. Inoltre, quest'ultimo, che pure - come si è già avuto modo di sottolineare - aveva ammesso di aver consegnato delle "pasticche" di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] pensando che la ragazza ne facesse consumo personale, era stato raggiunto da significative prove a carico desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate: dato che in una captazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con la coniuge della sostanza che [OSCURATO:PERSONA] riceveva e "pippava" in carcere, facendo verosimilmente riferimento a cocaina; che in un altro di quei colloqui [OSCURATO:PERSONA], che ordinava alla sorella la droga da portargli in carcere, le aveva raccomandato di rivolgersi proprio a "Marco" per ricevere la sostanza stupefacente; e che dalle successive captazioni era desumibile che Mariangela si fosse rivolta proprio al Frerè per ottenere quanto domandatole dal fratello. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricor
Sentenza Cassazione n. 46100/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris