CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, resa in data 20 maggio 2022, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nelle altre statuizioni la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile costituita.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del furto di 55 computer, di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., depositati all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano, presso il quale lavorava, commesso in un periodo compreso tra il 25 ed il 27 marzo 2017, Nel corso del dibattimento di primo grado l'originaria imputazione è stata modificata con la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 5 cod.pen, ovvero con la indicazione di altri due correi nel furto ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di un diverso tempus commissi L'imputato è stato condannato sulla base di plurimi indizi collegati alle seguenti circostanze: nella giornata del 24/03/2017, mentre si trovava in compagnia del collega [OSCURATO:PERSONA], è stato visto nello stesso piano in cui si trovavano i computers ( -4), nell'atto di coprire, con un asse di legno, una telecamera ( denominata CH7) situata in luogo "prospiciente al montacarichi"; nel pomeriggio del giorno 25/03/2017, alle ore 17.13.16, è stato visto transitare, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] ( già in servizio presso il medesimo Istituto) dinanzi ad altra telecamera ( CH8) situata adiacente al magazzino in cui erano collocati i computer; poco più tardi, alle ore 18.10.15, altro soggetto (rimasto non identificato) è stato visto coprire con uno straccio la medesima telecamera; il furgone dell'imputato è stato visto transitare, alle ore 18.10.40 dal parcheggio del piano seminterrato -1 per uscire dall'istituto. Il furto è stato scoperto, in data 27/03/2017, da un dipendente della società. 2.L' imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Denuncia, con primo motivo, vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, e vizio di travisamento della prova indiziaria oltre che un non corretto uso delle massime di esperienza. Deduce vizio di travisamento di prova in relazione all'oscuramento della telecamera CH7 nella giornata del 24/03/2017, in compagnia del collega Antolino: il ricorrente non ha negato il gesto ( ammettendo di averlo compiuto in quanto voleva asportare un frigorifero di grosse dimensioni che si trovava nel medesimo piano interrato -4). Sul punto, tuttavia, il teste di p.g. Bertacca aveva affermato che la telecamera CH7 non inquadra il tragitto seguito dai ladri per trasportare i personal computer all'esterno dell'Istituto; il ricorrente, inoltre, lavorava presso l'Istituto da 30 anni, era conosciuto da tutti ed era irragionevole che avesse coperto la telecamera a volto scoperto. Pertanto, la copertura della telecamera non poteva valere come indizio ma, al più, come sospetto, anche considerato che un frigorifero destinato ad uso alimentare era stato rinvenuto. Relativamente al secondo indizio — l'oscuramento della telecamera CH8, adiacente al magazzino in cui si trovavano i computer- la perizia disposta dal Tribunale ha escluso che la telecamera CH8 possa essere stata coperta dal ricorrente. In ordine, poi, alla ipotizzata compatibilità tra le caratteristiche fisiche di colui che aveva coperto la telecamera e quelle di Scalise, non si è considerato che questultimo, alla luce delle risultanze dei tabulati del cellulare in suo uso, risultava presente in Vimodrone, località incompatibile con il luogo del furto. Anche l'altro ritenuto correo, [OSCURATO:PERSONA], al momento della copertura della telecamera, si trovava presso la sua abitazione. Con riferimento al terzo indizio - il fatto che la copertura della telecamera CH8 sia avvenuta "poco dopo" che Abate era stato ripreso dalla medesima telecamera insieme a Scalise- l'oscuramento, in realtà, è avvenuto un'ora dopo il passaggio dei due. Non essendo stati forniti altri filmati, non è stato possibile rilevare la presenza di altri soggetti sui luoghi in orario prossimo al furto. Inoltre, che il ricorrente, ha fatto ingresso in Istituto, per ben due volte, per ragioni di lavoro e che, nel pomeriggio, ha svolto altri lavori ed è stato impegnato nella stipula di un preliminare di vendita. Sulla base di tali fatti noti non potrebbe inferirsi la conclusione certa ed univoca che Abate sia stato presente in Istituto, al momento del furto. Quanto alla ulteriore circostanza indiziante - ravvisata nella scomparsa delle chiavi del magazzino dal quale erano stati sottratti i computer e nel fatto che l'imputato, in possesso delle medesime chiavi, ne avesse rivelato la sparizione, "prima del furto" (la mattina dello stesso giorno 25/03/2017) per allontanare da sé ogni sospetto- non si sarebbe considerato che, in realtà, la chiave sparita non è stata utilizzata per commettere il furto e che l'imputato ha parlato della scomparsa delle chiavi con il collega Meloni soltanto il lunedì, dopo che il furto era stato scoperto. L'ulteriore circostanza indiziante indicata dalla Corte di appello - l'essere stato il furto commesso da soggetti intranei all'Istituto che sapevano dei computer ed avevano accesso nel luogo della loro collocazione- è contraddetta dal fatto che gli unici a sapere della presenza dei computer erano i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. oltre che i componenti dell'ufficio tecnico dell'Istituto, secondo quanto riferito dagli stessi testi dell'accusa. Infine, sarebbe frutto di travisamento anche l'ultima circostanza indiziante- individuata nell'uscita del furgone dell'Abate dal piano -1 nel pomeriggio del furto in orario ritenuto "non incompatibile con la commissione del reato"- non essendosi considerato che: in realtà, il furgone dell'Abate è stato filmato mentre usciva dall'Istituto 25 secondi dopo che la telecamera CH8 è stata coperta; il teste di P.G., maresciallo Bertacca, ha dichiarato di avere considerato, nella sua simulazione, soltanto il tempo di caricamento dei computer sul montacarichi, ma non le fasi successive; il consulente tecnico della difesa ha rilevato che occorrono 35 secondi sol perché il montacarichi salga dal piano -4 al piano -1. 2.2. Con secondo motivo deduce nullità della sentenza per vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere le due sentenze, di primo e secondo grado, omesso di considerare che tra il ricorrente e gli altri presunti correi sono intercorsi pochissimi contatti, peraltro non in epoca coeva al furto; non sono stati individuati contatti tra l'imputato ( e gli altri presunti correi) e potenziali ricettatori; non è stato individuato alcun possibile movente, dal momento che la situazione patrimoniale di Abate non ha fatto emergere alcuna difficoltà; sussiste una concreta ricostruzione alternativa, individuabile nel fatto che, la domenica sera ( alle ore 00.50.48), è stato visto che entrava all'interno dell'Istituto un furgoncino della ditta Zephiro che aveva, in dotazione, le chiavi del magazzino in cui erano custoditi i computer, rimanendo a livello del piano -1 per oltre mezz'ora; inoltre, per come riferito dal teste Meloni, il giorno precedente al furto si era presentato un dipendente della medesima ditta per chiedere informazioni sul magazzino nei quale erano collocati i computer. Le superiori circostanze- indicative di una possibile ricostruzione alternativa- non sono state, tuttavia, oggetto di approfondimento in fase di indagini. Infine, non si sarebbe considerato che l'Abate avrebbe dovuto prestare il furgone ad altro soggetto proprio il giorno del furto, venendo avvisato da quest'ultimo soltanto la mattina di essersi organizzato diversamente. 2.3. Con terzo motivo deduce vizi di carenza e manifesta illogicità della motivazione e vizi di violazione di legge ai sensi dell'art. 6015 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. in relazione alle dichiarazioni rese dagli indagati per il medesimo reato, Antolino e Scalise. Questi ultimi avrebbero dovuto essere sentiti fin dall'inizio come persone sottoposte ad indagini, essendo già emersi a loro carico indizi di reità univoci, e non quali persone informate sui fatti, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. pro.c pen. Inoltre, le dichiarazioni rese dai suddetti erano iniclonee ad arricchire il quadro indiziario e determinanti per la successiva modifica dal capo di imputazione. 2.4. Con quarto motivo deduce violazione di norme di legge, stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 516 e seguenti cod. proc. pen.. Già, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della nuova contestazione in quanto fondata su elementi non emersi in dibattimento, bensì già presenti nel corso delle indagini preliminari. Si sarebbe verificata una nullità ex art. 178 comma 1,1ett.b) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5) cod.pen. aveva comportato un esercizio scorretto dell'azione penale con violazione in tutte le regole proc:essuali poste a tutela del soggetto indagato, ai sensi degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. 2.5. Con quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla violazione da parte del giudice di merito del canone dell' "oltre ogni ragione.vole dubbio", stante l'incertezza del compendio indiziario acquisito. 2.6. Con sesto motivo deduce vizi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 331 cod. proc.pen., in relazione alla disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato, per falsa testimonianza 2.7. Con settimo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, per la mancata assunzione di due prove indicate come decisive ( il mancato rintraccio dei codici Imei dei computer sottratti; ed il mancato esperimento giudiziale respinta dal Tribunale con ordinanza del 13/09/2019). 2.8. Con ottavo motivo denuncia vizio di violazione dell'art. 133 cod.pen., e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., e che il danno sia stato quantificato senza alcuna fattura di acquisto dei computer da parte della [OSCURATO:SOCIETA].. Con riferimento al danno da ritardo nella implementazione nel servizio di informatizzazione delle cartelle cliniche, non si è considerato che il teste Moretti aveva dichiarato che non vi erano stati ritardi significativi nel servizio.. Inoltre, quanto al rilevato danno di immagine mancava la prova dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere reiterativo delle identiche censure proposte con l'atto di appello, omette un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione 4 delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini„ Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illooica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma sostanzialmente una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle evidenze probatorie acquisite, delle quali deduce, infondatamente, l'avvenuto travisamento. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantonneno manifeste) e di contraddittorietà. Le doglianze sono altresì manifestamente infondate, in quanto, lungi dal negare le condotte contestate si limitano ad escluderne la rilevanza indiziaria proponendo una ricostruzione alternativa che, tuttavia, non si confronta concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado , le cui motivazioni devono intendersi integrarsi reciprocamente, perchè conformi, in quanto secondo l'insegnamento di questa Corte la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor di più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2„ n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Arcientieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2.11 ricorrente deduce vizio di travisamento di prova in ordine al fatto che la telecamera CH7 non inquadrerebbe il tragitto seguito dai ladri per trasportare i persona] computers all'esterno dell'Istituto, pervenendo alla conclusione che l'avere l'Abate coperto la telecamera in questione, il giorno precedente al furto, non potrebbe essere considerata come indizio a carico. Tuttavia, secondo l'insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene, nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, in quanto la sentenza di primo grado (pagina 5) - nel riportarsi sul punto al contenuto della relazione tecnica a firma del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l'oscuramento della telecamera CH7, al pari di quello della telecamera CH8, era assolutamente funzionale alla consumazione del furto, avendo il teste di p.g. verificato che i computers avrebbero potuto essere asportati in un'unica soluzione solamente attraverso il montacarichi collocato dinanzi la telecamera CH7. La Corte di appello- relativamente alla asserita illogicità del fatto che tale azione sia stata compiuta a volto scoperto - ha considerato, inoltre, con motivazione immune da vizi logici, come l'avere agito l'imputato a viso scoperto non possa costituire un elemento a discarico avendo, comunque, il medesimo "predisposto giustificazioni per la sua presenza sul posto" ed avendo avuto cura, altresì, "di non essere ripreso nel momento della commissione del reato" . Non è ravvisabile, ancora, alcuna illogicità nella motivazione offerta dalla Corte territoriale - in merito alla ritenuta inverosimiglianza della spiegazione alternativa fornita dall'imputato relativamente alla intenzione di asportare un frigorifero che si trovava allocato nel medesimo piano- essendosi, in particolare, considerato ragionevolmente che il suddetto frigo "in quanto dismesso, avrebbe potuto essere chiesto all'amministrazione, senza necessità di alcun sotterfugio" e sottolineandosi, altresì, il fatto che "la tavola utilizzata per la copertura " era stata comunque lasciata anche dopo "la rinuncia al progetto di asportare, il frigorifero" . E' inammissibile anche la doglianza formulata relativamente al secondo indizio- relativo alla copertura della seconda telecamera contrassegnata come CH8, adiacente al magazzino in cui si trovavano i computer. La difesa rileva che dagli accertamenti tecnici effettuati dal perito è emersa l'incompatibilità delle caratteristiche fisiche di colui che ha coperto la telecamera con quelle di [OSCURATO:PERSONA]; anche il presunto correo Antolino, sulla base dei tabulati telefonici, era risultato trovarsi presso la sua abitazione. La censura della difesa si risolve, tuttavia, in una cr tica generica che non tiene conto della reale motivazione data dalla Corte di appello che ha evidenziato come dalla deposizione del maresciallo Bertacca risulti che, alle 17:13 del giorno 25/03/2017, Abate e Scalise sono stati visti passare davanti alla telecamera CH8, nell'atto di uscire proprio dal magazzino -4 ove si trovavano custoditi i computers; il ricorrente, in particolare, è stato visto nell'atto di rivolgere lo sguardo verso la telecamera ; alle 18:09 la telecamera è stata oscurata con una busta bianca ad opera di un individuo, pur rimasto, tuttavia, non identificato; successivamente il furgone dell'imputato è stato visto uscire fuori dall'Istituto. La Corte territoriale ha ritenuto rilevante l'indizio in esame, in quanto collegato all'avvenuto oscuramento della prima telecamera, il pomeriggio precedente ad opera del medesimo ADate, non mancando, altresì, di sottolineare il fatto che l'imputato si !:;ia trovato all'interno dell'istituto senza una valida giustificazione, peraltro in compagnia di un ex collega già in pensione "e la cui presenza era ugualmente ingiustificata". Anche l'ulteriore censura, secondo la quale dai tabulati telefonici risulterebbe la presenza di Scalise in località Vimodrone, non si confronta con la esaustiva motivazione fornita sul punto dalla sentenza di primo grado (pag.38) secondo la quale lo stesso Scalise ha dichiarato di essere rimasto in istituto fino alle 18:00 e di essere arrivato a Vimodrone verso le 19:30, oltre che con le dichiarazioni rese da altro testimone, il quale ha riferito di avere incontrato Scalise mentre stava per allontanarsi dall'Istituto alla fine del proprio servizio, con la precisazione di avere timbrato in uscita alle 17:33. Irrilevante è la censura relativa alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione, al momento della copertura della seconda telecamera, non essendo stato contestato che l'Antolino si trovasse all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] anche nel pomeriggio del 25 Marzo 2017. Anche l'ulteriore censura espressa, in ordine alla mancata visione di altri firmati che avrebbero potuto eventualmente rilevare altre presenze sui luoghi in orario prossimo al furto, non tiene conto della motivazione spesa dalla Corte territoriale in merito ad analoga doglianza posta a fondamento dell'appello, in ordine alla insussistenza di ragioni per le quali dubitare della genuinità delle immagini riprese, non essendo comprensibile, inoltre, la ragione per la quale l'istituto avrebbe dovuto falsificare elementi di prova per accusare un proprio dipendente (pag.28 della sentenza impugnata), il quale, peraltro, non aveva contestato in alcun modo di essere il soggetto ripreso nelle immagini acquisite. Sono parimenti inammissibili le ulteriori censure, sotto il profilo della presunta illogicità della motivazione, relative alle ragioni che avrebbero giustificato la presenza dell'imputato in Istituto nella mattinata del 25 Marzo 2017 ed alla erronea valutazione delle prove fornite dall'imputato in ordine ai diversi impegni nel pomeriggio del medesimo giorno. La Corte territoriale infatti (pag.25 della sentenza) ha rilevato come sia rimasta, comunque, priva di giustificazioni la presenza dell'Abate in Istituto nel pomeriggio della medesima giornata, non lavorativa, al di là della sua accertata ( e giustificata) presenza nelle ore del mattino. Appare immune da vizi logici anche la motivazione fornita sulla inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato di essere tornato in Istituto per farsi una doccia, trovandosi l'abitazione del medesimo sita nelle vicinanze ed apparendo inverosimile che l'imputato pa:esse essersi recato a svolgere le varie incombenze riferite in abiti da lavoro, tanto più che nel momento in cui era stato ripreso, in compagnia di Scalise, indossava jeans e non abiti da lavoro. Del tutto generica è la doglianza di travisamento di prova in ordine alla scomparsa delle chiavi del magazzino. La tesi difensiva, secondo la quale le chiavi non sarebbero state utilizzate per commettere il furto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su una corretta interpretazione degli elementi probatori acquisiti dai quali risulta l'utilizzo della chiave per aprire il magazzino e commettere il furto (pag. 26 della sentenza impugnata). Peraltro, anche altro teste (pag. 20 della sentenza di primo grado) ha precisato che, al momento del sopralluogo dopo il furto, "si era recato al magazzino degli elettricisti per cercarne la chiave, in quanto quello era un deposito che usavano "loro", chiamando proprio l'Abate chiedendogli se avesse notizie della chiave. La sentenza di primo grado ha, peraltro, adeguatamente sottolineato la rilevanza indiziarla della diffusione, da parte dell'imputato, della notizia della scomparsa delle chiavi, avendo inteso in tal modo, rispetto a tale anomalia, "prendere le distanze„ preoccupandosi di segnalarla a tutti, così da fare pensare ad un'azione di terzi". Nessun travisamento di prova è ravvisabile riguardo alla comunicazione avvenuta tra Abate e Meloni prima del furto. Anche in tal casa la doglianza non si confronta con la compiuta motivazione resa dalla sentenza di primo grado nel riportare la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sulla telefonata ricevuta da parte dell'Abate proprio il pomeriggio del 24 Marzo, per sapere dove si trovavano le chiavi. Parimenti, deve escludersi il lamentato vizio di travisamento in ordine alla ulteriore circostanza indiziante- relativa all'uscita dal furgone dell'Abate dal piano -1 nel pomeriggio del furto, in orario ritenuto dalla Corte territoriale "compatibile con la commissione del furto": i rilievi difensivi formulati, secondo i quali l'uscita dell'imputato dall'Istituto sarebbe stata rilevata appena 25 secondi dopo l'oscuramento della seconda telecamera, non tengono conto del fatto che le telecamere esterne erano "8 minuti e 54 secondi indietro" rispetto l'orario reale, mentre le telecamere di sorveglianza interne riportavano un orario successivo di 16 minuti e 44 secondi rispetto a quello reale(pag. 2 della sentenza impugnata). Peraltro, la doglianza difensiva omette del tutto di considerare l'ulteriore circostanza che l'imputato risulta essere rientrato ancora in istituto la sera della domenica, dunque il 26 Marzo 2017, entrando verso le 23 e rimanendo quasi fino a mezzanotte (pag. 28 della sentenza impugnata). 3. Sono inammissibili e aspecifiche le censure poste a fondamento del secondo motivo, relativamente al mancato accertamento di contatti fra l'imputato ed i ritenuti complici nel periodo precedente il furto ( dato ritenuto irrilevante, essendo stata data, piuttosto, rilevanza ai contatti successivi fra i medesimi soggetti ed alla preoccupazione dagli stessi manifestata) ovvero in ordine ad una possibile ricostruzione alternativa degli eventi ruotante attorno alla presenza di un furgoncino della ditta Zephiro, formulata, a dire il vero, in termini di mera ipotesi. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep.2020, Rv. 278237 - 01). La doglianza oblitera del tutto il dato evidenziato dalla sentenza di primo grado (pag. 34) sulla sussistenza di plurimi contatti sms e telefonici fra l'imputato, Scalise e Antolino, proprio il giorno del furto e nei giorni successivi e la mancanza di evidenze idonee a supportare ogni ricostruzione alternativa prospettata come possibile ed in contrasto con i plurimi indizi a carico dell'imputato. 4. E' inammissibile il terzo motivo con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coindagati Antolino e Scalise, sostenendosi che gli stessi avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati fin dalla fase delle indagini. L'inammissibilità del motivo discende, anzitutto, dall'applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(Sez.6, n. 1219 del 12/11/2019, Rv. 278123_01). Il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (che questa Corte ha il dovere di compiere) in quanto gli elementi di prova acquisiti illegitt mamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (5.;ez.2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/2/2017, Rv. 269218 01). Nel caso in esame, la stessa Corte territoriale ha evidenziato come le dichiarazioni dei soggetti, vedendo su circostanze non decisive, non siano state in realtà utilizzate per ricavare elementi accusatori nei confronti del ricorrente, ma soltanto per sottolineare l'inverosimiglianza della versione difensiva approntata. La doglianza, inoltre, non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza di primo grado secondo la quale la presenza di Scalise ed Antolino nei momenti prossimi ed in logica connessione con l'agevolazione del furto non abbia costituito un dato di per sé sufficiente a farli ritenere raggiunti da gravi indizi di correità, rilevando, con motivazione logica ed immune da vizi, come soltanto al momento della ritrattazione dibattimentale delle precedenti dichiarazioni di Scalise (avendo egli dichiarato durante la fase delle indagini che si era recato presso l'[OSCURATO:PERSONA] per fare visita ad un amico degente) fossero stati acquisiti elementi tali da fare ritenere superata la soglia dei gravi indizi di correità nei confronti del suddetto. La conclusione di ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dai due testimoni- solo successivamente divenuti indagati in virtù delle rispettive ritrattazioni- appare, pertanto, giuridicamente corretta. 5. E' infondato il quarto motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc.pen. La sentenza impugnata si muove nel solco della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale « non si ha insufficiente indicazione del fatto, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto-reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicchè l'imputato possa apprestare la sua difesa, ciò in quanto, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. e in tema di ammissione di prove e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva, e a modificazione dell'imputazione, non sembra necessaria una dettagliata imputazione (Sez.1, n. 382 del 19/11/1999, dep. 14/01/2000, Rv. 215140). In altri termini il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, sì da non potersene adeguatamente difendere» (Sez. 6, n. 21953 del 01/04/2003, Rv. 226273 - 01). Inoltre, è riconosciuta la possibilità che la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen., e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art.517 cod. proc. pen., vengano effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale„ sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari (Sez. 6. N. 44980 del 22/09/2009, Rv. 245284 - 01). Tale riconoscimento non comporta alcuna violazione dei diritti di difesa come anche considerato da Sez. Un. 28/10/1998, Barbagallo, tutelata attraverso la previsione di cui all'art. 519 cod.proc.pen.. Inoltre, la soluzione opposta - di precludere al pubblico ministero la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto- reato, in sede di giudizio- comporterebbe, con l'instaurazione di un nuovo dibattimento, la violazione dei principi di immediatezza e di concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 dell'art. 2 della legge di delega), posti a base del "giusto processo" (per tutte: Corte Cost. 31 maggio 1996, n 177; cfr., altresì, Corte Cost. 7 maggio 2014, n. 184). 6. E' infondato il quinto motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla violazione da parte del giudice di merito del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", sostenendosi l'insussistenza di un quadro indiziario grave tale da sorreggere il giudizio di colpevolezza. Il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" è indissolubilmente legato al principio della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) ed il suo ambito di operatività corre tanto sul binario dell'applicazione delle regole di giudizio, postulanti una corretta declinazione dei principi della grammatica probatoria, quanto su quello dei metodi di accertamento del fatto, che deve ispirarsi al principio di completezza. Il canone descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria ( Sez.5, n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 281468-01), imponendo un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio appunto del "dubbio" con la conseguenza che il giudice deve effettuare la verifica in modo da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la contraddizione interna), o esterni alla stessa ( sotto il profilo della esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507-01), senza tuttavia innovare la natura del sindacato della Corte di cassazione. La regola del giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen., consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, al più possibili, ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (Sez. 5. N. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv.275299-01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è uniformata alla regola di giudizio evocata dalla difesa, avendo fornito una lettura unitaria e non parcellizzata degli elementi di prova anche passando attraverso una adeguata valutazione e confutazione delle tesi difensive, evidenziando, soprattutto, la mancanza di ragioni per dubitare della genuinità delle immagini riprese. A fronte degli elementi valorizzati dai giudici di merito e delle valutazioni, immuni da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, articolate sulla base di essi, il ricorrente, su un piano generale, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274; Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274-01) omettendo di considerare che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191230) 7. E' inammissibile, altresì, in quanto non supportato da un interesse concreto, il sesto motivo con cui si deducono vizi di violazione di legge in relazione alla disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti cli [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato, per falsa testimonianza. Non sussiste alcuna violazione di legge tanto più che « La disposizione con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 331, comma primo, cod. proc. pen., ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è impugnabile„ trattandosi di provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede» (Sez. 6, n. 36635 del 03/06/2014, Rv. 260254-01). 8. E' manifestamente infondato, il settimo motivo, con cui si denuncia la mancata assunzione di due prove indicate come decisive ( il mancato rintraccio dei codici imei dei computer sottratti; ed il mancato esperimento giudiziale in quanto la decisione della Corte di appello di non dare seguito alla richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa è conforme all'insegnamento di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è circostanza di carattere eccezionale, alla luce della presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, Rv. 27977-01), avendo, peraltro, il giudice 13 d'appello l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (cfr. da ultimo Sez. 4 , n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi avendo evidenziato la completezza degli elementi convergenti acquisiti, ritenendo non necessari in ragione della natura dell'imputazione ( furto e non ricettazione) ulteriori accertamenti sulla destinazione dei computers, oltre che completi gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sulle modalità di consumazione del reato. 9. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche non solo per il disvalore obiettivo della condotta, ma individuando ulteriori fattori escludenti (quali l'irrilevanza del mero stato di incensuratezza, il difetto di elementi positivamente valutabili e l'obiettiva gravità della condotta). Si tratta di un giudizio espresso in maniera del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ribadito come il giudice di merito, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità a condizione che non risulti contraddittoria e dia conto, anche attraverso un richiamo, degli elementi indicati nell'articolo 13:3 cod. pen., considerati preminenti ai fini della concessione o della esclusione delle invocate circostanze (Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01) Le ulteriori censure difensive, in tema di statuizioni civili, sono ripetitive e obliterano il dato indicato nella sentenza impugnata, e nella sentenza di primo grado, in ordine alla quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile sulla base delle dichiarazioni testimoniali in ordine al valore dei computers ( p.30 della sentenza impugnata). Inoltre, relativamente al riconosciuto danno di immagine, liquidato in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] in via equitativa„ attesa la natura di danno non patrimoniale, l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione, anche attraverso la sottolineatura della fondamentale funzione di servizio pubblico svolta dall'Istituto, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229-01). 10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si procede a condanna per la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ritenendo il collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di Cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria con l'allegazione di nota spese ( Sez. 5, n. 19177 del 31/10/2022, Musso, Rv. 283118-01,; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-01; Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, Rv. 285911-01). Il principio è stato ribadito anche da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 ( in motivazione pag. 22 e ss.) , con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, attraverso l'affermazione che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favo