Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17914/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MARIA PASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2357- controricorrente -avverso la sentenza n. 855/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 15/06/2021 R.G.N. 1531/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30784/2021Numero sezionale 2357/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con ricorso depositato in data 05/05/2016 [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, econveniva in giudizio l’INPS chiedendo dichiararsi l’illegittimitàdel provvedimento di decadenza dal trattamento di cassaintegrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti CIGS)pronunciato dall’INPS ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge160/1988 e accertarsi il proprio diritto al trattamento di CIGS eal trattamento integrativo salariale erogato dal fondo specialetrasporto aereo.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna diAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di tutte le somme percepitedall’INPS a titolo di CIGS e di FSTA (fondo di solidarietàtrasporto aereo).

Con la sentenza n. 1114/2019 il Tribunale diTrani accoglieva il ricorso.2.

Avverso la sentenza proponeva appello l’INPS.

Antonio DiChio si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 855/2021depositata in data 15/06/2021 la Corte di Appello di Bari,sezione lavoro, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riformadella sentenza impugnata rigettava la domanda originaria diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellato alla restituzione infavore dell’INPS della somma di euro 89.745,24 oltre interessilegali, rivalutazione e le spese del doppio grado di giudizio.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando cinque motivi.

L’INPS si è costituitocon controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 13/05/2026.Numero registro generale 30784/2021Ragioni della decisione Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/20261.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaData pubblicazione 04/06/2026applicazione dell’art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86/1988convertito nella legge n. 160/1988, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c..

Con questo motivo ci si duole che lasentenza abbia qualificato come attività di lavoro, rilevante aifini della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, ilperiodo di occupazione di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di unaofferta di impiego quale comandante di aeromobili A320 per seimesi con la compagnia [OSCURATO:PERSONA], mentre si trattava diacquisizione di titoli di volo e diretta ad una successivaassunzione, subordinata al superamento della prova e daqualificarsi quale periodo neutro alla luce della specificadisciplina dettata dalla circolare 94/2011 dell’INPS per iltrasporto aereo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362-1363e 1366 c.c. (anche con riferimento agli artt. 1375 e 1175 c.c.)nell’interpretazione della normativa INPS, in particolare dellecircolari INPS n. 73 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 94 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Si critica lasentenza perché avrebbe errato nell’interpretare le stessecircolari INPS e, per questa via, avrebbe mancato di rilevare cheil provvedimento di revoca del trattamento CIGS e ilprovvedimento di revoca del trattamento FSTA sono statiadottati dall’Istituto in violazione del legittimo affidamentocreato nel ricorrente in ragione delle medesime circolari.

Ilricorrente poteva, in buona fede, ritenere di non essere tenutoalla comunicazione all’INPS perché l’attività svolta era diretta alNumero registro generale 30784/2021mantenimento delle scienze di volo e rientrava nella derogaN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026stabilita dall’INPS in via di circolare.Data pubblicazione 04/06/20263.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c..

Si critica la sentenza perché nonavrebbe rilevato l’illegittimità del provvedimento di revoca deltrattamento di integrazione salariale in quanto contrario allacorrettezza e alla buona fede quali regole di condotta che anchela pubblica amministrazione deve rispettare nella sua condotta.4.

I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente perché connessi logicamente e giuridicamentedal momento che attaccano tutti la sentenza per non avereaffermato l’illegittimità del provvedimento emesso dall’INPS perla revoca della CIGS e del trattamento erogato dal FSTA godutodal ricorrente.

L’attività svolta dal ricorrente non avrebbepotuto qualificarsi come lavorativa ma solo quale attivitànecessaria al mantenimento dei brevetti di volo e solo qualepossibile assunzione che non era ancora intervenuta.

Per questavia, l’INPS avrebbe disatteso innanzi tutto le proprie circolariche, disciplinando proprio le attività compatibili con il godimentodei benefici nel settore del trasporto aereo, consentirebbero talecomunicazione.5.

I motivi sono infondati.5.1.

La sentenza ha inquadrato la vicenda nell’ambito dell’art.8 del d.l. n. 86 del 1988 e della disciplina che in via generaleera dettata dalla versione ratione temporis vigente di quelladisposizione.

Non è, in assoluto, precluso al lavoratore che godadi integrazione salariale di svolgere attività di lavoro autonomoo subordinato durante il periodo di integrazione salariale, ma ilNumero registro generale 30784/2021Numero sezionale 2357/2026lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate diN ulamveroo drio ra ccolta generale 17914/2026Data pubblicazione 04/06/2026effettuate.Il comma 5 prevede, tuttavia, che: il lavoratore decade daldiritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cuinon abbia provveduto a dare preventiva comunicazione allasede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza socialedello svolgimento della predetta attività.

La sentenzaimpugnata ha sottolineato questo obbligo del lavoratore e harichiamato il costante orientamento della giurisprudenza diquesta Corte secondo il quale la latitudine dell’obbligo diinformazione all’INPS è massima, trattandosi di obbligostrumentale a consentire all’INPS l’esercizio dei doverosicontrolli.5.2.

Ricostruito correttamente il contesto normativo egiurisprudenziale la sentenza ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] svolto per il vettore aereo estero attività remunerata, perun periodo di prova, con la necessità di un preavviso per ilrecesso durante detto periodo, caratterizzata dallaeffettuazione di un certo numero di ore mensili e unaretribuzione conseguente.

La sentenza ha accertato ancora chel’attività non era diretta solo al mantenimento dei necessaripermessi di volo, ma alla conclusione di un contratto di lavorocon la compagnia aerea, da stipularsi al termine del periodo diprova.

In proposito la sentenza ha interpretato l’accordo tra leparti che non è contestato quanto alle pattuizioni circa ilsuperamento della prova e la conclusione del contrattodefinitivo.5.3.

La Corte di Appello ha affermato che tale attività è daconsiderarsi a tutti gli effetti lavorativa e idonea a imporre allavoratore che godeva di integrazione salariale di compiere lacomunicazione prevista dall’art. 8, comma 5, d.l. 86 del 1988.Numero registro generale 30784/2021Tale qualificazione e tale affermazione in diritto vanno esenti daN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026censure e si sottraggono alle critiche mosse dal ricorso.Data pubblicazione 04/06/20265.4.

Si consideri, in proposito, che in tema di integrazionesalariale - nella specie per il personale dipendente del settoreaereo - la decadenza dai benefici - comminata, ex art. 8,comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 conv. con l. n. 160 del 1988,per il caso di mancata preventiva comunicazione all'Inps dellosvolgimento di nuova attività lavorativa - è esclusa nei soli casiin cui l'attività svolta presso il nuovo vettore aereo siafinalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedentilicenze di volo. (La S.C., in applicazione del principio, haaffermato detta decadenza per difetto di comunicazione all'Inpsdell'attività svolta, in quanto questa non era funzionale al solomantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, maanche alla conclusione del contratto di lavoro con altro vettore)(Cass. 29/12/2024, n. 34861 e nel medesimo senso Cass.,21/01/2025, nn. 1505 e 1502; Cass., 17/05/2025, n. 13136;Cass., 11/04/2025, n. 9557; Cass., 31/03/2025, n. 8476;Cass., 26/03/2025, n. 8027; Cass., 7/01/2025, n. 189; Cass.,30/12/2024, n. 34916; Cass., 29/12/2024, n. 34865; Cass.,4/12/2023, n. 33778; Cass., 8/08/2023, n. 24123).5.5.

Risulta, allora, corretta la qualificazione dell’attività svolta,degli obblighi informativi e, per questa via, la considerazione intermini di legittimità della revoca del trattamento diintegrazione salariale operata dall’INPS.6.

In ragione di tali presupposti, il primo motivo di ricorso risultainfondato e i motivi secondo e terzo risultano privi di idoneitàad attingere la motivazione della Corte territoriale atteso chenessun errore di interpretazione è stato commesso dall’INPSprima e dal giudice di merito poi e che, nemmeno, è predicabilela dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezzaNumero registro generale 30784/2021perché lo svolgimento dell’attività, a tutti gli effetti lavorativa,N umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026imponeva la comunicazione.

La mancata comunicazione nonData pubblicazione 04/06/2026poteva giustificarsi con alcun legittimo affidamento delricorrente che, consapevole dell’attività lavorativa svolta, nonha adempiuto all’obbligo in questione e ha percepitol’integrazione al reddito insieme alla retribuzione.7.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione del «nebis in idem sanzionatorio, violazione dell’art. 50 della Carta deidiritti Fondamentali dell’Unione» in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c..

Si deduce con questo motivo che AntonioDi Chio sarebbe stato sottoposto per il medesimo fatto già aprocedimento penale e pertanto la decadenza disposta in viasanzionatoria dall’INPS si porrebbe in contrasto con il principioenunciato dalla invocata norma dell’art. 50 della Carta.7.1.

Il motivo è infondato perché il principio invocato nonpreclude che una medesima condotta possa essere valutata esanzionata sul piano penale e poi possa costituire presuppostodi provvedimenti adottati in autotutela dalla pubblicaamministrazione per la revoca di benefici di integrazionesalariale se non spettanti.

La tutela penale ha una finalitàdiversa rispetto al provvedimento sanzionatorio di decadenzaemesso dall’Inps, che mira a tutelare il corretto utilizzo dellerisorse pubbliche a favore dei soggetti effettivamente colpiti dadisoccupazione involontaria (in tal senso vedi anche Cass.30/12/2024, 34916).8.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 t.u.i.r., comma 2-bis, così comemodificato dall’art. 150 del d.l. n. 34 del 2020 «modalità diripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali eretribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo diacconto» in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

SiNumero registro generale 30784/2021critica la sentenza impugnata perché avrebbe disposto laN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026restituzione di somme calcolate al lordo di ritenute fiscali,Data pubblicazione 04/06/2026previdenziali e assistenziali che invece non sarebbero maientrate nel patrimonio dell’odierno ricorrente.8.1.

Il motivo è inammissibile per genericità e inidoneo adcondannato il ricorrente a corrispondere le somme percepite atitolo di integrazione salariale, non viene indicata alcuna sommaal lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali né con ilricorso si mette la Corte nelle condizioni di apprezzare lacircostanza che rimane generica e apodittica e mai sollevata neigradi di merito quando l’INPS aveva già spiegato la domandariconvenzionale avente ad oggetto le stesse somme indicate conla medesima cifra e senza altre specificazioni.9.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.10.

Le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate in ragione del fatto che l’orientamento di questaCorte si è definito dopo la presentazione del ricorso.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MARIA PASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2357- controricorrente -avverso la sentenza n. 855/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 15/06/2021 R.G.N. 1531/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30784/2021Numero sezionale 2357/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con ricorso depositato in data 05/05/2016 [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, econveniva in giudizio l’INPS chiedendo dichiararsi l’illegittimitàdel provvedimento di decadenza dal trattamento di cassaintegrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti CIGS)pronunciato dall’INPS ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge160/1988 e accertarsi il proprio diritto al trattamento di CIGS eal trattamento integrativo salariale erogato dal fondo specialetrasporto aereo. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna diAntonio [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di tutte le somme percepitedall’INPS a titolo di CIGS e di FSTA (fondo di solidarietàtrasporto aereo). Con la sentenza n. 1114/2019 il Tribunale diTrani accoglieva il ricorso.2. Avverso la sentenza proponeva appello l’INPS. Antonio DiChio si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo ilrigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 855/2021depositata in data 15/06/2021 la Corte di Appello di Bari,sezione lavoro, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riformadella sentenza impugnata rigettava la domanda originaria diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e condannava l’appellato alla restituzione infavore dell’INPS della somma di euro 89.745,24 oltre interessilegali, rivalutazione e le spese del doppio grado di giudizio.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando cinque motivi. L’INPS si è costituitocon controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 13/05/2026.Numero registro generale 30784/2021Ragioni della decisione Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaData pubblicazione 04/06/2026applicazione dell’art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86/1988convertito nella legge n. 160/1988, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.. Con questo motivo ci si duole che lasentenza abbia qualificato come attività di lavoro, rilevante aifini della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, ilperiodo di occupazione di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di unaofferta di impiego quale comandante di aeromobili A320 per seimesi con la compagnia [OSCURATO:PERSONA], mentre si trattava diacquisizione di titoli di volo e diretta ad una successivaassunzione, subordinata al superamento della prova e daqualificarsi quale periodo neutro alla luce della specificadisciplina dettata dalla circolare 94/2011 dell’INPS per iltrasporto aereo.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362-1363e 1366 c.c. (anche con riferimento agli artt. 1375 e 1175 c.c.)nell’interpretazione della normativa INPS, in particolare dellecircolari INPS n. 73 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 94 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Si critica lasentenza perché avrebbe errato nell’interpretare le stessecircolari INPS e, per questa via, avrebbe mancato di rilevare cheil provvedimento di revoca del trattamento CIGS e ilprovvedimento di revoca del trattamento FSTA sono statiadottati dall’Istituto in violazione del legittimo affidamentocreato nel ricorrente in ragione delle medesime circolari. Ilricorrente poteva, in buona fede, ritenere di non essere tenutoalla comunicazione all’INPS perché l’attività svolta era diretta alNumero registro generale 30784/2021mantenimento delle scienze di volo e rientrava nella derogaN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026stabilita dall’INPS in via di circolare.Data pubblicazione 04/06/20263. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.. Si critica la sentenza perché nonavrebbe rilevato l’illegittimità del provvedimento di revoca deltrattamento di integrazione salariale in quanto contrario allacorrettezza e alla buona fede quali regole di condotta che anchela pubblica amministrazione deve rispettare nella sua condotta.4. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente perché connessi logicamente e giuridicamentedal momento che attaccano tutti la sentenza per non avereaffermato l’illegittimità del provvedimento emesso dall’INPS perla revoca della CIGS e del trattamento erogato dal FSTA godutodal ricorrente. L’attività svolta dal ricorrente non avrebbepotuto qualificarsi come lavorativa ma solo quale attivitànecessaria al mantenimento dei brevetti di volo e solo qualepossibile assunzione che non era ancora intervenuta. Per questavia, l’INPS avrebbe disatteso innanzi tutto le proprie circolariche, disciplinando proprio le attività compatibili con il godimentodei benefici nel settore del trasporto aereo, consentirebbero talecomunicazione.5. I motivi sono infondati.5.1. La sentenza ha inquadrato la vicenda nell’ambito dell’art.8 del d.l. n. 86 del 1988 e della disciplina che in via generaleera dettata dalla versione ratione temporis vigente di quelladisposizione. Non è, in assoluto, precluso al lavoratore che godadi integrazione salariale di svolgere attività di lavoro autonomoo subordinato durante il periodo di integrazione salariale, ma ilNumero registro generale 30784/2021Numero sezionale 2357/2026lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate diN ulamveroo drio ra ccolta generale 17914/2026Data pubblicazione 04/06/2026effettuate.Il comma 5 prevede, tuttavia, che: il lavoratore decade daldiritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cuinon abbia provveduto a dare preventiva comunicazione allasede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza socialedello svolgimento della predetta attività. La sentenzaimpugnata ha sottolineato questo obbligo del lavoratore e harichiamato il costante orientamento della giurisprudenza diquesta Corte secondo il quale la latitudine dell’obbligo diinformazione all’INPS è massima, trattandosi di obbligostrumentale a consentire all’INPS l’esercizio dei doverosicontrolli.5.2. Ricostruito correttamente il contesto normativo egiurisprudenziale la sentenza ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] svolto per il vettore aereo estero attività remunerata, perun periodo di prova, con la necessità di un preavviso per ilrecesso durante detto periodo, caratterizzata dallaeffettuazione di un certo numero di ore mensili e unaretribuzione conseguente. La sentenza ha accertato ancora chel’attività non era diretta solo al mantenimento dei necessaripermessi di volo, ma alla conclusione di un contratto di lavorocon la compagnia aerea, da stipularsi al termine del periodo diprova. In proposito la sentenza ha interpretato l’accordo tra leparti che non è contestato quanto alle pattuizioni circa ilsuperamento della prova e la conclusione del contrattodefinitivo.5.3. La Corte di Appello ha affermato che tale attività è daconsiderarsi a tutti gli effetti lavorativa e idonea a imporre allavoratore che godeva di integrazione salariale di compiere lacomunicazione prevista dall’art. 8, comma 5, d.l. 86 del 1988.Numero registro generale 30784/2021Tale qualificazione e tale affermazione in diritto vanno esenti daN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026censure e si sottraggono alle critiche mosse dal ricorso.Data pubblicazione 04/06/20265.4. Si consideri, in proposito, che in tema di integrazionesalariale - nella specie per il personale dipendente del settoreaereo - la decadenza dai benefici - comminata, ex art. 8,comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 conv. con l. n. 160 del 1988,per il caso di mancata preventiva comunicazione all'Inps dellosvolgimento di nuova attività lavorativa - è esclusa nei soli casiin cui l'attività svolta presso il nuovo vettore aereo siafinalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedentilicenze di volo. (La S.C., in applicazione del principio, haaffermato detta decadenza per difetto di comunicazione all'Inpsdell'attività svolta, in quanto questa non era funzionale al solomantenimento e rinnovo delle licenze e abilitazioni di volo, maanche alla conclusione del contratto di lavoro con altro vettore)(Cass. 29/12/2024, n. 34861 e nel medesimo senso Cass.,21/01/2025, nn. 1505 e 1502; Cass., 17/05/2025, n. 13136;Cass., 11/04/2025, n. 9557; Cass., 31/03/2025, n. 8476;Cass., 26/03/2025, n. 8027; Cass., 7/01/2025, n. 189; Cass.,30/12/2024, n. 34916; Cass., 29/12/2024, n. 34865; Cass.,4/12/2023, n. 33778; Cass., 8/08/2023, n. 24123).5.5. Risulta, allora, corretta la qualificazione dell’attività svolta,degli obblighi informativi e, per questa via, la considerazione intermini di legittimità della revoca del trattamento diintegrazione salariale operata dall’INPS.6. In ragione di tali presupposti, il primo motivo di ricorso risultainfondato e i motivi secondo e terzo risultano privi di idoneitàad attingere la motivazione della Corte territoriale atteso chenessun errore di interpretazione è stato commesso dall’INPSprima e dal giudice di merito poi e che, nemmeno, è predicabilela dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezzaNumero registro generale 30784/2021perché lo svolgimento dell’attività, a tutti gli effetti lavorativa,N umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026imponeva la comunicazione. La mancata comunicazione nonData pubblicazione 04/06/2026poteva giustificarsi con alcun legittimo affidamento delricorrente che, consapevole dell’attività lavorativa svolta, nonha adempiuto all’obbligo in questione e ha percepitol’integrazione al reddito insieme alla retribuzione.7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione del «nebis in idem sanzionatorio, violazione dell’art. 50 della Carta deidiritti Fondamentali dell’Unione» in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.. Si deduce con questo motivo che AntonioDi Chio sarebbe stato sottoposto per il medesimo fatto già aprocedimento penale e pertanto la decadenza disposta in viasanzionatoria dall’INPS si porrebbe in contrasto con il principioenunciato dalla invocata norma dell’art. 50 della Carta.7.1. Il motivo è infondato perché il principio invocato nonpreclude che una medesima condotta possa essere valutata esanzionata sul piano penale e poi possa costituire presuppostodi provvedimenti adottati in autotutela dalla pubblicaamministrazione per la revoca di benefici di integrazionesalariale se non spettanti. La tutela penale ha una finalitàdiversa rispetto al provvedimento sanzionatorio di decadenzaemesso dall’Inps, che mira a tutelare il corretto utilizzo dellerisorse pubbliche a favore dei soggetti effettivamente colpiti dadisoccupazione involontaria (in tal senso vedi anche Cass.30/12/2024, 34916).8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 10 t.u.i.r., comma 2-bis, così comemodificato dall’art. 150 del d.l. n. 34 del 2020 «modalità diripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali eretribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo diacconto» in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. SiNumero registro generale 30784/2021critica la sentenza impugnata perché avrebbe disposto laN umero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 17914/2026restituzione di somme calcolate al lordo di ritenute fiscali,Data pubblicazione 04/06/2026previdenziali e assistenziali che invece non sarebbero maientrate nel patrimonio dell’odierno ricorrente.8.1. Il motivo è inammissibile per genericità e inidoneo adcondannato il ricorrente a corrispondere le somme percepite atitolo di integrazione salariale, non viene indicata alcuna sommaal lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali né con ilricorso si mette la Corte nelle condizioni di apprezzare lacircostanza che rimane generica e apodittica e mai sollevata neigradi di merito quando l’INPS aveva già spiegato la domandariconvenzionale avente ad oggetto le stesse somme indicate conla medesima cifra e senza altre specificazioni.9. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.10. Le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate in ragione del fatto che l’orientamento di questaCorte si è definito dopo la presentazione del ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 17914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris