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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 27574/2026

Testo disponibile della fonte

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ello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 6 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha respintol’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnarela sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13 settembre 2024, irrevocabile il13 dicembre 2024.In particolare, l’istante aveva addotto la causa di forza maggiore consistitanella detenzione del ricorrente in Inghilterra per tutto il periodo intercorrente trail 26 luglio 2024 ed il 17 dicembre 2024; il giudice ha respinto l'istanza rilevandoche lo stato di detenzione non costituisce forza maggiore per giurisprudenzaconsolidata, che deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui la detenzionesia avvenuta all'estero in uno stato, quale il [OSCURATO:PERSONA], che era partedell'Unione europea fino a pochi anni fa, e che comunque è ancora parte delConsiglio d'Europa.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il ricorrente versavain una condizione di forza maggiore perché era rimasto detenuto in Inghilterratra il 26 luglio 2024 e il 17 dicembre 2024 e non ha potuto pertanto mantenererapporti con il difensore in quel periodo.3.

Il difensore del ricorrente ha chiesto la discussione orale del ricorso, che,però, non è prevista dal rito, trattandosi di procedimento diverso da quelliprevisti dal comma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

La questione posta nel ricorso è stata portata più volte all’attenzione dellagiurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che, agli effetti di cui all’art 175cod. proc. pen., lo stato di detenzione non costituisca una causa di forzamaggiore che legittima la restituzione nel termine (Sez. 1, n. 41155 del24/10/2011, Pantò, Rv. 251555 – 01; conforme, anche nel sistema successivoall’introduzione dell’art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., anche Sez. 2, n.46232 de l 08 /11/2023 , Ben la rb i , Rv . 285518 – 01; Sez . 1 ,n . 38627 de l 12 /07/2024 , D ’An i e l l o , n .m. ) .Si tratta, infatti, di una situazione in cui vi è comunque una inerzia colpevoledell’imputato che sappia di essere sottoposto a giudizio nel non seguire ilprocesso a suo carico, e “l'inerzia colpevole certamente non può valere adintegrare una causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento diun i s t i tu to des t ina to ad opera re in cas i eccez iona l i (Sez . 1 ,n . 21019 de l 06/03/2024, Tanz i , n .m.) .Il ricorso è, pertanto, infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 6 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha respintol’istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnarela sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13 settembre 2024, irrevocabile il13 dicembre 2024.In particolare, l’istante aveva addotto la causa di forza maggiore consistitanella detenzione del ricorrente in Inghilterra per tutto il periodo intercorrente trail 26 luglio 2024 ed il 17 dicembre 2024; il giudice ha respinto l'istanza rilevandoche lo stato di detenzione non costituisce forza maggiore per giurisprudenzaconsolidata, che deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui la detenzionesia avvenuta all'estero in uno stato, quale il [OSCURATO:PERSONA], che era partedell'Unione europea fino a pochi anni fa, e che comunque è ancora parte delConsiglio d'Europa.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il ricorrente versavain una condizione di forza maggiore perché era rimasto detenuto in Inghilterratra il 26 luglio 2024 e il 17 dicembre 2024 e non ha potuto pertanto mantenererapporti con il difensore in quel periodo.3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la discussione orale del ricorso, che,però, non è prevista dal rito, trattandosi di procedimento diverso da quelliprevisti dal comma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. La questione posta nel ricorso è stata portata più volte all’attenzione dellagiurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che, agli effetti di cui all’art 175cod. proc. pen., lo stato di detenzione non costituisca una causa di forzamaggiore che legittima la restituzione nel termine (Sez. 1, n. 41155 del24/10/2011, Pantò, Rv. 251555 – 01; conforme, anche nel sistema successivoall’introduzione dell’art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., anche Sez. 2, n.46232 de l 08 /11/2023 , Ben la rb i , Rv . 285518 – 01; Sez . 1 ,n . 38627 de l 12 /07/2024 , D ’An i e l l o , n .m. ) .Si tratta, infatti, di una situazione in cui vi è comunque una inerzia colpevoledell’imputato che sappia di essere sottoposto a giudizio nel non seguire ilprocesso a suo carico, e “l'inerzia colpevole certamente non può valere adintegrare una causa di restituzione nel termine, pena il radicale snaturamento diun i s t i tu to des t ina to ad opera re in cas i eccez iona l i (Sez . 1 ,n . 21019 de l 06/03/2024, Tanz i , n .m.) .Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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