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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17190/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Pordenone ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'azienda I pioppi di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., alla pena di euro cinquecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capi b e c), nonché di euro tremilacinquecento di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo d), dichiarando non doversi procedere in relazione al capo sub a) per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria a norma dell'art. 36 d.P.R. 380 del 2001.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, tenuto conto che l'intervento edilizio era consistito nella realizzazione di una veranda senza intervento sulla struttura portante, già realizzata a suo tempo, ha osservato che esso rientrava nel dieci per cento della volumetria complessiva del manufatto (percentuale fissata dalla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2009 in tema di edilizia libera).

Oltretutto l'intervento doveva considerarsi rispettoso della normativa antisismica.

2.2. Col secondo motivo è stata lamentata inosservanza della legge penale per la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b e c.

Per un verso infatti le violazioni in tesi contestate alla ricorrente (considerate commesse fino al 21 settembre 2016) risalivano ad un tempo imprecisato, ma comunque assai lontano in coincidenza proprio con la ricostruzione della casa avvenuta a seguito di incendio, e datata al periodo compreso tra il 2008 e il 2009.

In sostanza era stata fittiziamente indicata la data dell'abuso con quella del sopralluogo, mentre dagli accertamenti satellitari era emerso che già nel 2011 era stata ricostruita la casa e quindi la veranda, presente nel dimesso corredo fotografico, con la conseguente maturata prescrizione già all'epoca della sentenza del Tribunale.

La data del fatto era stata invero indicata in quanto data di commissione del reato.

2.3. In relazione poi - quanto al terzo motivo di censura - all'erronea applicazione dell'art. 256 cit., ed in considerazione della necessità di un'attività avente un minimum di organizzazione, dalla svolta istruttoria e dalla motivazione somministrata non si scorgeva alcun riferimento in tal senso, quanto all'esistenza di gestione non autorizzata di rifiuti siccome risultante dalla compresenza di specifici indici organizzativi.

Nello specifico era emerso che le deiezioni canine venivano periodicamente smaltite mediante il deposito nei pressi del canile.

2.4. Col quarto motivo infine era eccepita la prescrizione maturata, quanto al capo d, anteriormente alla pronuncia di primo grado, atteso che i periodi di sospensione della prescrizione necessari per acquisire il permesso di costruire in sanatoria non riguardavano il reato di cui all'art. 256 cit., e che pertanto il quinquennio era già decorso a partire dal sopralluogo (10 febbraio 2016).

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.4.1.

In relazione al primo motivo di doglianza, la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (principio dettato in tema di violazione delle prescrizioni relative alla necessità di preventiva autorizzazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)(Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Serpicelli, Rv. 257594; cfr. anche Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254).

Tant'è che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792).

Infatti il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez.

F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).

Né, trattandosi di reati meramente formali, rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse in regola con i calcoli antisismici.

In tal senso, pertanto, il motivo deve considerarsi manifestamente infondato.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, per vero la questione non è stata sollevata nel primo giudizio e comunque non è stata oggetto di specifica eccezione difensiva.

In ogni caso, peraltro, dallo stesso contenuto del ricorso non si desume alcuna certezza — benché l'imputato fosse onerato della relativa prova - circa l'epoca di ultimazione dell'intervento edilizio per il quale avevano fatto difetto le comunicazioni previste in tema di disposizioni antisismiche, laddove tra l'altro per ultimazione si intende la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (cfr. Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).

Al riguardo, infatti, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (da ult.

Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882).In proposito, invero, lo stesso ricorso richiama le valutazioni, contenute nel verbale del giudizio avanti al Tribunale, sulla "recente costruzione" della veranda, sulla circostanza che la stessa fosse "non vecchissima", infine sostenendo che - non essendo stato possibile risalire alla data di effettiva realizzazione della veranda - la polizia giudiziaria aveva operato una fictio nella data di realizzazione dell'abuso.

Va da sé, quindi, che comunque non è stata raggiunta alcuna certezza in proposito, alla stregua degli elementi complessivamente evidenziati.

Anche detto profilo di censura non è meritevole di accoglimento.

4.3. In relazione poi al terzo motivo di doglianza, e contrariamente ai rilievi della ricorrente che non si è confrontata col percorso motivazionale della decisione impugnata, il Tribunale ha dato espressamente conto che lo smaltimento, sistematico e in difetto di qualsivoglia autorizzazione, dei rifiuti organici degli animali (dai quaranta ai cinquanta) si inseriva proprio nell'ambito di un'attività di impresa facente capo all'odierna ricorrente, che percepiva dalle Amministrazioni comunali interessate una retta per il mantenimento del canile gestito dalla stessa Bozzer.

4.4. Parimenti del tutto infondato è anche il quarto motivo di impugnazione, atteso che in specie difetta il presupposto processuale della doglianza.

In specie, infatti, i rinvii delle udienze nell'ambito dell'unitario procedimento instaurato nei confronti dell'imputata sono stati richiesti da quest'ultima, per conseguire il completamento dell'iter di sanatoria del manufatto per il quale non era stato ottenuto il permesso di costruire.

Da ciò ne conseguiva la sospensione del corso della prescrizione per l'intero procedimento, ed in proposito l'imputata non ha certamente sollecitato in alcun modo una trattazione eventualmente separata dei reati alla medesima ascritti.

5. La manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Pordenone ha condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'azienda I pioppi di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., alla pena di euro cinquecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capi b e c), nonché di euro tremilacinquecento di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo d), dichiarando non doversi procedere in relazione al capo sub a) per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria a norma dell'art. 36 d.P.R. 380 del 2001. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente, tenuto conto che l'intervento edilizio era consistito nella realizzazione di una veranda senza intervento sulla struttura portante, già realizzata a suo tempo, ha osservato che esso rientrava nel dieci per cento della volumetria complessiva del manufatto (percentuale fissata dalla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2009 in tema di edilizia libera). Oltretutto l'intervento doveva considerarsi rispettoso della normativa antisismica. 2.2. Col secondo motivo è stata lamentata inosservanza della legge penale per la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b e c. Per un verso infatti le violazioni in tesi contestate alla ricorrente (considerate commesse fino al 21 settembre 2016) risalivano ad un tempo imprecisato, ma comunque assai lontano in coincidenza proprio con la ricostruzione della casa avvenuta a seguito di incendio, e datata al periodo compreso tra il 2008 e il 2009. In sostanza era stata fittiziamente indicata la data dell'abuso con quella del sopralluogo, mentre dagli accertamenti satellitari era emerso che già nel 2011 era stata ricostruita la casa e quindi la veranda, presente nel dimesso corredo fotografico, con la conseguente maturata prescrizione già all'epoca della sentenza del Tribunale. La data del fatto era stata invero indicata in quanto data di commissione del reato. 2.3. In relazione poi - quanto al terzo motivo di censura - all'erronea applicazione dell'art. 256 cit., ed in considerazione della necessità di un'attività avente un minimum di organizzazione, dalla svolta istruttoria e dalla motivazione somministrata non si scorgeva alcun riferimento in tal senso, quanto all'esistenza di gestione non autorizzata di rifiuti siccome risultante dalla compresenza di specifici indici organizzativi. Nello specifico era emerso che le deiezioni canine venivano periodicamente smaltite mediante il deposito nei pressi del canile. 2.4. Col quarto motivo infine era eccepita la prescrizione maturata, quanto al capo d, anteriormente alla pronuncia di primo grado, atteso che i periodi di sospensione della prescrizione necessari per acquisire il permesso di costruire in sanatoria non riguardavano il reato di cui all'art. 256 cit., e che pertanto il quinquennio era già decorso a partire dal sopralluogo (10 febbraio 2016). 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile.4.1. In relazione al primo motivo di doglianza, la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (principio dettato in tema di violazione delle prescrizioni relative alla necessità di preventiva autorizzazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)(Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Serpicelli, Rv. 257594; cfr. anche Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254). Tant'è che, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792). Infatti il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099). Né, trattandosi di reati meramente formali, rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse in regola con i calcoli antisismici. In tal senso, pertanto, il motivo deve considerarsi manifestamente infondato. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, per vero la questione non è stata sollevata nel primo giudizio e comunque non è stata oggetto di specifica eccezione difensiva. In ogni caso, peraltro, dallo stesso contenuto del ricorso non si desume alcuna certezza — benché l'imputato fosse onerato della relativa prova - circa l'epoca di ultimazione dell'intervento edilizio per il quale avevano fatto difetto le comunicazioni previste in tema di disposizioni antisismiche, laddove tra l'altro per ultimazione si intende la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (cfr. Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153). Al riguardo, infatti, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (da ult. Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882).In proposito, invero, lo stesso ricorso richiama le valutazioni, contenute nel verbale del giudizio avanti al Tribunale, sulla "recente costruzione" della veranda, sulla circostanza che la stessa fosse "non vecchissima", infine sostenendo che - non essendo stato possibile risalire alla data di effettiva realizzazione della veranda - la polizia giudiziaria aveva operato una fictio nella data di realizzazione dell'abuso. Va da sé, quindi, che comunque non è stata raggiunta alcuna certezza in proposito, alla stregua degli elementi complessivamente evidenziati. Anche detto profilo di censura non è meritevole di accoglimento. 4.3. In relazione poi al terzo motivo di doglianza, e contrariamente ai rilievi della ricorrente che non si è confrontata col percorso motivazionale della decisione impugnata, il Tribunale ha dato espressamente conto che lo smaltimento, sistematico e in difetto di qualsivoglia autorizzazione, dei rifiuti organici degli animali (dai quaranta ai cinquanta) si inseriva proprio nell'ambito di un'attività di impresa facente capo all'odierna ricorrente, che percepiva dalle Amministrazioni comunali interessate una retta per il mantenimento del canile gestito dalla stessa Bozzer. 4.4. Parimenti del tutto infondato è anche il quarto motivo di impugnazione, atteso che in specie difetta il presupposto processuale della doglianza. In specie, infatti, i rinvii delle udienze nell'ambito dell'unitario procedimento instaurato nei confronti dell'imputata sono stati richiesti da quest'ultima, per conseguire il completamento dell'iter di sanatoria del manufatto per il quale non era stato ottenuto il permesso di costruire. Da ciò ne conseguiva la sospensione del corso della prescrizione per l'intero procedimento, ed in proposito l'imputata non ha certamente sollecitato in alcun modo una trattazione eventualmente separata dei reati alla medesima ascritti. 5. La manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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