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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21248/2026

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a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha riformato ladecisione con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato cui all’art. 4della l. n. 110 del 1975 e, riconosciuta la circostanza di cui al terzo comma della medesimanorma incriminatrice in giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva, lo aveva condannatoalla pena di mesi 4 di arresto, operata la riduzione per il rito abbreviato.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, propone ricorsoper cassazione, denunciando due motivi di impugnazione per vizio di motivazione, riferiti ilprimo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il secondo allaquantificazione della pena base.3.

Nessuna delle censure dedotte supera il vaglio di ammissibilità.3.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Come è noto, il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.Orbene l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile a tale tipo di vizio, avendo i Giudici di appello motivato sull’invocata attenuante,escludendone il riconoscimento in considerazione dei precedenti penali e della personalitànegativa dell’imputato.Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, daparte del giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01,secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, in una fattispecie in cuila Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo insentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).3.2. il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch’essomanifestamente infondato.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chela dosimetria della pena era stata correttamente determinata dal Tribunale, attribuendoadeguata rilevanza alla gravità del fatto e alla personalità del reo.3.3.

Le censure del ricorrente si pongono in chiave meramente confutativa, nonindicando specifici elementi di valutazione non presi in considerazione.Nemmeno risulta violato il divieto di "reformatio in peius" della sentenza appellata.Infatti, la Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputatoin relazione alla sussistenza della recidiva, ha mantenuto ferma la misura della pena base,fissata dal Tribunale al netto degli effetti della recidiva stante il giudizio di equivalenza conl’attenuante del fatto di lieve entità, ed ha applicato la diminuzione prevista per tale4.

In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha riformato ladecisione con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato cui all’art. 4della l. n. 110 del 1975 e, riconosciuta la circostanza di cui al terzo comma della medesimanorma incriminatrice in giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva, lo aveva condannatoalla pena di mesi 4 di arresto, operata la riduzione per il rito abbreviato.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, propone ricorsoper cassazione, denunciando due motivi di impugnazione per vizio di motivazione, riferiti ilprimo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il secondo allaquantificazione della pena base.3. Nessuna delle censure dedotte supera il vaglio di ammissibilità.3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Come è noto, il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.Orbene l’apparato argomentativo della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile a tale tipo di vizio, avendo i Giudici di appello motivato sull’invocata attenuante,escludendone il riconoscimento in considerazione dei precedenti penali e della personalitànegativa dell’imputato.Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, daparte del giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01,secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, in una fattispecie in cuila Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo insentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).3.2. il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch’essomanifestamente infondato.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chela dosimetria della pena era stata correttamente determinata dal Tribunale, attribuendoadeguata rilevanza alla gravità del fatto e alla personalità del reo.3.3. Le censure del ricorrente si pongono in chiave meramente confutativa, nonindicando specifici elementi di valutazione non presi in considerazione.Nemmeno risulta violato il divieto di "reformatio in peius" della sentenza appellata.Infatti, la Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputatoin relazione alla sussistenza della recidiva, ha mantenuto ferma la misura della pena base,fissata dal Tribunale al netto degli effetti della recidiva stante il giudizio di equivalenza conl’attenuante del fatto di lieve entità, ed ha applicato la diminuzione prevista per tale4. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementidella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente