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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28280/2026

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nale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PasqualeSansonetti che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanzaemessa in data 19 gennaio 2026 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Napoli che aveva applicato la custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione per delinquere(capo 6) ed ai reati fine di furto pluriaggravato tentato o consumato (capi 6.1 -6.3).2.

Avverso la richiamata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per tramite delproprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un motivoformalmente unico, internamente articolato, come di seguito illustrato entro i limitidi cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui in generale prospetta vizio dimotivazione.In primo luogo deduce la carenza di motivazione quanto al reato associativorappresentando che l’ordinanza non aveva idoneamente argomentato sullaricorrenza degli elementi costitutivi della evocata fattispecie, posto che: a) si eralimitata ad inferire l’esistenza dell’associazione dal modus procedendi nellaesecuzione dei reati fine; b) non aveva valorizzato l’assenza di una strutturaassociativa quanto a mezzi e determinazione dei ruoli, anzi indicati come mutevoli;c) non aveva vagliato la mancanza di una adeguata estensione temporale, postoche il periodo di azione si era esaurito nell’arco di pochi mesi.Sotto ulteriore profilo, quanto ai reati fine, il ricorrente deduce che: a) inordine al capo

6.1. non era stato spiegato come la partecipazione al furto fossestata tratta dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nell’immobileall’interno del quale era l’appartamento presso cui il reato si era consumato, senzaalcun elemento che ne indicasse anche l’accesso all’appartamento stesso; b) inordine al capo 6.3, le conclusioni erano poste su premesse fattuali ancora più labili,posto che, secondo la stessa ordinanza impugnata, gli elementi acquisiti nemmenodavano idoneamente conto del fatto che: b-1) colui che si era introdotto nelpalazzo dove era stato tentato il furto fosse disceso proprio dall'auto del [OSCURATO:PERSONA];b-2) tale soggetto fosse poi effettivamente risalito in quella medesima vettura;b-3) alcuno dei soggetti coinvolti fosse arrivato sul luogo del delitto con l'auto delCangiano.3.

Su richiesta della difesa si è proceduto a discussione orale in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profili diinammissibilità.2.

Il motivo, nella parte in cui contesta le conclusioni assunte dall’ordinanzaimpugnata in ordine al reato associativo, è infondato.2.1.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la struttura dellafattispecie della associazione ex art. 416 cod. pen. con riguardo sia agli elementiche la costituiscono sia a quelli che la distinguono dal concorso di persone nel reatocontinuato.Secondo consolidato orientamento l’associazione per delinquere sicaratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da: a) un vincolo associativotendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltrela realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) indeterminatezza delprogramma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorreggeil concorso di persone nel reato; c) esistenza di una struttura organizzativa, siapur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosipresi di mira (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359 - 01).Si tratta di caratteri che, proprio descrivendo la persistenza e l’organizzatastrutturazione del sodalizio criminoso, ne concretizzano la capacità di offesadell’ordine pubblico, in termini autonomi rispetto ai reati fine, ove anche oggettodi programmazione seriale.L’elemento di base è costituito dal vincolo associativo che lega più personeper uno scopo di cooperazione delinquenziale di estensione indeterminata e checomporta la messa a disposizione del partecipe rispetto all’associazione nei terminiche la stessa richiede in concreto.

È stato così da tempo chiarito che, per lasussistenza del delitto di associazione per delinquere, è sufficiente la presenza dialmeno tre persone e non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le stesse.Nelle associazioni con un modesto organigramma è, peraltro, sempreindispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascunassociato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il propriocontributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per larealizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari alraggiungimento degli scopi illeciti (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, Rv. 234800- 01).

La concreta configurazione dei singoli elementi costitutivi è, poi, variabile,in funzione anche del profilo dell’associazione e del suo oggetto.Nel senso indicato, si riconosce che il carattere di persistenza non si traducein una specifica indicazione di soglie minime temporali, ponendosi piuttosto comeun ordinario riflesso di un vincolo che è volto alla commissione di una serie nonpredeterminata di delitti.

È stato così affermato che ai fini della verifica deglielementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectiodi ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione dellecondotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisitipossa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fattoriferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n.50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02).Parimenti non vengono in rilievo parametri predeterminati di struttura e diorganizzazione, il criterio al riguardo applicabile essendo soltanto quello dellafunzionalità della associazione ai suoi scopi programmatici.

È stato così affermato(in relazione a tipi specifici di associazione, ma con valenza generale) che èsufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo daconcretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, conil contributo dei singoli associati. (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv.275583 – 01; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Rv. 268920 – 01; Sez. 6, n. 46301del 30/10/2013, Rv. 258165 - 01).Tanto chiarito quanto ai tratti dell’associazione, si sono tracciati anche icaratteri che la distinguono dal concorso di persone nel reato continuato, confineche passa, come si è in parte anticipato, nella esistenza di vincolo che non siperimetra entro una serie predeterminata di reati.

È stato appunto precisato chel'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso dipersone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso,che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale,essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di unmedesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordoe cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta direttoall'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di unaserie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra ipartecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione deisingoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442- 01; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359).

A completamento, giovachiarire che la perimetrazione dei reati-fine entro una tipologia predeterminatacostituisce caratterizzazione del tutto differente da quella predeterminazioneiniziale della serie concreta di reati che è indicativa di un concorso di persone nelreato continuato.

L’ordinamento riconosce, appunto, forme tipiche di associazioneche hanno ad oggetto una delimitata tipologia di reati (v. ad es. l’art. 74 T. U. stupn. 309 del 1990).2.2.

Nella presente sede la verifica si circoscrive alla ricorrenza dei gravi indizidi colpevolezza, intesi quali elementi a carico, di natura logica o rappresentativache - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali dellacorrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio laresponsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, diprevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, sarannoidonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv.256657.

Cfr. anche Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002-01),comunque capace di resistere alle opposte prospettazioni difensive nella dialetticadel procedimento cautelare.

In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero adescludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie (cfr. per tutte Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv.215828-01).2.3.

Nel quadro di valutazione così in rilievo, è dato riconoscere che ai criterisopra enunciati si sono attenute l’ordinanza impugnata e quella genetica chenaturalmente la integra, in termini che resistono alle censure articolate dalricorrente.2.3.1.

In generale l’ordinanza impugnata, come integrata, descrive unacompagine di soggetti che, connotati da stabilizzati rapporti, hanno commesso,nel periodo di osservazione, una serie di attività volte alla realizzazione di furti inabitazione, attività in parte rimaste preparatorie, altre arrestatesi allo stadio deltentativo ed altre ancora portate a consumazione.

L’ordinanza genetica, inparticolare, ha evidenziato una serie di indici, a partire dal rilievo che «dal mesedi ottobre 2023 a marzo 2024 -unico periodo caduto sotto la lente diingrandimento delle indagini-gli eventi delittuosi registrati sono almeno sei, e tuttiin Provincia di Napoli».

In tal senso sono stati considerati: a) continuità operativadel gruppo; b) pregressi rapporti di complicità tra gli associati, complicità resamanifesta «dalla interscambiabilità dei ruoli nelle fasi preparatorie ed esecutivedei furti in abitazione e delle truffe agli anziani»; c) stabilizzata dedizione al criminea fine di lucro da parte dei sodali, privi di redditi leciti; d) stabilizzato modusoperandi che vedeva i sodali compiere «le azioni delittuose solo dopo un attentostudio delle abitudini della vittima, ed una dettagliata pianificazione dell'eventocriminoso»; e) utilizzo di «beni mobili comuni, quali autovetture, impiegatiesclusivamente per la causa comune (trattasi di due autovetture)»; f) impiego perle comunicazioni telefoniche operative di «telefoni c.d.

"citofoni", utilizzati in viaesclusiva per conversazioni riservate, in un circuito chiuso, o, in alcuni casi,mediante ricetrasmittenti a bassa frequenza»; apparati, questi, che, intestati aterzi, per lo più stranieri, costituivano strumenti strettamente dedicati allosvolgimento dell’attività illecita del gruppo.

L’ordinanza, pertanto, idoneamentemette in luce la condivisione di un apparato operativo cui i singoli, nelle specificheoccasioni di partecipazione ai reati fine, accedono inserendosi in un preordinatomeccanismo che, di volta in volta, individua obiettivi e pone in essere le azioni perrealizzarli.

Ricostruzione, questa, che puntualmente validata dall’ordinanzaimpugnata, restituisce la configurazione di un sodalizio che, connotato da unadotazione comune di strumenti e di tecniche, opera per l’attuazione di una serie difurti non previamente preordinati, secondo una individuazione sequenziale diobiettivi.2.3.2.

I rilievi così tracciati introducono il quadro in cui deve essere rigettatal’argomentazione articolata dal ricorso secondo cui la dimostrazione dellafattispecie associativa è stata fondata sulla ricorrenza di un generico modusoperandi, tratto da una serie limitata di reati, senza che sia stata individuataalcuna consistenza di un sodalizio strutturato e stabilizzato nel tempo.Secondo quanto si evince, peraltro, dai passaggi evidenziati, da un lato, ilmodus operandi era specifico, stabilizzato e condiviso, con preordinazione disopralluoghi, distribuzione di ruoli operativi (seppure di volta in volta determinatie nel complesso fungibili), contatti mediante cellulari e utenze dedicate, impiegodi mezzi costituenti dotazione comune.

Contrariamente all’assunto difensivo, lafungibilità dei ruoli non costituisce elemento che contraddice la esistenza di unastruttura associativa stabilizzata (cfr. Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Rv.269937 - 01).

I profili strutturali e di organizzazione sono evidenziati in coerenzaal paradigma della associazione sopra riconosciuto in generale.Nemmeno merita adesione la prospettazione difensiva che circoscrive gli indicidi manifestazione dell’associazione ai reati fine in rilievo, da reputarsi in sé privi dicapacità di indicare una stabilità della organizzazione e di una proiezionedell’attività oltre un perimetro preordinato.

Di contro, coerentemente allepremesse ermeneutiche sopra richiamate, le due ordinanze integrate evidenziano,oltre alle attività esitate in furti consumati o tentati, una serie di ulterioricooperazioni preparatorie tra i sodali, rimarcando così la continuità el’indeterminatezza del programma criminoso.

In particolare, secondo quantochiarito nell’ordinanza genetica, «(l)'associazione in esame sì è rivelata in gradodi pianificare ed eseguire decine di furti in abitazione al giorno», nel quadro che ladescrive come dotata di affinato e tipico modus procedendi tipico, contraddistintodall'interscambiabilità dei ruoli, da sopralluoghi preliminari funzionali alla sceltadella vittima, sulla base della vulnerabilità dell'abitazione, e dall'osservazione dellesue abitudini; dotata di collegamenti che le consentivano, in poche ore, dimonetizzare il profitto comune delle attività delittuose, nello specifico gioielli in oroo argento, orologi di pregio, monili e preziosi, rivendendoli presso ricettatori difiducia.2.2.3.

Alla luce di tale ricostruzione della complessiva vicenda, è coerente aiprincipi ermeneutici enunciati e risulta priva di illogicità la conclusione con cuil’ordinanza esclude che l’accordo che ha retto la operatività del gruppo illustratosi sia esaurito nella commissione di uno o più reati, dovendosi invece riconoscerela sua finalizzazione «all'attuazione di un programma criminoso più ampio; con laconseguenza che, dopo la commissione di uno o più delitti, l'accordo permane perla commissione di futuri ed ulteriori reati, e l'associazione continua ad esistere».(v. ordinanza genetica, richiamata da quella impugnata).In senso contrario alla esposta conclusione nemmeno è dirimente lacircostanza che le manifestazioni della associazione ravvisate nei reati fine sianocessate nell’arco di pochi mesi.

Si tratta di rilievo che, sostanzialmente neutro inquanto il periodo di attività risulta pressoché sovrapponibile a quello di indaginee la cessazione si correla ampiamente agli esiti insoddisfacenti delle singole azioni(per effetto anche di interventi di privati e forze dell’ordine), non vale in alcunmodo a smentire il fatto che, nel periodo di sua attività, la collaborazione tra isodali ha assunto i caratteri propri dell’associazione che si sono illustrati.3.

Sono poi inammissibili le censure relative ai singoli reati fine.3.1.

Le stesse, oltre ad essere versate in fatto, si articolano secondo unarilettura ellittica, prima ancora che atomistica, delle risultanze valutate nelleordinanze integrate, per l’effetto scollandosi nettamente dalle motivazioni di cuidovrebbero indurre l’esame critico.

Risultano così aspecifiche e manifestamenteinfondate.3.2.

Quanto al furto di cui al capo 6.1., la difesa deduce che le ordinanzecautelari si erano arrestate a verificare l’ingresso del ricorrente nel palazzo pressocui si era consumato il reato, impropriamente inferendone una partecipazione alfurto, quando non era stato dimostrato che lo stesso avesse fatto ingresso anchenell’appartamento in cui il furto era stato commesso.La prospettazione difensiva, peraltro, pretermette una florida messe dielementi su cui l’ordinanza del riesame poggia le sue conclusioni in punto divalidazione della gravità indiziaria.

Elementi che, nella ricostruzione in rilievo,indicano, tra l’altro, come il ricorrente facesse parte del manipolo di persone che,in modo tra loro coordinato, erano entrate nell’immobile portando «una cassettaal cui interno, verosimilmente, era custodito il 'flex' impiegato per l'apertura dellacassaforte rinvenuta in casa».

Ciò nel quadro in cui gli autori del reato erano statiripresi dopo il furto mentre uscivano dal palazzo «con un sacco nero e la valigettadegli attrezzi», per poi raggiungere le due auto attenzionate ed allontanarsi.

Lacensura trascura, altresì, di confrontarsi con la risultanza che, in ordine al fattoche nell’occasione fosse stato commesso il furto, l’ordinanza ha richiamatol’ammissione resa da [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppetto operativounitamente all’attuale ricorrente.

Risulta, poi, del tutto marginale e privo di realeconsistenza l’argomento con cui la difesa richiama l’impiego da partedell’ordinanza impugnata di espressioni (quale quella «una cassetta al cui interno,verosimilmente, era custodito il 'flex' impiegato per l'apertura della cassaforte…»)segnalandone la capacità di indicare incertezza delle premesse assunte e delleconclusioni derivatene.

Di contro, a fronte del solido nucleo di gravità indiziariaappena configurato, le locuzioni in esame, ove non riducibili a mero accidentestilistico, in nessun modo inficiano il conseguimento dello standard dimostrativorichiesto, essendo qui sufficiente rimarcare che le espressioni in rilievo sonoimpiegate ad indicare componenti complementari compatibili con il quadro diinsieme che integra la gravità indiziaria sui profili essenziali.Come premesso, le censure, che non si confrontano con il nucleo essenzialedella motivazione, si mostrano inammissibili.3.3.

In termini ancora più evidenti è manifesta l’inconsistenza delle censurearticolate in ordine al capo

6.3. che pretermettono in radice il confronto con intereporzioni di motivazione essenziali alla ricostruzione del tema in rilievo.In particolare, se già ellittica si mostra la rappresentazione delle risultanzeragionate di video-riprese e dati esterni della comunicazione, dirimente è che laprospettazione difensiva isoli siffatti elementi dal contenuto dell’intercettazione incui l’ordinanza impugnata riconosce la chiave di lettura e il riscontro dei fatti cosìemersi.

Intercettazione, quella in rilievo, in cui l’attuale ricorrente descriveva allamoglie l’azione del manipolo di cui faceva parte in termini che il provvedimentoimpugnato riconosceva puntualmente corrispondenti a quelli descritti nelladenuncia della persona offesa (cfr. ordinanza impugnata, p. 10).4.

Per l’effetto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’08/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PasqualeSansonetti che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanzaemessa in data 19 gennaio 2026 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Napoli che aveva applicato la custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione per delinquere(capo 6) ed ai reati fine di furto pluriaggravato tentato o consumato (capi 6.1 -6.3).2. Avverso la richiamata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per tramite delproprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un motivoformalmente unico, internamente articolato, come di seguito illustrato entro i limitidi cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui in generale prospetta vizio dimotivazione.In primo luogo deduce la carenza di motivazione quanto al reato associativorappresentando che l’ordinanza non aveva idoneamente argomentato sullaricorrenza degli elementi costitutivi della evocata fattispecie, posto che: a) si eralimitata ad inferire l’esistenza dell’associazione dal modus procedendi nellaesecuzione dei reati fine; b) non aveva valorizzato l’assenza di una strutturaassociativa quanto a mezzi e determinazione dei ruoli, anzi indicati come mutevoli;c) non aveva vagliato la mancanza di una adeguata estensione temporale, postoche il periodo di azione si era esaurito nell’arco di pochi mesi.Sotto ulteriore profilo, quanto ai reati fine, il ricorrente deduce che: a) inordine al capo 6.1. non era stato spiegato come la partecipazione al furto fossestata tratta dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nell’immobileall’interno del quale era l’appartamento presso cui il reato si era consumato, senzaalcun elemento che ne indicasse anche l’accesso all’appartamento stesso; b) inordine al capo 6.3, le conclusioni erano poste su premesse fattuali ancora più labili,posto che, secondo la stessa ordinanza impugnata, gli elementi acquisiti nemmenodavano idoneamente conto del fatto che: b-1) colui che si era introdotto nelpalazzo dove era stato tentato il furto fosse disceso proprio dall'auto del [OSCURATO:PERSONA];b-2) tale soggetto fosse poi effettivamente risalito in quella medesima vettura;b-3) alcuno dei soggetti coinvolti fosse arrivato sul luogo del delitto con l'auto delCangiano.3. Su richiesta della difesa si è proceduto a discussione orale in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profili diinammissibilità.2. Il motivo, nella parte in cui contesta le conclusioni assunte dall’ordinanzaimpugnata in ordine al reato associativo, è infondato.2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la struttura dellafattispecie della associazione ex art. 416 cod. pen. con riguardo sia agli elementiche la costituiscono sia a quelli che la distinguono dal concorso di persone nel reatocontinuato.Secondo consolidato orientamento l’associazione per delinquere sicaratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da: a) un vincolo associativotendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltrela realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) indeterminatezza delprogramma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorreggeil concorso di persone nel reato; c) esistenza di una struttura organizzativa, siapur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosipresi di mira (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359 - 01).Si tratta di caratteri che, proprio descrivendo la persistenza e l’organizzatastrutturazione del sodalizio criminoso, ne concretizzano la capacità di offesadell’ordine pubblico, in termini autonomi rispetto ai reati fine, ove anche oggettodi programmazione seriale.L’elemento di base è costituito dal vincolo associativo che lega più personeper uno scopo di cooperazione delinquenziale di estensione indeterminata e checomporta la messa a disposizione del partecipe rispetto all’associazione nei terminiche la stessa richiede in concreto. È stato così da tempo chiarito che, per lasussistenza del delitto di associazione per delinquere, è sufficiente la presenza dialmeno tre persone e non è necessaria una distinzione precisa di ruoli tra le stesse.Nelle associazioni con un modesto organigramma è, peraltro, sempreindispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascunassociato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il propriocontributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per larealizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari alraggiungimento degli scopi illeciti (Sez. 1, n. 34043 del 22/09/2006, Rv. 234800- 01). La concreta configurazione dei singoli elementi costitutivi è, poi, variabile,in funzione anche del profilo dell’associazione e del suo oggetto.Nel senso indicato, si riconosce che il carattere di persistenza non si traducein una specifica indicazione di soglie minime temporali, ponendosi piuttosto comeun ordinario riflesso di un vincolo che è volto alla commissione di una serie nonpredeterminata di delitti. È stato così affermato che ai fini della verifica deglielementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectiodi ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione dellecondotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisitipossa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fattoriferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n.50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02).Parimenti non vengono in rilievo parametri predeterminati di struttura e diorganizzazione, il criterio al riguardo applicabile essendo soltanto quello dellafunzionalità della associazione ai suoi scopi programmatici. È stato così affermato(in relazione a tipi specifici di associazione, ma con valenza generale) che èsufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dallapredisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo daconcretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, conil contributo dei singoli associati. (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv.275583 – 01; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Rv. 268920 – 01; Sez. 6, n. 46301del 30/10/2013, Rv. 258165 - 01).Tanto chiarito quanto ai tratti dell’associazione, si sono tracciati anche icaratteri che la distinguono dal concorso di persone nel reato continuato, confineche passa, come si è in parte anticipato, nella esistenza di vincolo che non siperimetra entro una serie predeterminata di reati. È stato appunto precisato chel'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso dipersone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso,che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale,essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di unmedesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordoe cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta direttoall'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di unaserie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra ipartecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione deisingoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442- 01; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). A completamento, giovachiarire che la perimetrazione dei reati-fine entro una tipologia predeterminatacostituisce caratterizzazione del tutto differente da quella predeterminazioneiniziale della serie concreta di reati che è indicativa di un concorso di persone nelreato continuato. L’ordinamento riconosce, appunto, forme tipiche di associazioneche hanno ad oggetto una delimitata tipologia di reati (v. ad es. l’art. 74 T. U. stupn. 309 del 1990).2.2. Nella presente sede la verifica si circoscrive alla ricorrenza dei gravi indizidi colpevolezza, intesi quali elementi a carico, di natura logica o rappresentativache - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali dellacorrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio laresponsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, diprevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, sarannoidonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv.256657. Cfr. anche Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002-01),comunque capace di resistere alle opposte prospettazioni difensive nella dialetticadel procedimento cautelare. In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Cortespetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare – ovvero adescludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie (cfr. per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv.215828-01).2.3. Nel quadro di valutazione così in rilievo, è dato riconoscere che ai criterisopra enunciati si sono attenute l’ordinanza impugnata e quella genetica chenaturalmente la integra, in termini che resistono alle censure articolate dalricorrente.2.3.1. In generale l’ordinanza impugnata, come integrata, descrive unacompagine di soggetti che, connotati da stabilizzati rapporti, hanno commesso,nel periodo di osservazione, una serie di attività volte alla realizzazione di furti inabitazione, attività in parte rimaste preparatorie, altre arrestatesi allo stadio deltentativo ed altre ancora portate a consumazione. L’ordinanza genetica, inparticolare, ha evidenziato una serie di indici, a partire dal rilievo che «dal mesedi ottobre 2023 a marzo 2024 -unico periodo caduto sotto la lente diingrandimento delle indagini-gli eventi delittuosi registrati sono almeno sei, e tuttiin Provincia di Napoli». In tal senso sono stati considerati: a) continuità operativadel gruppo; b) pregressi rapporti di complicità tra gli associati, complicità resamanifesta «dalla interscambiabilità dei ruoli nelle fasi preparatorie ed esecutivedei furti in abitazione e delle truffe agli anziani»; c) stabilizzata dedizione al criminea fine di lucro da parte dei sodali, privi di redditi leciti; d) stabilizzato modusoperandi che vedeva i sodali compiere «le azioni delittuose solo dopo un attentostudio delle abitudini della vittima, ed una dettagliata pianificazione dell'eventocriminoso»; e) utilizzo di «beni mobili comuni, quali autovetture, impiegatiesclusivamente per la causa comune (trattasi di due autovetture)»; f) impiego perle comunicazioni telefoniche operative di «telefoni c.d. "citofoni", utilizzati in viaesclusiva per conversazioni riservate, in un circuito chiuso, o, in alcuni casi,mediante ricetrasmittenti a bassa frequenza»; apparati, questi, che, intestati aterzi, per lo più stranieri, costituivano strumenti strettamente dedicati allosvolgimento dell’attività illecita del gruppo. L’ordinanza, pertanto, idoneamentemette in luce la condivisione di un apparato operativo cui i singoli, nelle specificheoccasioni di partecipazione ai reati fine, accedono inserendosi in un preordinatomeccanismo che, di volta in volta, individua obiettivi e pone in essere le azioni perrealizzarli. Ricostruzione, questa, che puntualmente validata dall’ordinanzaimpugnata, restituisce la configurazione di un sodalizio che, connotato da unadotazione comune di strumenti e di tecniche, opera per l’attuazione di una serie difurti non previamente preordinati, secondo una individuazione sequenziale diobiettivi.2.3.2. I rilievi così tracciati introducono il quadro in cui deve essere rigettatal’argomentazione articolata dal ricorso secondo cui la dimostrazione dellafattispecie associativa è stata fondata sulla ricorrenza di un generico modusoperandi, tratto da una serie limitata di reati, senza che sia stata individuataalcuna consistenza di un sodalizio strutturato e stabilizzato nel tempo.Secondo quanto si evince, peraltro, dai passaggi evidenziati, da un lato, ilmodus operandi era specifico, stabilizzato e condiviso, con preordinazione disopralluoghi, distribuzione di ruoli operativi (seppure di volta in volta determinatie nel complesso fungibili), contatti mediante cellulari e utenze dedicate, impiegodi mezzi costituenti dotazione comune. Contrariamente all’assunto difensivo, lafungibilità dei ruoli non costituisce elemento che contraddice la esistenza di unastruttura associativa stabilizzata (cfr. Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Rv.269937 - 01). I profili strutturali e di organizzazione sono evidenziati in coerenzaal paradigma della associazione sopra riconosciuto in generale.Nemmeno merita adesione la prospettazione difensiva che circoscrive gli indicidi manifestazione dell’associazione ai reati fine in rilievo, da reputarsi in sé privi dicapacità di indicare una stabilità della organizzazione e di una proiezionedell’attività oltre un perimetro preordinato. Di contro, coerentemente allepremesse ermeneutiche sopra richiamate, le due ordinanze integrate evidenziano,oltre alle attività esitate in furti consumati o tentati, una serie di ulterioricooperazioni preparatorie tra i sodali, rimarcando così la continuità el’indeterminatezza del programma criminoso. In particolare, secondo quantochiarito nell’ordinanza genetica, «(l)'associazione in esame sì è rivelata in gradodi pianificare ed eseguire decine di furti in abitazione al giorno», nel quadro che ladescrive come dotata di affinato e tipico modus procedendi tipico, contraddistintodall'interscambiabilità dei ruoli, da sopralluoghi preliminari funzionali alla sceltadella vittima, sulla base della vulnerabilità dell'abitazione, e dall'osservazione dellesue abitudini; dotata di collegamenti che le consentivano, in poche ore, dimonetizzare il profitto comune delle attività delittuose, nello specifico gioielli in oroo argento, orologi di pregio, monili e preziosi, rivendendoli presso ricettatori difiducia.2.2.3. Alla luce di tale ricostruzione della complessiva vicenda, è coerente aiprincipi ermeneutici enunciati e risulta priva di illogicità la conclusione con cuil’ordinanza esclude che l’accordo che ha retto la operatività del gruppo illustratosi sia esaurito nella commissione di uno o più reati, dovendosi invece riconoscerela sua finalizzazione «all'attuazione di un programma criminoso più ampio; con laconseguenza che, dopo la commissione di uno o più delitti, l'accordo permane perla commissione di futuri ed ulteriori reati, e l'associazione continua ad esistere».(v. ordinanza genetica, richiamata da quella impugnata).In senso contrario alla esposta conclusione nemmeno è dirimente lacircostanza che le manifestazioni della associazione ravvisate nei reati fine sianocessate nell’arco di pochi mesi. Si tratta di rilievo che, sostanzialmente neutro inquanto il periodo di attività risulta pressoché sovrapponibile a quello di indaginee la cessazione si correla ampiamente agli esiti insoddisfacenti delle singole azioni(per effetto anche di interventi di privati e forze dell’ordine), non vale in alcunmodo a smentire il fatto che, nel periodo di sua attività, la collaborazione tra isodali ha assunto i caratteri propri dell’associazione che si sono illustrati.3. Sono poi inammissibili le censure relative ai singoli reati fine.3.1. Le stesse, oltre ad essere versate in fatto, si articolano secondo unarilettura ellittica, prima ancora che atomistica, delle risultanze valutate nelleordinanze integrate, per l’effetto scollandosi nettamente dalle motivazioni di cuidovrebbero indurre l’esame critico. Risultano così aspecifiche e manifestamenteinfondate.3.2. Quanto al furto di cui al capo 6.1., la difesa deduce che le ordinanzecautelari si erano arrestate a verificare l’ingresso del ricorrente nel palazzo pressocui si era consumato il reato, impropriamente inferendone una partecipazione alfurto, quando non era stato dimostrato che lo stesso avesse fatto ingresso anchenell’appartamento in cui il furto era stato commesso.La prospettazione difensiva, peraltro, pretermette una florida messe dielementi su cui l’ordinanza del riesame poggia le sue conclusioni in punto divalidazione della gravità indiziaria. Elementi che, nella ricostruzione in rilievo,indicano, tra l’altro, come il ricorrente facesse parte del manipolo di persone che,in modo tra loro coordinato, erano entrate nell’immobile portando «una cassettaal cui interno, verosimilmente, era custodito il 'flex' impiegato per l'apertura dellacassaforte rinvenuta in casa». Ciò nel quadro in cui gli autori del reato erano statiripresi dopo il furto mentre uscivano dal palazzo «con un sacco nero e la valigettadegli attrezzi», per poi raggiungere le due auto attenzionate ed allontanarsi. Lacensura trascura, altresì, di confrontarsi con la risultanza che, in ordine al fattoche nell’occasione fosse stato commesso il furto, l’ordinanza ha richiamatol’ammissione resa da [OSCURATO:PERSONA], componente del gruppetto operativounitamente all’attuale ricorrente. Risulta, poi, del tutto marginale e privo di realeconsistenza l’argomento con cui la difesa richiama l’impiego da partedell’ordinanza impugnata di espressioni (quale quella «una cassetta al cui interno,verosimilmente, era custodito il 'flex' impiegato per l'apertura della cassaforte…»)segnalandone la capacità di indicare incertezza delle premesse assunte e delleconclusioni derivatene. Di contro, a fronte del solido nucleo di gravità indiziariaappena configurato, le locuzioni in esame, ove non riducibili a mero accidentestilistico, in nessun modo inficiano il conseguimento dello standard dimostrativorichiesto, essendo qui sufficiente rimarcare che le espressioni in rilievo sonoimpiegate ad indicare componenti complementari compatibili con il quadro diinsieme che integra la gravità indiziaria sui profili essenziali.Come premesso, le censure, che non si confrontano con il nucleo essenzialedella motivazione, si mostrano inammissibili.3.3. In termini ancora più evidenti è manifesta l’inconsistenza delle censurearticolate in ordine al capo 6.3. che pretermettono in radice il confronto con intereporzioni di motivazione essenziali alla ricostruzione del tema in rilievo.In particolare, se già ellittica si mostra la rappresentazione delle risultanzeragionate di video-riprese e dati esterni della comunicazione, dirimente è che laprospettazione difensiva isoli siffatti elementi dal contenuto dell’intercettazione incui l’ordinanza impugnata riconosce la chiave di lettura e il riscontro dei fatti cosìemersi. Intercettazione, quella in rilievo, in cui l’attuale ricorrente descriveva allamoglie l’azione del manipolo di cui faceva parte in termini che il provvedimentoimpugnato riconosceva puntualmente corrispondenti a quelli descritti nelladenuncia della persona offesa (cfr. ordinanza impugnata, p. 10).4. Per l’effetto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’08/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris