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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04122/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso18226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata inROMA, via POLI n. 29, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva rigettato il Ric. 2021 n. 18226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- ricorso, proposto nei confronti della ASL Na 3 Sud, volto ad ottenere l’accertamento della natura subordinata dei rapporti a termine intercorsi fra le parti, formalmente qualificati «borse di studio», e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle differenze retributive spettanti ex art. 2126 cod. civ.;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, non ha ravvisato l’eccepita contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata con la quale, da un lato, era stata esclusa la dedotta nullità del ricorso introduttivo, dall’altro erano state ritenute carenti le allegazioni in fatto inerenti alla natura subordinata della prestazione lavorativa resa;

3. il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed ha rilevato che la prova testimoniale non poteva essere ammessa per l’estrema genericità dei fatti riportati nei capitoli, privi della necessaria contestualizzazione temporale per ogni ricorrente;

4. quanto alla produzione documentale ha osservato che la documentazione era stata «prodotta nel fascicolo di causa in forma alluvionale» senza che al giudice di primo grado fosse stata fornita «nell’esposizione della narrativa in fatto una correlazione tra le circostanze che si intendevano provare e i documenti presenti nel fascicolo di parte»;

5. per la cassazionedella sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese, con controricorso, la ASL Na 3 Sud;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e addebitano alla Corte territoriale di avere affermato in modo del tutto apodittico che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era privo di specifiche allegazioni quanto alle modalità di svolgimento di fatto del rapporto dalle quali desumere la natura subordinata delle stesse;

1.1. riportano nel corpo del motivo il testo dell’atto processuale e asseriscono che la motivazione, per non essere apparente, avrebbe dovuto confrontarsi specificamente con le deduzioni contenute nel ricorso; Ric. 2021 n. 18226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3-

2. con il secondo motivo, ricondotto ai vizi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ.; le ricorrenti, richiamati i capitoli trascritti nel ricorso per cassazione, evidenziano che le circostanze dedotte in articoli separati erano tutt’altro che generiche ed aggiungono che i capitoli dovevano essere integrati, quanto al nominativo dei singoli ricorrenti ed ai periodi di svolgimento dei rapporti, con le indicazioni contenute nella parte espositiva dell’atto;

3. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa dell’Azienda controricorrente, perché l’atto contiene i requisiti tutti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. e, nel rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione, riporta sia il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia i capitoli di prova non ammessi dai giudici di merito;

4. il secondo motivo è fondato; la Corte territoriale,infatti, nel ritenere inammissibile la prova articolata dagli originari ricorrenti, si è discostata dai principi di diritto enunciati da Cass. n. 19915/2016 e da Cass. n. 22254/2021 secondo cui, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere esposti in maniera specifica nell’atto introduttivo, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati (Cass. n. 19915/2016) e l’onere di specificazione è soddisfatt o « quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi» ( Cass. n. 22254/2021);

5. dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende che qualora, come nella fattispecie, la prova testimoniale si riferisca ad una pluralità di rapporti, intercorsi fra i litisconsorti che hanno agito in giudizio e l’unico preteso datore di lavoro convenuto,le circostanze indicate nei capitoli ben possono essere individualizzate attraverso l’integrazione con i dati desumibili dall’atto introduttivo;

6. qualora, poi, la richiesta istruttoria sia finalizzata a dimostrare la sottoposizione al potere direttivo,gerarchico e disciplinare del preteso datore Ric. 2021 n. 18226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- di lavoro nonché la sussistenza degli indici della subordinazione l’onere di specificazione, inteso nei termini sopra indicati, non richiede l’analitica indicazione degli ordini e delle direttive che si assumono essere espressione di quel potere;

7. la fondatezza del secondo motivo è, dunque, assorbente ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento del giudizio di legittimità;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso18226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata inROMA, via POLI n. 29, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva rigettato il Ric. 2021 n. 18226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- ricorso, proposto nei confronti della ASL Na 3 Sud, volto ad ottenere l’accertamento della natura subordinata dei rapporti a termine intercorsi fra le parti, formalmente qualificati «borse di studio», e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle differenze retributive spettanti ex art. 2126 cod. civ.; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, non ha ravvisato l’eccepita contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata con la quale, da un lato, era stata esclusa la dedotta nullità del ricorso introduttivo, dall’altro erano state ritenute carenti le allegazioni in fatto inerenti alla natura subordinata della prestazione lavorativa resa; 3. il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed ha rilevato che la prova testimoniale non poteva essere ammessa per l’estrema genericità dei fatti riportati nei capitoli, privi della necessaria contestualizzazione temporale per ogni ricorrente; 4. quanto alla produzione documentale ha osservato che la documentazione era stata «prodotta nel fascicolo di causa in forma alluvionale» senza che al giudice di primo grado fosse stata fornita «nell’esposizione della narrativa in fatto una correlazione tra le circostanze che si intendevano provare e i documenti presenti nel fascicolo di parte»; 5. per la cassazionedella sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese, con controricorso, la ASL Na 3 Sud; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e addebitano alla Corte territoriale di avere affermato in modo del tutto apodittico che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era privo di specifiche allegazioni quanto alle modalità di svolgimento di fatto del rapporto dalle quali desumere la natura subordinata delle stesse; 1.1. riportano nel corpo del motivo il testo dell’atto processuale e asseriscono che la motivazione, per non essere apparente, avrebbe dovuto confrontarsi specificamente con le deduzioni contenute nel ricorso; Ric. 2021 n. 18226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 2. con il secondo motivo, ricondotto ai vizi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ.; le ricorrenti, richiamati i capitoli trascritti nel ricorso per cassazione, evidenziano che le circostanze dedotte in articoli separati erano tutt’altro che generiche ed aggiungono che i capitoli dovevano essere integrati, quanto al nominativo dei singoli ricorrenti ed ai periodi di svolgimento dei rapporti, con le indicazioni contenute nella parte espositiva dell’atto; 3. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa dell’Azienda controricorrente, perché l’atto contiene i requisiti tutti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. e, nel rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione, riporta sia il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia i capitoli di prova non ammessi dai giudici di merito; 4. il secondo motivo è fondato; la Corte territoriale,infatti, nel ritenere inammissibile la prova articolata dagli originari ricorrenti, si è discostata dai principi di diritto enunciati da Cass. n. 19915/2016 e da Cass. n. 22254/2021 secondo cui, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere esposti in maniera specifica nell’atto introduttivo, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati (Cass. n. 19915/2016) e l’onere di specificazione è soddisfatt o « quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi» ( Cass. n. 22254/2021); 5. dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende che qualora, come nella fattispecie, la prova testimoniale si riferisca ad una pluralità di rapporti, intercorsi fra i litisconsorti che hanno agito in giudizio e l’unico preteso datore di lavoro convenuto,le circostanze indicate nei capitoli ben possono essere individualizzate attraverso l’integrazione con i dati desumibili dall’atto introduttivo; 6. qualora, poi, la richiesta istruttoria sia finalizzata a dimostrare la sottoposizione al potere direttivo,gerarchico e disciplinare del preteso datore Ric. 2021 n. 18226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- di lavoro nonché la sussistenza degli indici della subordinazione l’onere di specificazione, inteso nei termini sopra indicati, non richiede l’analitica indicazione degli ordini e delle direttive che si assumono essere espressione di quel potere; 7. la fondatezza del secondo motivo è, dunque, assorbente ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento del giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda
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