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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2025

Cassazione n. 15960/2025

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orrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -e sul ricorso 16222-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13283/2024LUBINO LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025RITA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 39/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 96/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 5 marzo 2024,la Corte d’Appello diCagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo in sede dirinvio, a seguito della cassazione della decisione resa dallastessa Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, in parziale riforma della pronunzia di primo gradoresa dal Tribunale di Sassari, sulla domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancaRita Contini nei confronti del Comune di Sassari, avente adoggetto, previa declaratoria della nullità del termine appostoai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato conespressa denominazione “ex L.R. 11/88 art. 94”, in virtù deiquali avevano prestato servizio presso l’Ente, fin dal primoaccordo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n.165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001, alla cui disciplina glistessi contratti dovevano essere assoggettati, ilriconoscimento del loro diritto ad essere dichiaratiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025dipendenti a tempo indeterminato del Comune di SassaNrui meer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025ad essere, quindi, riammessi in servizio, con condanna delComune stesso al pagamento in loro favore delleretribuzioni maturate e maturande nel periodo compreso trala messa in mora e l’emanazione della sentenza ovvero ilrisarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 o, insubordine la condanna del Comune al risarcimento deldanno commisurato alle retribuzioni omesse nell’intervallocompreso tra i vari contratti nonché nel periodo compresotra l’ultimo contratto e l’emanazione della sentenza ecomunque non inferiore a venti mensilità ex art. 18 l. n.300/1970 o in altra misura ritenuta conforme al principio dieffettività del risarcimento, dichiarava la nullità dei terminiapposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsitra le parti e riconosceva a titolo di risarcimento del dannoper abusiva reiterazione rispettivamente dodici ([OSCURATO:PERSONA],Cubeddu e Lubino) e otto (Contini) mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.- La Corte d’Appello richiamava i plurimi contratti intercorsicon i lavoratori che si erano svolti, in via non continuativa,quanto al [OSCURATO:PERSONA], nell’arco di circa quattordici anni apartire dal 1995 per mansioni di bidello e autista presso icantieri “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, quanto alCubeddu, in un lasso di oltre sedici anni a partire dal 1992per mansioni di operaio presso i cantieri suddetti ed ilcantiere “Manutenzioni”, quanto al Lubino per una duratacorrispondente a circa ventitre anni per mansioni le piùdiverse presso i cantieri “[OSCURATO:PERSONA]” “IgieneAmbientale” e “[OSCURATO:PERSONA]” ed infine quanto allaContini, per un periodo di circa quattro anni, per mansioniNumero registro generale 13283/2024di operaia presso il cantiere “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché i Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025principi delle ordinanze rescindenti di questa S.C.Data pubblicazione 15/06/2025- Escludeva che la legittimità dei rapporti a termine potessederivare dalla loro astratta riconducibilità a progetti per losviluppo e l’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna esmentiva altresì che una tale finalità potesse integrare unaragione oggettiva idonea ad escludere l’applicazione dellaclausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, in quanto tale scopo avrebbe potuto essereassicurato in modo più incisivo, da rapporti a tempoindeterminato «ove i contratti siano diretti – come nei casidi specie, rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra iservizi istituzionali – a soddisfare esigenzedell’Amministrazione prive del necessario carattere dellatemporaneità».- Dichiarava su tali basi la nullità dei termini apposti aicontratti di lavoro successivi all’entrata in vigore del d. lgs.n. 165 del 2001 e, confermato il diniego della conversioneper effetto del divieto sancito dall’art. 36 del medesimo d.lgs., riconosceva a titolo risarcitorio gli importi già sopramenzionati, da essa attribuiti facendo applicazione dell’art.32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 illo tempore vigente.Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione inmisura di un terzo, per effetto della parziale soccombenzadei ricorrenti, stante il rigetto della domanda di conversionea tempo indeterminato dei rapporti, condannando il Comuneal pagamento in favore delle controparti dei restanti dueterzi, di cui procedeva alla liquidazione dando atto di fareriferimento alle tariffe proprie delle cause di valoreindeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi,Numero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025con riduzione del 30 % per la medesimezza delle questiNoumneir o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025di diritto comuni a più persone patrocinate dallo stessodifensore.- Per la cassazione di tale decisione ricorreva il Comune diSassari, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cuihanno resistito gli originari istanti i quali a loro volta hannoproposto un autonomo e successivo ricorso per cassazione,con tre motivi, cui ha opposto difese il Comune di Sassari,con controricorso.- Il Comune di Sassari ha infine depositato memoria inentrambi i giudizi.- All’adunanza camerale del 3 aprile 2025 il giudizioconseguente al ricorso introdotto dai lavoratori (N.R.G.16222/2024) è stato preliminarmente riunito al ricorsoproposto dal Comune di Sassari (N.R.G. 13283/2024) edentrambi sono stati decisi nei termini che seguono.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va precisato che, in presenza di altraimpugnazione già pendente avverso la medesima sentenza,il ricorso per cassazione successivo si converte, con lariunione al principale, in ricorso incidentale (Cass. 13dicembre 2011, n. 26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221),senza che nel caso di specie si ponga questione alcuna ditempestività, essendo anche il ricorso successivointervenuto nei termini propri di impugnazione ed anche nelrispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt.370 e 371 c.p.c..-

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia laviolazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., per non avere la Corte d’Appello ottemperato aiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte nNeulmleer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025ordinanze di cassazione con rinvio.- Il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenzaimpugnata fosse mancato il vaglio della fattispecie concretaalla luce di tutti gli elementi rilevanti al fine di verificarne lasussumibilità nella fattispecie astratta prevista dallegislatore regionale ed al fine di valutare correttamentel’abusività o meno dei contratti stipulati.- In particolare, si legge nel motivo, la Corte territoriale avevaomesso di verificare in concreto se i contratti di lavoroprevedessero lo svolgimento di attività corrispondenti aiprogetti comunali approvati, nonché il fatto di essersistipulati i contratti all’esito di apposite selezioni indetteannualmente da Centri per l’impiego, sulla base dei requisitidi disagio sociale volta a volta individuati e prescegliendosicoloro che, pur se ripetutamente, si erano collocati inposizione utile nelle graduatorie, trascurandosi infine che icontratti conclusi fossero di tipo privatistico e che ilavoratori non fossero stati assunti per sostituire il personaledi ruolo.- Nella censura si precisa come non potesse ritenersisufficiente la mera verifica del solo numero di contrattiintercorsi con ciascun lavoratore o delle mansioni in essiindicate, così come l’affermazione che si trattava delletutto semplicistica nel senso dell’illegittimità per essere queirapporti destinati a soddisfare esigenze permanenti e stabilidell’ente.

Viceversa, un corretto esame della fattispecieavrebbe fatto concludere che le prestazioni di giardiniere,autista e manutentore rese erano indispensabili per losvolgimento delle attività previste nei progetti comunaliNumero registro generale 13283/2024annualmente approvati, i quali necessariamente, per Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025disposto della legislazione regionale che ne giustificavaData pubblicazione 15/06/2025l’adozione, dovevano rispondere ad attività istituzionalidell’ente finalizzate alla realizzazione, manutenzione egestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità ealla promozione o sostegno di progetti occupazionaliconnessi al migliore utilizzo delle risorse locali.-

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che è individuatonell’avvenuto compimento dell’iter proceduralepropedeutico alla stipulazione dei contratti di lavoro atermine quale prevista dalla legge della Regione Sardegnan. 11 del 1988 e quindi attraverso l’adozione di progetticomunali annuali, le successive selezioni e la stipulazionedei contratti di tipo privatistico.-

3. Il terzo motivo – formulato in via subordinata – assumela violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dellaclausola 2 della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), peravere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che icontratti di lavoro oggetto di causa rientrassero nel campodi applicazione di essa, nonostante si trattasse di rapportidefiniti nel quadro di un programma specifico di formazionee inserimento lavorativo finanziato con risorse pubbliche.-

4. Infine, ancora in via ulteriormente subordinata, con ilquarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e della clausola n. 5lett. a) della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudiceerroneamente ritenuto che i contratti in questione nonpotessero rientrare tra le ipotesi per le quali è ammesso ilricorso al lavoro a tempo determinato, non essendo statiNumero registro generale 13283/2024essi destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025dell’ente e risultando pienamente corrispondenti allaData pubblicazione 15/06/2025fattispecie delineata dalla legge regionale n. 11 del 1988.-

5. I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamentesecondo l’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche aprescindere dai nessi di subordinazione impostati nel ricorsoper cassazione, data la stretta connessione tra i vari profiliposti a base dell’impugnazione.- Va premesso il richiamo ai principi sanciti dalle ordinanzerescindenti, ovverosia da Cass. 28 giugno 2022 n. 20717(Carta), n. 20718 ([OSCURATO:PERSONA]) e n. 20678 (Sanna), sulla cuibase si deve definire il contenzioso.- Esse hanno delineato i seguenti punti fermi, in estremasintesi riconducibili al fatto che:- a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va intesa, indoverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e lenorme fondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art.117 della Costituzione) e del diritto dell’Unione Europea (sulpiano della stipula a tempo indeterminato come formacomune dei rapporti di lavoro), nel senso che l’adozione di“specifici progetti” sulla base della citata disciplina regionaledeve essere coordinata con il rispetto della regola dicausalità e temporaneità delle esigenze imposte ai contrattia termine dalla normativa statale all’epoca vigente, al finedi assicurare l’osservanza dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001, con verifica da effettuarein concreto e non per la sola astratta riconducibilità deicontratti ai menzionati progetti;- b) l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragioneoggettiva rilevante al fine di impedire, ai sensi della clausolaNumero registro generale 13283/20245, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/20251999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutela avverso laData pubblicazione 15/06/2025reiterazione abusiva di contratti a termine, in quanto lefinalità di politica sociale in tanto possono esserevalorizzate, in quanto siano perseguite con il rispetto delleregole poste dall’ordinamento interno, in coerenza con ildiritto dell’Unione, al fine di evitare l’abuso nellacontrattazione a termine e quindi – nel caso di specie esecondo il regime interno vigente – attraverso il rispettodella disciplina sulla causale e ciò perché in realtà, quelmedesimo fine potrebbe essere assicurato, in modo ancorapiù incisivo, mediante l’instaurazione di rapporti a tempoindeterminato;- c) solo l’effettiva ricorrenza di fattispecie riportabili allaclausola 2 paragrafo 2 (esigenze di “formazioneprofessionale iniziale e di apprendistato o ricorrenza“programmi specifici di formazione”) possono consentireagli Stati membri – nei corrispondenti casi - di non applicarel’[OSCURATO:PERSONA], con verifica da effettuarsi in concreto,rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti, onde evitarel’esclusione del diritto dell’Unione.- La sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti qualisopra riepilogati al punto 1 dello storico di lite, haevidenziato che:- a) «la sola giustificazione inserita» nei contratti tra le partiera la «dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, rubricato “Progetticomunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” e si riferisseappunto a siffatti progetti»;- b) il rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dellaregola di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 «non puòNumero registro generale 13283/2024discendere esclusivamente» dalla riconducibilità dei rapporti Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazione finanziati dallaData pubblicazione 15/06/2025Regione Sardegna», ciò non integrando «il concetto diragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva dicarattere temporaneo o eccezionale»;- c) per identiche ragioni non ricorreva un obiettivo idoneo adintegrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi dellaclausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delletutele avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine;- nel caso di specie i contratti erano viceversa diretti«rientrando il trasporto scolastico e più in generale pubblico,le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra i serviziistituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità».-

5.1. Ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va dettoche la sentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (ilterzo) con il quale si prospetta ancora la possibilità che icontratti si sottraggano alla disciplina eurounitaria ed alladeclinazione di essa nell’ordinamento interno di cui al d. lgs.n. 368 del 2001 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, per essereessi motivati da esigenze di formazione o inserimento allavoro di cui all’art. 2, paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA].- La sentenza ha infatti evidenziato, ponendosi pienamentenel solco delle pronunce rescindenti (v. supra, punto 4 lett.c) e del diritto eurounitario come inteso dalla Corte diGiustizia (Corte di Giustizia 11 dicembre 2019, Città diVerviers), che la «sola» giustificazione inserita nei contrattifosse il richiamo alla legge regionale ed alla merafinalizzazione all’occupazione.- Nulla è stato accertato su scopi di formazione ed anche ilmotivo di ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025formativi, fa leva sull’esigenza di alleviare lo stato di disaNgumioer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025di soggetti disoccupati, che è cosa diversa, e sulla pubblicautilità delle opere e dei servizi cui i lavoratori venivanoaddetti, che è in sé inconferente sotto il profilo qui in esame.- Si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleformative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebberogiustificare la deroga, senza contare che il discorrere discopi formativi rispetto a contratti più volte reiterati nelcorso di diversi anni è in sé manifestamente contraddittorio.- Non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comunenon è impostato nei termini di inesistenza o apparenza dellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), non può poi comunquedirsi che sia mancato l’accertamento dell’assenza di validecausali nel senso preteso dalle sentenze rescindenti eriepilogato sopra al punto 5 lett. a).- La sentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idoneeragioni giustificative della temporaneità dei diversi contratti,va intesa nel senso – espressamente affermato – che lecausali erano «prive» di tali connotazioni per riguardare iltrasporto scolastico, le manutenzioni e la cura del verdepubblico quali servizi «istituzionali», con ciò evidentementeintendendosi non tanto lo scontato riferirsi ad utilitàdell’ente in quanto gestore di quei settori, quanto ilrispondere essi ad esigenze non transitorie, ma stabili dellaP.A. di riferimento.- Del resto - non senza dimenticare il principio generale percui, stante la natura eccezionale del rapporto di lavoro atempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato,è a carico del datore l’onere non solo di specificare la causalema anche di provare la legittimità del termine (v. già Cass.27 gennaio 2011, n. 1931, poi sempre confermata e in temaNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025di lavoro privato, ma con principi che non vi è ragione di nNuomner o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025applicare nel discorrere sull’applicazione della medesimanorma in ambito di pubblico impiego privatizzato) – non sipuò non osservare che ancora nel ricorso per cassazione ilComune continua a fare riferimento agli specifici progetti dicui alla legge regionale, senza indicare in modo esatto, masolo con formule generiche, quali fossero le causali in ipotesirealmente temporanee che giustificassero il ricorso alavoratori a termine ed in particolare quali fosserospecificamente le opere o i servizi indicati dai progettipresentati.- Così come analogamente sterili sono i richiami, sempre delprimo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie,alla stipula di contratti privatistici – profili tutti in séirrilevanti quanto al connotato della temporaneità inconcreto delle esigenze - come anche all’assenza di ragionisostitutive, in quanto anche quest’ultimo profilo nonsignifica necessariamente che le assunzioni andassero asopperire a necessità non temporanee dell’ente.- Ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, mava parimenti detto che sono prive di pregio anche lededuzioni sub specie di omesso esame di fatto decisivo dicui al secondo motivo, ove il richiamo al rispetto delleprocedure di cui alla legge regionale non ha alcun rilievorispetto al profilo sostanziale dell’esplicitazione ed esistenzadi una causale temporanea delle assunzioni.- Per quanto precisato nelle ordinanze rescindenti (suprapunto 5 lett. b) va da sé che, in assenza di una causalegiustificativa delle assunzioni a termine e quindidell’osservanza di una delle regole che il legislatore internoratione temporis aveva posto onde evitare il ricorso abusivoNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025a tale forma contrattuale, anche sotto il profilo dNeulmlaer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025successiva reiterazione per analoghe esigenze, non si puòin alcun modo parlare di ragioni obiettive correlateall’intento di favorire l’occupazione, come si è detto ben piùtutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato e ciòcomporta il rigetto anche del quarto motivo.- Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato.-

6. Il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo delgiudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché la violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).- Il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbiacompensato per un terzo le spese dell’intero processo,condannando il Comune a rifondere ai lavoratori i restantidue terzi e ciò sull’assunto di una parziale soccombenza diquesti ultimi, per essersi visti rigettare la domanda diconversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine;- secondo i lavoratori la decisione sarebbe errata, perviolazione del principio di soccombenza, in quanto nelgiudizio di rinvio la domanda di conversione non era statapiù proposta e quindi il Comune aveva visto integralmentedisattendere le proprie ragioni, così come non poteva dirsiche il tema della conversione fosse stato coinvolto dalgiudizio di cassazione.-

6.1. Il motivo è infondato.- È pacifico che la domanda di conversione fosse stataproposta in primo e secondo grado, ove le pretese deilavoratori erano state integralmente rigettate ed il tema delgiudizio di legittimità, per come emerge dalle pronunceNumero registro generale 13283/2024rescindenti, era quello pregiudiziale della legittimità o meno Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025dei termini apposti ai contratti.Data pubblicazione 15/06/2025- È dunque improprio parlare di mancata riproposizione,davanti alla S.C., della domanda di conversione, in quantoquest’ultima riguardava semmai gli effetti di quelle nullità,che erano consequenziali a quanto fosse stato poi deciso insede di legittimità.- Ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio la domanda nonsia stata più avanzata e che tuttavia la Corte d’Appello, inalmeno due passaggi motivazionali, ovverosia quando harichiamato il divieto di conversione sancito dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e quando ha deciso sulle spese, neabbia valutato l’infondatezza.- Ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamenteproposte.- Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali,il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa ancheper provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, inrelazione all'esito finale della lite, può legittimamentepervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare laparte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,complessivamente soccombente - al rimborso delle stessein favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022,32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).Numero registro generale 13283/2024- La Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025rispetto all’intero processo, la parziale soccombenza deiData pubblicazione 15/06/2025lavoratori e correttamente, valutandone la portata in misuraminoritaria rispetto ai capi di domanda accolti, ha dispostosolo la compensazione in misura di un terzo, condannandoil Comune, in quanto maggiormente soccombente sulmerito, al pagamento dei restanti due terzi alle partivittoriose.-

7. Il secondo motivo del ricorso successivo/incidentaledenuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 4del D.M. n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sulpresupposto che la Corte territoriale, nel liquidare le spese,ha applicato la riduzione del 30 % per l’avere il medesimodifensore affrontato le stesse questioni di fatto e di dirittorispetto alla pluralità di parti da lui difese, nonostante lecause fossero state separatamente introdotte e cosìcondotte fino alla fase di rinvio, ove esse erano state poiriunite in sede decisionale.- La definizione del motivo impone una più ampia disaminacomplessiva del tema.- È principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C.,quello per cui non è sindacabile in sede di legittimità ladeterminazione dei compensi da rimborsare alla contropartevittoriosa allorquando non siano violati i minimi ed i massimidella tariffa vigente.- Ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri diliquidazione attraverso il principio per cui «ladeterminazione degli onorari di avvocato costituisceesercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, nonrichiede specifica motivazione e non può formare oggetto diNumero registro generale 13283/2024sindacato in sede di legittimità» (Cass. 23 maggio 2002, n.

Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/20257527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583, quest'ultima conData pubblicazione 15/06/2025riferimento anche all'attività stragiudiziale; Cass. 9 ottobre2015, n. 20289).- A seguire, Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 ha ritenuto, conriferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «la disciplinasecondo cui i parametri specifici per la determinazione delcompenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabellaA va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionaledel giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non èsoggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pursempre a parametri fissati dalla tabella, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice medesimodecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella"di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura».- Analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversitàdel testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in taleambito, «l'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto asindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. 13luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198,nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 eCass. 20 dicembre 2024, n. 33642).Numero registro generale 13283/2024- Quest’ultimo indirizzo va qui confermato in quanto l’art. 4, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025co. 1 del D.M. n. 55 del 2014 – pur dopo la limitazione delData pubblicazione 15/06/2025“di regola” ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totaleeliminazione (D.M. 147/2022) - muove dai parametri”medi”, di cui assume che il giudice «tiene conto», maimmediatamente fissa un aumento (ora) fino al 50 % ed unariduzione non oltre il 50 per cento, così ponendo, pur senzariproporre la dizione («di regola») di cui al precedente art.11 d.m. n. 140 del 2012, un analogo criterio elastico entrocui devono muoversi le liquidazioni giudiziali dei compensi.- Ciò in un contesto in cui si è altresì chiarito, coerentementecon il senso della citata disposizione tariffaria (il “tieneconto”) che in tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamentonormativo un vincolo alla determinazione secondo i valorimedi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare ilcompenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31gennaio 2017, n. 2386; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass.20 dicembre 2024, n. 33642).- Vale dunque in pieno il principio icasticamente già ribaditoda Cass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «ladeterminazione in concreto della misura del compenso perprestazioni professionali di avvocato è rimessaesclusivamente al prudente apprezzamento del giudice dimerito (p. es.

Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26ottobre 1968, n. 3589)».- A tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con ildato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione– parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizionella liquidazione delle spese non attiene all’ambito deglierrores in procedendo, ma degli errores in iudicando (Cass.Numero registro generale 13283/202429 ottobre 2014, n. 22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025che a propria volta si rende coerente con la regola diData pubblicazione 15/06/2025insindacabilità della misura di tale liquidazione se essa siponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, perla lineare considerazione che, in tanto si può ritenererealizzata una violazione della legge sostanziale, in quantosiano superati quei limiti e non altrimenti.- Ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanza dell’errorenella determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio2004, n. 2626), ma vale anche rispetto ad errorimotivazionali che non superino quei limiti, non potendosi atali errori attribuire effetti superiori a quelli che avrebbe unatotale carenza di motivazione.- Detto altrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione dellamotivazione non rilevano, se non quando si accompagninoad una violazione certa della regola sostanziale elastica diindividuazione tra i minimi ed i massimi, anche perché lafissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecnici esposti,ha ad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui simanifesta la decisione.-

7.1. Poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze.- La giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidatanel senso che, partire dalle modifiche apportate al D.M. n.55 del 2014 dal D.M. 37/2018, i minimi di tariffa sonoassolutamente inderogabili in quanto le riduzioni sui valorimedi possono operare «in ogni caso non oltre il 50 percento» (Cass. 13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass. 20ottobre 2023, n. 19184).- Viceversa, restano derogabili i massimi di tariffa, ma,secondo quanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n.Numero registro generale 13283/202412537 e poi da Cass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025base di specifica motivazione.

In quest’ultimo caso laData pubblicazione 15/06/2025motivazione assume dunque portata sostanziale, perchénecessaria al superamento della regola e dunque la suamancanza o la sua manifesta irrazionalità possono viziare ladecisione.-

7.2. In questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dalrilievo da attribuire alle riduzioni (art. 4, co. 4, cit.) ed agliaumenti (art. 4, co. 2, cit.) che possono intervenire inragione della difesa di pluralità di parti e\o dell’esserecoinvolte questioni comuni a più contendenti patrocinati dalmedesimo difensore.- Quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilitàdei minimi esclude certamente che, attraverso esse, sipossa scendere al di sotto di tali minimi per effettodell’applicazione di un siffatto criterio.- Quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, co. 2, delD.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022,nel senso che per essi non è più riproposta la dizione per cuiessi potrebbero essere attuati “di regola”.

Ciò non va peròinteso nel senso di una riduzione della discrezionalità, ma diun suo ampliamento, ma pur sempre entro un elasticopercentuale prefissato dalla tariffa (30 per cento, fino a unmassimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ognisoggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta),sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia dariportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio percui la liquidazione entro i margini di tariffa non necessita dimotivazione (v. supra, punto 13).- Pertanto, l’applicazione o meno di quegli aumenti non puòessere censurata in sede di legittimità.Numero registro generale 13283/2024- Ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025n. 31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14Data pubblicazione 15/06/2025gennaio 2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024,n. 376; Cass. 13 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato chenon possa esservi sindacato rispetto agli aumenti praticatiai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.M. citato.

Ciò sul presuppostoche solo l’aumento al di fuori dei parametri massimi di tariffaimporrebbe la motivazione, proprio per essere di «ampiezzaindiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e per riguardare«casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.), qualein sé solo non è certamente quello della difesa in caso dipluralità di parti munite di analoga posizione processuale.- Ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dallatariffa per il caso della difesa di o contro una pluralità di parti(art. 4, co. 2 del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabiliperché si basano su parametri esplicitati nella tariffa,secondo una logica da ricostruire nel senso che quanto vienestabilito dal giudice sulla base di regole dettate dalla tariffanon è viziato anche qualora manchi una specificamotivazione, mentre quanto è liberamente definibile senzaparametri prefissati va invece munito di motivazione.- La conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti– l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, co.2 per la difesa di una pluralità di parti non comporta in sévizio della sentenza impugnata, se non siano violati i minimi(in caso di mancata applicazione) o i massimi (in caso diapplicazione).- Principio che del resto è insito anche nella motivazione diCass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – conriferimento alla riduzione, ma con ragionamento che valeappieno per l’aumento – si afferma che il corrispondenteNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025potere «ha natura discrezionale, sicché il suo mancNautmoer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.10/1/2017, n. 269; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005,n. 8084, in motivazione; Cass. 03/07/2003, n. 10532)».- Va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimidi tariffa riguarda solo le cause riguardanti soggetticaratterizzati dalla «stessa posizione processuale» (art. 4,co. 2 e co. 4 citt.) e non evidentemente il diverso caso in cuil’autonomia di tali posizioni comporta necessariamenteseparatezza di liquidazioni (v. anche Cass. 6 giugno 2022,n. 18047).-

7.3. Applicando al caso di specie i menzionati principi, nederiva che il secondo motivo va disatteso.- È corretta la difesa in esso contenuta secondo cui lariduzione ai sensi dell’art. 4, co. 4 non può operare nelle fasiin cui i giudizi erano separati, per l’inevitabile autonomiadelle posizioni giuridiche e processuali dei diversicontendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.).

Tuttavia, stantela menzionata irrilevanza della motivazione, non essendodimostrata e neppure addotta come tale l’avvenutacomplessiva violazione dei minimi assoluti di tariffa, lacensura intercetta in sostanza un profilo non censurabile insede di legittimità.- Il che comporta l’inammissibilità del terzo motivo del ricorsosuccessivo/incidentale con il quale i lavoratori ricorrentidenunciano il vizio di motivazione in ordine alla mancataapplicazione dell’aumento del 30% del compenso unicodovuto all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessaposizione processuale, secondo quanto previsto dall’art. 4,comma 2, del D.M. n. 55/2014, che assumono presupporreNumero registro generale 13283/2024da parte del giudice del merito un obbligo di motivazione in Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025ordine al non essersi avvalso della facoltà ivi prevista.Data pubblicazione 15/06/2025-

8. In via conclusiva entrambi i ricorsi devono essererigettati.

La soccombenza reciproca giustifica lacompensazione integrale tra le parti delle spese di questogiudizio di cassazione conseguente alla fase di rinvio.

P.Q.MLa Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta entrambi ecompensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale e deiricorrenti successivi/incidentali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per irispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.4.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025Numero registro generale 19154/2025Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 8712/2026Data pubblicazione 08/04/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CORREZIONEERRORESEZIONE LAVOROMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19154/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19154-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N. 13283-2024 e R.G.N. 16222-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],583 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 19154/2025per la correzione della ordinanza n. 15960/2025 della CORTEN umero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 8712/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/06/2025Data pubblicazione 08/04/2026R.G.N. 13283/2024 e 16222/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- I ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza diquesta Corte n. 15960/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta della sospensione della sentenza dellaCorte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimentodel danno, richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con i lavoratori.

Sostengono che per mero erroremateriale non si sia provveduto su tali spese, essendosi questaCorte pronunciata solo sul ricorso principale e su quelloincidentale, con compensazione integrale delle spese delgiudizio di cassazione giustificata da reciproca soccombenza.- I ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanzaRAGIONI DELLA DECISIONE- Il ricorso non è fondato.- La regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudiziocome pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindianche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche tale fase incidentale (ancorché svoltasiinnanzi alla Corte d’Appello).- Come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l’ordinanza emessa, exart. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzionedella sentenza d’appello non deve contenere la liquidazione delleNumero registro generale 19154/2025Numero sezionale 583/2026spese, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudNiuzmioer o ddi ir accolta generale 8712/2026Data pubblicazione 08/04/2026cassazione e di fronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazionespetta alla Corte di Cassazione, nell’ambito di quella delle spesedel giudizio di legittimità e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio dellasoccombenza, riferito all’esito finale del giudizio (cfr. Cass. n.20893/2025).- Nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionalecomplessivo che la disposta compensazione delle spese inragione della reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quella della fase incidentale, in quantol’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espressoriferimento alla stessa.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (cfr. Cass.

S.U. n 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativae non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonessendo configurabile in alcun caso una situazione disoccombenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c., neppurenell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, opponga resistenza all’istanza.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -e sul ricorso 16222-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13283/2024LUBINO LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025RITA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 39/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 96/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 5 marzo 2024,la Corte d’Appello diCagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo in sede dirinvio, a seguito della cassazione della decisione resa dallastessa Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, in parziale riforma della pronunzia di primo gradoresa dal Tribunale di Sassari, sulla domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancaRita Contini nei confronti del Comune di Sassari, avente adoggetto, previa declaratoria della nullità del termine appostoai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato conespressa denominazione “ex L.R. 11/88 art. 94”, in virtù deiquali avevano prestato servizio presso l’Ente, fin dal primoaccordo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n.165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001, alla cui disciplina glistessi contratti dovevano essere assoggettati, ilriconoscimento del loro diritto ad essere dichiaratiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025dipendenti a tempo indeterminato del Comune di SassaNrui meer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025ad essere, quindi, riammessi in servizio, con condanna delComune stesso al pagamento in loro favore delleretribuzioni maturate e maturande nel periodo compreso trala messa in mora e l’emanazione della sentenza ovvero ilrisarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 o, insubordine la condanna del Comune al risarcimento deldanno commisurato alle retribuzioni omesse nell’intervallocompreso tra i vari contratti nonché nel periodo compresotra l’ultimo contratto e l’emanazione della sentenza ecomunque non inferiore a venti mensilità ex art. 18 l. n.300/1970 o in altra misura ritenuta conforme al principio dieffettività del risarcimento, dichiarava la nullità dei terminiapposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsitra le parti e riconosceva a titolo di risarcimento del dannoper abusiva reiterazione rispettivamente dodici ([OSCURATO:PERSONA],Cubeddu e Lubino) e otto (Contini) mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.- La Corte d’Appello richiamava i plurimi contratti intercorsicon i lavoratori che si erano svolti, in via non continuativa,quanto al [OSCURATO:PERSONA], nell’arco di circa quattordici anni apartire dal 1995 per mansioni di bidello e autista presso icantieri “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, quanto alCubeddu, in un lasso di oltre sedici anni a partire dal 1992per mansioni di operaio presso i cantieri suddetti ed ilcantiere “Manutenzioni”, quanto al Lubino per una duratacorrispondente a circa ventitre anni per mansioni le piùdiverse presso i cantieri “[OSCURATO:PERSONA]” “IgieneAmbientale” e “[OSCURATO:PERSONA]” ed infine quanto allaContini, per un periodo di circa quattro anni, per mansioniNumero registro generale 13283/2024di operaia presso il cantiere “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché i Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025principi delle ordinanze rescindenti di questa S.C.Data pubblicazione 15/06/2025- Escludeva che la legittimità dei rapporti a termine potessederivare dalla loro astratta riconducibilità a progetti per losviluppo e l’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna esmentiva altresì che una tale finalità potesse integrare unaragione oggettiva idonea ad escludere l’applicazione dellaclausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, in quanto tale scopo avrebbe potuto essereassicurato in modo più incisivo, da rapporti a tempoindeterminato «ove i contratti siano diretti – come nei casidi specie, rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra iservizi istituzionali – a soddisfare esigenzedell’Amministrazione prive del necessario carattere dellatemporaneità».- Dichiarava su tali basi la nullità dei termini apposti aicontratti di lavoro successivi all’entrata in vigore del d. lgs.n. 165 del 2001 e, confermato il diniego della conversioneper effetto del divieto sancito dall’art. 36 del medesimo d.lgs., riconosceva a titolo risarcitorio gli importi già sopramenzionati, da essa attribuiti facendo applicazione dell’art.32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 illo tempore vigente.Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione inmisura di un terzo, per effetto della parziale soccombenzadei ricorrenti, stante il rigetto della domanda di conversionea tempo indeterminato dei rapporti, condannando il Comuneal pagamento in favore delle controparti dei restanti dueterzi, di cui procedeva alla liquidazione dando atto di fareriferimento alle tariffe proprie delle cause di valoreindeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi,Numero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025con riduzione del 30 % per la medesimezza delle questiNoumneir o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025di diritto comuni a più persone patrocinate dallo stessodifensore.- Per la cassazione di tale decisione ricorreva il Comune diSassari, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cuihanno resistito gli originari istanti i quali a loro volta hannoproposto un autonomo e successivo ricorso per cassazione,con tre motivi, cui ha opposto difese il Comune di Sassari,con controricorso.- Il Comune di Sassari ha infine depositato memoria inentrambi i giudizi.- All’adunanza camerale del 3 aprile 2025 il giudizioconseguente al ricorso introdotto dai lavoratori (N.R.G.16222/2024) è stato preliminarmente riunito al ricorsoproposto dal Comune di Sassari (N.R.G. 13283/2024) edentrambi sono stati decisi nei termini che seguono.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va precisato che, in presenza di altraimpugnazione già pendente avverso la medesima sentenza,il ricorso per cassazione successivo si converte, con lariunione al principale, in ricorso incidentale (Cass. 13dicembre 2011, n. 26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221),senza che nel caso di specie si ponga questione alcuna ditempestività, essendo anche il ricorso successivointervenuto nei termini propri di impugnazione ed anche nelrispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt.370 e 371 c.p.c..- 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia laviolazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., per non avere la Corte d’Appello ottemperato aiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte nNeulmleer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025ordinanze di cassazione con rinvio.- Il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenzaimpugnata fosse mancato il vaglio della fattispecie concretaalla luce di tutti gli elementi rilevanti al fine di verificarne lasussumibilità nella fattispecie astratta prevista dallegislatore regionale ed al fine di valutare correttamentel’abusività o meno dei contratti stipulati.- In particolare, si legge nel motivo, la Corte territoriale avevaomesso di verificare in concreto se i contratti di lavoroprevedessero lo svolgimento di attività corrispondenti aiprogetti comunali approvati, nonché il fatto di essersistipulati i contratti all’esito di apposite selezioni indetteannualmente da Centri per l’impiego, sulla base dei requisitidi disagio sociale volta a volta individuati e prescegliendosicoloro che, pur se ripetutamente, si erano collocati inposizione utile nelle graduatorie, trascurandosi infine che icontratti conclusi fossero di tipo privatistico e che ilavoratori non fossero stati assunti per sostituire il personaledi ruolo.- Nella censura si precisa come non potesse ritenersisufficiente la mera verifica del solo numero di contrattiintercorsi con ciascun lavoratore o delle mansioni in essiindicate, così come l’affermazione che si trattava delletutto semplicistica nel senso dell’illegittimità per essere queirapporti destinati a soddisfare esigenze permanenti e stabilidell’ente. Viceversa, un corretto esame della fattispecieavrebbe fatto concludere che le prestazioni di giardiniere,autista e manutentore rese erano indispensabili per losvolgimento delle attività previste nei progetti comunaliNumero registro generale 13283/2024annualmente approvati, i quali necessariamente, per Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025disposto della legislazione regionale che ne giustificavaData pubblicazione 15/06/2025l’adozione, dovevano rispondere ad attività istituzionalidell’ente finalizzate alla realizzazione, manutenzione egestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità ealla promozione o sostegno di progetti occupazionaliconnessi al migliore utilizzo delle risorse locali.- 2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che è individuatonell’avvenuto compimento dell’iter proceduralepropedeutico alla stipulazione dei contratti di lavoro atermine quale prevista dalla legge della Regione Sardegnan. 11 del 1988 e quindi attraverso l’adozione di progetticomunali annuali, le successive selezioni e la stipulazionedei contratti di tipo privatistico.- 3. Il terzo motivo – formulato in via subordinata – assumela violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dellaclausola 2 della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), peravere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che icontratti di lavoro oggetto di causa rientrassero nel campodi applicazione di essa, nonostante si trattasse di rapportidefiniti nel quadro di un programma specifico di formazionee inserimento lavorativo finanziato con risorse pubbliche.- 4. Infine, ancora in via ulteriormente subordinata, con ilquarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e della clausola n. 5lett. a) della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudiceerroneamente ritenuto che i contratti in questione nonpotessero rientrare tra le ipotesi per le quali è ammesso ilricorso al lavoro a tempo determinato, non essendo statiNumero registro generale 13283/2024essi destinati a soddisfare esigenze permanenti e durevoli Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025dell’ente e risultando pienamente corrispondenti allaData pubblicazione 15/06/2025fattispecie delineata dalla legge regionale n. 11 del 1988.- 5. I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamentesecondo l’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche aprescindere dai nessi di subordinazione impostati nel ricorsoper cassazione, data la stretta connessione tra i vari profiliposti a base dell’impugnazione.- Va premesso il richiamo ai principi sanciti dalle ordinanzerescindenti, ovverosia da Cass. 28 giugno 2022 n. 20717(Carta), n. 20718 ([OSCURATO:PERSONA]) e n. 20678 (Sanna), sulla cuibase si deve definire il contenzioso.- Esse hanno delineato i seguenti punti fermi, in estremasintesi riconducibili al fatto che:- a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va intesa, indoverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e lenorme fondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art.117 della Costituzione) e del diritto dell’Unione Europea (sulpiano della stipula a tempo indeterminato come formacomune dei rapporti di lavoro), nel senso che l’adozione di“specifici progetti” sulla base della citata disciplina regionaledeve essere coordinata con il rispetto della regola dicausalità e temporaneità delle esigenze imposte ai contrattia termine dalla normativa statale all’epoca vigente, al finedi assicurare l’osservanza dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001, con verifica da effettuarein concreto e non per la sola astratta riconducibilità deicontratti ai menzionati progetti;- b) l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragioneoggettiva rilevante al fine di impedire, ai sensi della clausolaNumero registro generale 13283/20245, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/20251999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutela avverso laData pubblicazione 15/06/2025reiterazione abusiva di contratti a termine, in quanto lefinalità di politica sociale in tanto possono esserevalorizzate, in quanto siano perseguite con il rispetto delleregole poste dall’ordinamento interno, in coerenza con ildiritto dell’Unione, al fine di evitare l’abuso nellacontrattazione a termine e quindi – nel caso di specie esecondo il regime interno vigente – attraverso il rispettodella disciplina sulla causale e ciò perché in realtà, quelmedesimo fine potrebbe essere assicurato, in modo ancorapiù incisivo, mediante l’instaurazione di rapporti a tempoindeterminato;- c) solo l’effettiva ricorrenza di fattispecie riportabili allaclausola 2 paragrafo 2 (esigenze di “formazioneprofessionale iniziale e di apprendistato o ricorrenza“programmi specifici di formazione”) possono consentireagli Stati membri – nei corrispondenti casi - di non applicarel’[OSCURATO:PERSONA], con verifica da effettuarsi in concreto,rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti, onde evitarel’esclusione del diritto dell’Unione.- La sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti qualisopra riepilogati al punto 1 dello storico di lite, haevidenziato che:- a) «la sola giustificazione inserita» nei contratti tra le partiera la «dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, rubricato “Progetticomunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” e si riferisseappunto a siffatti progetti»;- b) il rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dellaregola di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 «non puòNumero registro generale 13283/2024discendere esclusivamente» dalla riconducibilità dei rapporti Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazione finanziati dallaData pubblicazione 15/06/2025Regione Sardegna», ciò non integrando «il concetto diragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva dicarattere temporaneo o eccezionale»;- c) per identiche ragioni non ricorreva un obiettivo idoneo adintegrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi dellaclausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delletutele avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine;- nel caso di specie i contratti erano viceversa diretti«rientrando il trasporto scolastico e più in generale pubblico,le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra i serviziistituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità».- 5.1. Ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va dettoche la sentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (ilterzo) con il quale si prospetta ancora la possibilità che icontratti si sottraggano alla disciplina eurounitaria ed alladeclinazione di essa nell’ordinamento interno di cui al d. lgs.n. 368 del 2001 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, per essereessi motivati da esigenze di formazione o inserimento allavoro di cui all’art. 2, paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA].- La sentenza ha infatti evidenziato, ponendosi pienamentenel solco delle pronunce rescindenti (v. supra, punto 4 lett.c) e del diritto eurounitario come inteso dalla Corte diGiustizia (Corte di Giustizia 11 dicembre 2019, Città diVerviers), che la «sola» giustificazione inserita nei contrattifosse il richiamo alla legge regionale ed alla merafinalizzazione all’occupazione.- Nulla è stato accertato su scopi di formazione ed anche ilmotivo di ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopiNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025formativi, fa leva sull’esigenza di alleviare lo stato di disaNgumioer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025di soggetti disoccupati, che è cosa diversa, e sulla pubblicautilità delle opere e dei servizi cui i lavoratori venivanoaddetti, che è in sé inconferente sotto il profilo qui in esame.- Si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleformative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebberogiustificare la deroga, senza contare che il discorrere discopi formativi rispetto a contratti più volte reiterati nelcorso di diversi anni è in sé manifestamente contraddittorio.- Non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comunenon è impostato nei termini di inesistenza o apparenza dellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), non può poi comunquedirsi che sia mancato l’accertamento dell’assenza di validecausali nel senso preteso dalle sentenze rescindenti eriepilogato sopra al punto 5 lett. a).- La sentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idoneeragioni giustificative della temporaneità dei diversi contratti,va intesa nel senso – espressamente affermato – che lecausali erano «prive» di tali connotazioni per riguardare iltrasporto scolastico, le manutenzioni e la cura del verdepubblico quali servizi «istituzionali», con ciò evidentementeintendendosi non tanto lo scontato riferirsi ad utilitàdell’ente in quanto gestore di quei settori, quanto ilrispondere essi ad esigenze non transitorie, ma stabili dellaP.A. di riferimento.- Del resto - non senza dimenticare il principio generale percui, stante la natura eccezionale del rapporto di lavoro atempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato,è a carico del datore l’onere non solo di specificare la causalema anche di provare la legittimità del termine (v. già Cass.27 gennaio 2011, n. 1931, poi sempre confermata e in temaNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025di lavoro privato, ma con principi che non vi è ragione di nNuomner o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025applicare nel discorrere sull’applicazione della medesimanorma in ambito di pubblico impiego privatizzato) – non sipuò non osservare che ancora nel ricorso per cassazione ilComune continua a fare riferimento agli specifici progetti dicui alla legge regionale, senza indicare in modo esatto, masolo con formule generiche, quali fossero le causali in ipotesirealmente temporanee che giustificassero il ricorso alavoratori a termine ed in particolare quali fosserospecificamente le opere o i servizi indicati dai progettipresentati.- Così come analogamente sterili sono i richiami, sempre delprimo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie,alla stipula di contratti privatistici – profili tutti in séirrilevanti quanto al connotato della temporaneità inconcreto delle esigenze - come anche all’assenza di ragionisostitutive, in quanto anche quest’ultimo profilo nonsignifica necessariamente che le assunzioni andassero asopperire a necessità non temporanee dell’ente.- Ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, mava parimenti detto che sono prive di pregio anche lededuzioni sub specie di omesso esame di fatto decisivo dicui al secondo motivo, ove il richiamo al rispetto delleprocedure di cui alla legge regionale non ha alcun rilievorispetto al profilo sostanziale dell’esplicitazione ed esistenzadi una causale temporanea delle assunzioni.- Per quanto precisato nelle ordinanze rescindenti (suprapunto 5 lett. b) va da sé che, in assenza di una causalegiustificativa delle assunzioni a termine e quindidell’osservanza di una delle regole che il legislatore internoratione temporis aveva posto onde evitare il ricorso abusivoNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025a tale forma contrattuale, anche sotto il profilo dNeulmlaer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025successiva reiterazione per analoghe esigenze, non si puòin alcun modo parlare di ragioni obiettive correlateall’intento di favorire l’occupazione, come si è detto ben piùtutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato e ciòcomporta il rigetto anche del quarto motivo.- Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato.- 6. Il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo delgiudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché la violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).- Il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbiacompensato per un terzo le spese dell’intero processo,condannando il Comune a rifondere ai lavoratori i restantidue terzi e ciò sull’assunto di una parziale soccombenza diquesti ultimi, per essersi visti rigettare la domanda diconversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine;- secondo i lavoratori la decisione sarebbe errata, perviolazione del principio di soccombenza, in quanto nelgiudizio di rinvio la domanda di conversione non era statapiù proposta e quindi il Comune aveva visto integralmentedisattendere le proprie ragioni, così come non poteva dirsiche il tema della conversione fosse stato coinvolto dalgiudizio di cassazione.- 6.1. Il motivo è infondato.- È pacifico che la domanda di conversione fosse stataproposta in primo e secondo grado, ove le pretese deilavoratori erano state integralmente rigettate ed il tema delgiudizio di legittimità, per come emerge dalle pronunceNumero registro generale 13283/2024rescindenti, era quello pregiudiziale della legittimità o meno Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025dei termini apposti ai contratti.Data pubblicazione 15/06/2025- È dunque improprio parlare di mancata riproposizione,davanti alla S.C., della domanda di conversione, in quantoquest’ultima riguardava semmai gli effetti di quelle nullità,che erano consequenziali a quanto fosse stato poi deciso insede di legittimità.- Ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio la domanda nonsia stata più avanzata e che tuttavia la Corte d’Appello, inalmeno due passaggi motivazionali, ovverosia quando harichiamato il divieto di conversione sancito dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e quando ha deciso sulle spese, neabbia valutato l’infondatezza.- Ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamenteproposte.- Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali,il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa ancheper provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi delgiudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, inrelazione all'esito finale della lite, può legittimamentepervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare laparte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,complessivamente soccombente - al rimborso delle stessein favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022,32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).Numero registro generale 13283/2024- La Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025rispetto all’intero processo, la parziale soccombenza deiData pubblicazione 15/06/2025lavoratori e correttamente, valutandone la portata in misuraminoritaria rispetto ai capi di domanda accolti, ha dispostosolo la compensazione in misura di un terzo, condannandoil Comune, in quanto maggiormente soccombente sulmerito, al pagamento dei restanti due terzi alle partivittoriose.- 7. Il secondo motivo del ricorso successivo/incidentaledenuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 4del D.M. n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sulpresupposto che la Corte territoriale, nel liquidare le spese,ha applicato la riduzione del 30 % per l’avere il medesimodifensore affrontato le stesse questioni di fatto e di dirittorispetto alla pluralità di parti da lui difese, nonostante lecause fossero state separatamente introdotte e cosìcondotte fino alla fase di rinvio, ove esse erano state poiriunite in sede decisionale.- La definizione del motivo impone una più ampia disaminacomplessiva del tema.- È principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C.,quello per cui non è sindacabile in sede di legittimità ladeterminazione dei compensi da rimborsare alla contropartevittoriosa allorquando non siano violati i minimi ed i massimidella tariffa vigente.- Ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri diliquidazione attraverso il principio per cui «ladeterminazione degli onorari di avvocato costituisceesercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, nonrichiede specifica motivazione e non può formare oggetto diNumero registro generale 13283/2024sindacato in sede di legittimità» (Cass. 23 maggio 2002, n. Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/20257527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583, quest'ultima conData pubblicazione 15/06/2025riferimento anche all'attività stragiudiziale; Cass. 9 ottobre2015, n. 20289).- A seguire, Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 ha ritenuto, conriferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «la disciplinasecondo cui i parametri specifici per la determinazione delcompenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabellaA va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionaledel giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non èsoggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pursempre a parametri fissati dalla tabella, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice medesimodecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che sianocontrollabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella"di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura».- Analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversitàdel testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in taleambito, «l'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto asindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni chegiustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. 13luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198,nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 eCass. 20 dicembre 2024, n. 33642).Numero registro generale 13283/2024- Quest’ultimo indirizzo va qui confermato in quanto l’art. 4, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025co. 1 del D.M. n. 55 del 2014 – pur dopo la limitazione delData pubblicazione 15/06/2025“di regola” ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totaleeliminazione (D.M. 147/2022) - muove dai parametri”medi”, di cui assume che il giudice «tiene conto», maimmediatamente fissa un aumento (ora) fino al 50 % ed unariduzione non oltre il 50 per cento, così ponendo, pur senzariproporre la dizione («di regola») di cui al precedente art.11 d.m. n. 140 del 2012, un analogo criterio elastico entrocui devono muoversi le liquidazioni giudiziali dei compensi.- Ciò in un contesto in cui si è altresì chiarito, coerentementecon il senso della citata disposizione tariffaria (il “tieneconto”) che in tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamentonormativo un vincolo alla determinazione secondo i valorimedi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare ilcompenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31gennaio 2017, n. 2386; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass.20 dicembre 2024, n. 33642).- Vale dunque in pieno il principio icasticamente già ribaditoda Cass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «ladeterminazione in concreto della misura del compenso perprestazioni professionali di avvocato è rimessaesclusivamente al prudente apprezzamento del giudice dimerito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26ottobre 1968, n. 3589)».- A tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con ildato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione– parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizionella liquidazione delle spese non attiene all’ambito deglierrores in procedendo, ma degli errores in iudicando (Cass.Numero registro generale 13283/202429 ottobre 2014, n. 22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025che a propria volta si rende coerente con la regola diData pubblicazione 15/06/2025insindacabilità della misura di tale liquidazione se essa siponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, perla lineare considerazione che, in tanto si può ritenererealizzata una violazione della legge sostanziale, in quantosiano superati quei limiti e non altrimenti.- Ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanza dell’errorenella determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio2004, n. 2626), ma vale anche rispetto ad errorimotivazionali che non superino quei limiti, non potendosi atali errori attribuire effetti superiori a quelli che avrebbe unatotale carenza di motivazione.- Detto altrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione dellamotivazione non rilevano, se non quando si accompagninoad una violazione certa della regola sostanziale elastica diindividuazione tra i minimi ed i massimi, anche perché lafissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecnici esposti,ha ad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui simanifesta la decisione.- 7.1. Poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze.- La giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidatanel senso che, partire dalle modifiche apportate al D.M. n.55 del 2014 dal D.M. 37/2018, i minimi di tariffa sonoassolutamente inderogabili in quanto le riduzioni sui valorimedi possono operare «in ogni caso non oltre il 50 percento» (Cass. 13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass. 20ottobre 2023, n. 19184).- Viceversa, restano derogabili i massimi di tariffa, ma,secondo quanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n.Numero registro generale 13283/202412537 e poi da Cass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025base di specifica motivazione. In quest’ultimo caso laData pubblicazione 15/06/2025motivazione assume dunque portata sostanziale, perchénecessaria al superamento della regola e dunque la suamancanza o la sua manifesta irrazionalità possono viziare ladecisione.- 7.2. In questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dalrilievo da attribuire alle riduzioni (art. 4, co. 4, cit.) ed agliaumenti (art. 4, co. 2, cit.) che possono intervenire inragione della difesa di pluralità di parti e\o dell’esserecoinvolte questioni comuni a più contendenti patrocinati dalmedesimo difensore.- Quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilitàdei minimi esclude certamente che, attraverso esse, sipossa scendere al di sotto di tali minimi per effettodell’applicazione di un siffatto criterio.- Quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, co. 2, delD.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022,nel senso che per essi non è più riproposta la dizione per cuiessi potrebbero essere attuati “di regola”. Ciò non va peròinteso nel senso di una riduzione della discrezionalità, ma diun suo ampliamento, ma pur sempre entro un elasticopercentuale prefissato dalla tariffa (30 per cento, fino a unmassimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ognisoggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta),sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia dariportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio percui la liquidazione entro i margini di tariffa non necessita dimotivazione (v. supra, punto 13).- Pertanto, l’applicazione o meno di quegli aumenti non puòessere censurata in sede di legittimità.Numero registro generale 13283/2024- Ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025n. 31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14Data pubblicazione 15/06/2025gennaio 2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024,n. 376; Cass. 13 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato chenon possa esservi sindacato rispetto agli aumenti praticatiai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.M. citato. Ciò sul presuppostoche solo l’aumento al di fuori dei parametri massimi di tariffaimporrebbe la motivazione, proprio per essere di «ampiezzaindiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e per riguardare«casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.), qualein sé solo non è certamente quello della difesa in caso dipluralità di parti munite di analoga posizione processuale.- Ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dallatariffa per il caso della difesa di o contro una pluralità di parti(art. 4, co. 2 del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabiliperché si basano su parametri esplicitati nella tariffa,secondo una logica da ricostruire nel senso che quanto vienestabilito dal giudice sulla base di regole dettate dalla tariffanon è viziato anche qualora manchi una specificamotivazione, mentre quanto è liberamente definibile senzaparametri prefissati va invece munito di motivazione.- La conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti– l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, co.2 per la difesa di una pluralità di parti non comporta in sévizio della sentenza impugnata, se non siano violati i minimi(in caso di mancata applicazione) o i massimi (in caso diapplicazione).- Principio che del resto è insito anche nella motivazione diCass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – conriferimento alla riduzione, ma con ragionamento che valeappieno per l’aumento – si afferma che il corrispondenteNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025potere «ha natura discrezionale, sicché il suo mancNautmoer o di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.10/1/2017, n. 269; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005,n. 8084, in motivazione; Cass. 03/07/2003, n. 10532)».- Va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimidi tariffa riguarda solo le cause riguardanti soggetticaratterizzati dalla «stessa posizione processuale» (art. 4,co. 2 e co. 4 citt.) e non evidentemente il diverso caso in cuil’autonomia di tali posizioni comporta necessariamenteseparatezza di liquidazioni (v. anche Cass. 6 giugno 2022,n. 18047).- 7.3. Applicando al caso di specie i menzionati principi, nederiva che il secondo motivo va disatteso.- È corretta la difesa in esso contenuta secondo cui lariduzione ai sensi dell’art. 4, co. 4 non può operare nelle fasiin cui i giudizi erano separati, per l’inevitabile autonomiadelle posizioni giuridiche e processuali dei diversicontendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.). Tuttavia, stantela menzionata irrilevanza della motivazione, non essendodimostrata e neppure addotta come tale l’avvenutacomplessiva violazione dei minimi assoluti di tariffa, lacensura intercetta in sostanza un profilo non censurabile insede di legittimità.- Il che comporta l’inammissibilità del terzo motivo del ricorsosuccessivo/incidentale con il quale i lavoratori ricorrentidenunciano il vizio di motivazione in ordine alla mancataapplicazione dell’aumento del 30% del compenso unicodovuto all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessaposizione processuale, secondo quanto previsto dall’art. 4,comma 2, del D.M. n. 55/2014, che assumono presupporreNumero registro generale 13283/2024da parte del giudice del merito un obbligo di motivazione in Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025ordine al non essersi avvalso della facoltà ivi prevista.Data pubblicazione 15/06/2025- 8. In via conclusiva entrambi i ricorsi devono essererigettati. La soccombenza reciproca giustifica lacompensazione integrale tra le parti delle spese di questogiudizio di cassazione conseguente alla fase di rinvio. P.Q.MLa Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta entrambi ecompensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale e deiricorrenti successivi/incidentali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per irispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.4.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 13283/2024Numero sezionale 1776/2025Numero di raccolta generale 15960/2025Data pubblicazione 15/06/2025Numero registro generale 19154/2025Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 8712/2026Data pubblicazione 08/04/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CORREZIONEERRORESEZIONE LAVOROMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19154/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19154-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N. 13283-2024 e R.G.N. 16222-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],583 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 19154/2025per la correzione della ordinanza n. 15960/2025 della CORTEN umero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 8712/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/06/2025Data pubblicazione 08/04/2026R.G.N. 13283/2024 e 16222/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- I ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza diquesta Corte n. 15960/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta della sospensione della sentenza dellaCorte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimentodel danno, richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con i lavoratori. Sostengono che per mero erroremateriale non si sia provveduto su tali spese, essendosi questaCorte pronunciata solo sul ricorso principale e su quelloincidentale, con compensazione integrale delle spese delgiudizio di cassazione giustificata da reciproca soccombenza.- I ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanzaRAGIONI DELLA DECISIONE- Il ricorso non è fondato.- La regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudiziocome pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindianche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche tale fase incidentale (ancorché svoltasiinnanzi alla Corte d’Appello).- Come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l’ordinanza emessa, exart. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzionedella sentenza d’appello non deve contenere la liquidazione delleNumero registro generale 19154/2025Numero sezionale 583/2026spese, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudNiuzmioer o ddi ir accolta generale 8712/2026Data pubblicazione 08/04/2026cassazione e di fronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazionespetta alla Corte di Cassazione, nell’ambito di quella delle spesedel giudizio di legittimità e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio dellasoccombenza, riferito all’esito finale del giudizio (cfr. Cass. n.20893/2025).- Nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionalecomplessivo che la disposta compensazione delle spese inragione della reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quella della fase incidentale, in quantol’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espressoriferimento alla stessa.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (cfr. Cass. S.U. n 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativae non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonessendo configurabile in alcun caso una situazione disoccombenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c., neppurenell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, opponga resistenza all’istanza.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.