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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 00083/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria del primo giudice di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Auria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto gr. 17,19 lordi di cocaina (fatto del 5.10.2020).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

L'unico motivo dedotto non considera che la motivazione della sentenza impugnata non ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenendo conto principalmente dell'assorbente valenza attribuita al dato ponderale e al principio attivo dello stupefacente in sequestro (cocaina pura per gr. 10,19 netti), tali da consentire il confezionamento di ben 76,8 dosi medie giornaliere, ad inequivoca espressione di una condotta non qualificabile come di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Rv. 248112).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria del primo giudice di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Auria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto gr. 17,19 lordi di cocaina (fatto del 5.10.2020). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'unico motivo dedotto non considera che la motivazione della sentenza impugnata non ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenendo conto principalmente dell'assorbente valenza attribuita al dato ponderale e al principio attivo dello stupefacente in sequestro (cocaina pura per gr. 10,19 netti), tali da consentire il confezionamento di ben 76,8 dosi medie giornaliere, ad inequivoca espressione di una condotta non qualificabile come di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Rv. 248112). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 00083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris