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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47021/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, e dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di tre anni di reclusione, in ordine al reato di cui all'art.416 cod. pen., contestato con l'aggravante di cui all'art. 7 L.n.203 del 1991 (capo A), per aver partecipato ad un'associazione criminale finalizzata allo svolgimento di attività abusiva di gioco e scommesse, alla realizzazione di reati tributari, di trasferimento fraudolento di valori e di riciclaggio, anche avvalendosi di società estere dotate di licenze governative per lo svolgimento di attività di gioco e scommesse, e finalizzata ad agevolare le attività della 'ndrangheta e di altre organizzazioni criminali che, con metodo mafioso, imponevano la distribuzione commerciale dei brand fidelizzati all'associazione e garantivano il rispetto dei patti illeciti.

I reati contestati, di cui al capo L), relativo alla violazione dell'art. 4 commi 1 e 4 bis della L. n.401 del 1989, e di cui al capo K), relativo alla truffa ai danni dello Stato, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato associativo.

In particolare, il ricorrente si duole della carenza degli elementi costituitivi, di natura oggettiva e soggettiva, del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere, non essendo in alcun modo comprovata la affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo ad una associazione criminosa.

Il ricorrente rappresenta di essere stato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società di diritto maltese che, lecitamente, in quanto dotata di concessione governativa, svolgeva, per il tramite dei centri di trasmissione dati (CTD) collocati in Italia, attività di gioco e scommesse sia on line che da banco.

I giudici di merito hanno affermato la responsabilità sulla base della immotivata equiparazione della appartenenza alla associazione criminale all'appartenenza agli organici della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., desumendo l'affectio dal fatto che il ricorrente intesseva rapporti con collaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA], e con soggetti apicali di detta società, quali il Lagrotteria, a Malta, e il [OSCURATO:PERSONA], in Italia.

In tal senso, il legame del ricorrente con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, vicino alle cosche della 'ndrangheta, è giustificato dal fatto che entrambi, per un breve periodo che va dal 2009 al 2010, hanno prestato attività presso la [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente osserva inoltre che vi è un improprio accostamento tra società sprovviste di concessione, quali la Betunik, e società perfettamente abilitate a svolgere attività di gioco e scommessa sia on line che da banco, quali, appunto, la [OSCURATO:SOCIETA].

Evidenzia l'evoluzione giurisprudenziale e normativa della materia relativa allo svolgimento di attività di gioco e scommesse da parte dei CTD per conto di bookmaker stranieri, discriminati dalla normativa italiana, ripercorrendo le tappe delle più importanti pronunce della Corte Europea.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce travisamento delle prove e vizio della motivazione in ordine alla configurazione della aggravante della agevolazione mafiosa per carenza dell'elemento soggettivo.

La consapevolezza di fornire un apporto agevolatore all'associazione mafiosa è stata affermata dal giudice sulla base di due soli elementi: la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], e l' interessamento manifestato in occasione del sequestro dei proventi dell'attività di gioco della [OSCURATO:SOCIETA] per oltre 200.000,00 euro in contanti, avvenuto in data 10/11/2010 a seguito di perquisizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del Lagrotteria, che aveva il compito di ritirare il denaro incassato presso i CTD.

In quell'occasione, il Tripodi, che si era messo in contatto telefonico con lo Scarabello allo scopo di fornirgli un aiuto e, in tale momento di fibrillazione, avrebbe contattato e poi incontrato [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan mafioso facente capo alla famiglia Tegano.

La Corte non ha tenuto in debita considerazione il fatto che tale episodio, unico ed isolato, non comprova né una stabile partecipazione alla associazione criminosa né la finalità di agevolare le cosche della ndrangheta.

Infatti il Tripodi era stato incaricato dal Lagrotteria di interessarsi del sequestro di tale ingente somma di denaro; egli si era limitato ad effettuare qualche telefonata, tra cui una all'avvocato; inoltre, nell'informativa della DIA di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla perquisizione dello Scarabello e al sequestro di quasi 200.00,00 euro tra contanti ed assegni, non vi è alcuna menzione della telefonata che sarebbe intercorsa tra il Tripodi e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono riferite le telefonate intercorse tra il Tripodi e il Lagrotteria e tra il Tripodi e lo Scarabello.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. 3, n. 8570 del 14/01/2003, Rv. 223469; Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il processo a carico del Tripodi costituisce uno stralcio di quello principale, ormai definito con sentenza di condanna irrevocabile, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 25/03/2021, a carico di numerosi soggetti, alcuni dei quali indicati anche nell'imputazione sub A), concernente la partecipazione a due fattispecie associative, l'una di carattere semplice, finalizzata alla commissione - attraverso la gestione illecita di imprese operative in Itala e all'estero- di una pluralità di delitti di esercizio abusivo di giochi e scommesse, di omessa dichiarazione dei redditi e Iva, di truffa aggravata ai danni dello Stato, di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, operante dal 2010 al 2015; l'altra di tipo mafioso, accertata come attiva fino al 2014, guidata da [OSCURATO:PERSONA], ed operante in modo funzionale agli interessi della ‘ndrangheta, mediante la sponsorizzazione dei brand gestiti dall'associazione semplice.

La Corte territoriale ha precisato che il procedimento odierno riproduce le medesime risultanze probatorie del suddetto procedimento, ormai definito con sentenza irrevocabile, poste a fondamento dell'imputazione inerente al reato associativo e corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio che, subito dopo l'esecuzione delle misure cautelari, aveva intrapreso un rapporto di collaborazione con la giustizia.

Si precisa che la Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni di condanna della sentenza appellata, richiamando quanto affermato dai giudici di merito in ordine al concreto accertamento delle modalità di gestione dell'attività di gioco e scommesse effettivamente svolta da numerosi CTD sparsi in tutta Italia.

Il giudice a quo ha affermato che tutti i soggetti indicati nel capo A), erano impegnati nell'attività di gioco e scommesse mediante la gestione di CTD che non si limitavano alla trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti italiani all'allibratore estero, svolgendo direttamente e in proprio attività di gioco e scommesse.

Infatti tali centri di trasmissione dati gestivano conti paralleli ed autonomi ove effettuavano compensazioni periodiche delle poste di dare ed avere, a seconda delle vincite accumulate dalla clientela, gestivano fidi, raccoglievano scommesse e giochi direttamente riferibili al singolo gestore, ripartivano i profitti, sfruttando l'applicazione della normativa fiscale vigente nel territorio maltese e la conseguente esclusione del prelievo tributario italiano in applicazione del divieto di doppia imposizione.

Tali centri di raccolta non svolgevano una funzione di mera trasmissione dei dati e di agevolazione del contatto commerciale fra il cliente e la società estera, ma svolgevano in modo diretto ed autonomo attività di gioco e scommesse, raccogliendo danaro, gestendo propri fidi bancari, pagando le vincite e producendo profitti direttamente riferibili ai medesimi gestori dei centri.

Il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta e l'allibratore straniero - secondo il giudice a quo - costituiva, quindi, una mera occasione della condotta illecita da riferirsi esclusivamente all'operatore che raccoglie le scommesse.

Il giudice a quo ha, quindi, affermato che l'operatività aziendale delle imprese con sede in Malta, sebbene munite di concessione e licenza italiana, occultasse l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, in quanto i partecipi dell'associazione si avvalevano della società estera e occultavano la loro vera attività di gioco e scommesse abusiva dietro la società estera, non rilevando, nel caso di specie, le questioni sollevate dalla difesa relativamente all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esercizio organizzato delle scommesse, né la sussistenza - come nel caso della società [OSCURATO:SOCIETA] - di una concessione governativa e licenza italiana.

Al riguardo, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e di raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4 bis della 1.401/1989, qualora il rapporto intercorrente tra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore estero costituisca una mera occasione di svolgimento dell'attività illecita, imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse (Sez.3, n.53329 del 16/07/2018, Rv. 275179).

Ne segue che, con riferimento a tali fattispecie, ove gli agenti non si siano limitati alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, non assume rilevanza il profilo discriminatorio nella partecipazione dell'allibratore estero alle gare di cui si duole il ricorrente, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo si polarizzano direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, Rv. 271977).

Sicché, le argomentazioni difensive in ordine alla legittimità dell'operato dell'allibratore estero [OSCURATO:SOCIETA], abilitato allo svolgimento di attività di gioco e scommesse sia on line che da banco, non sono pertinenti.

La Corte territoriale ha anche ricostruito la struttura commerciale della associazione criminosa, costituita da una rete di centri di trasmissione dati collegati tra loro ed organizzati in modo gerarchico e piramidale.

A capo di una delle articolazioni dell' organizzazione criminale vi erano [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava all'estero, a Malta, ove aveva stabilito la sede operativa deputata allo sviluppo dell'aspetto tecnico informatico, e [OSCURATO:PERSONA], il quale svolgeva le mansioni di supervisore dell'organizzazione in Italia, operando sul territorio nazionale.

Tale rete commerciale, costituita dai vari centri di trasmissione dati, era partecipata anche da appartenenti alle cosche della ‘ndrangheta, i quali si avvalevano del metodo mafioso per indurre, anche attraverso la semplice evocazione del clan di ndrangheta, i titolari dei centri di scommesse ad installare i software e i sistemi informatici necessari per consentire ai clienti di effettuare scommesse sui siti gestiti dall'associazione criminale.

In particolare, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto uomo della 'ndrangheta, vicino alla cosca Tegano, era lo strumento attraverso cui l'associazione mafiosa si infiltrava nel settore dei giochi e delle scommesse.

In 4 v merito ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Gennaro, emerge dalla decisione impugnata che il reclutamento del Tripodi nell'organizzazione derivava da una scelta del Gennaro, essendo il Lagrotteria trasferitosi all'estero.

Pertanto, il Tripodi era uomo di fiducia non solo di Lagrotteria, che gestiva a Malta la società [OSCURATO:SOCIETA], ma anche del Gennaro, che assicurava i contatti con i mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] aveva l'incarico di raccogliere il denaro presso i centri trasmissione dati e di recapitarlo ai soggetti posti ai vertici dell'associazione.

Il ruolo fiduciario di Tripodi è stato confermato anche da [OSCURATO:PERSONA].

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. In ordine alla doglianza concernente l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la suddetta aggravante a prescindere dall'episodio del 10 novembre 2010, cui fa riferimento il ricorrente, e quindi a prescindere da un diretto contatto diretto del Tripodi con il Costantino, esponente delle cosche della 'ndrangheta, sviluppando una ampia e articolata argomentazione in ordine alla centralità del ruolo associativo svolto dal Tripodi nell'associazione e in ordine agli stretti contatti intessuti con i soggetti apicali, in particolare con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Come già detto, [OSCURATO:PERSONA], in quanto vicino alla cosca Tegano, era lo strumento attraverso cui l'associazione mafiosa si infiltrava nel settore dei giochi e delle scommesse; egli stesso ha ammesso di avere contatti diretti con i clan mafiosi e in particolare di avere contatti anche con il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ai vertici della cosca Condello, che garantiva l'infiltrazione di altre cosche calabresi nel settore dei videogiochi e delle scommesse.

Si osserva dunque che, pur mancando, nella sentenza impugnata, un espresso richiamo al contatto telefonico intercorso tra il Tripodi e [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan mafioso, e prescindendo dalla informativa della DIA di [OSCURATO:PERSONA], ove non si sarebbe fatta menzione a tale telefonata, il giudice a quo ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo tipico dell'aggravante della agevolazione mafiosa, desumendo tale sussistenza innanzitutto dagli stretti contatti con [OSCURATO:PERSONA], uomo della 'ndrangheta, di cui era il braccio destro, nonché da una pluralità di elementi dai quali emerge che l'imputato era a conoscenza della provenienza e della destinazione del denaro oggetto di sequestro, della natura illecita dell'intera organizzazione, delle modalità di funzionamento dei centri di trasmissione dati.

In tal senso, il giudice ha richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse con il Lagrotteria, in cui quest'ultimo chiedeva l'invio del denaro raccolto dai centri siciliani; i movimenti della posta pay dell'imputato, ove in un solo mese erano stati movimentati euro 37.000,00; il fatto che il Tripodi, dopo il sequestro degli incassi effettuato il 10 novembre, si era recato a Malta, con [OSCURATO:PERSONA], per incontrarsi con i vertici dell'organizzazione, all'evidente scopo di trovare una soluzione al problema; l'immediato interessamento mostrato nei confronti dello Scarabello nella circostanza in cui era avvenuto il sequestro, mediante lo scambio di telefonate e sms ove Tripodi diceva "vediamo cosa si può fare".

Il giudice a quo ha quindi sottolineato che, in considerazione dell'importanza e della centralità del ruolo assunto dal Tripodi, nonché degli stretti rapporti con il Lagrotteria e con il Gennaro, avvero con i vertici dell'organizzazione, non può revocarsi in dubbio che il Tripodi fosse consapevole della infiltrazione 'ndranghetistica nel settore di operatività dell'organizzazione e che egli fosse pienamente consapevole della finalità di agevolare l'associazione mafiosa perseguita dal compartecipe.

Trattasi di motivazione puntuale, esauriente, saldamente ancorata a precise risultanze processuali e perciò del tutto immune da vizi logico-giuridici.

Peraltro, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è del tutto conforme al dictum di Sez.

U, 19/12/2019, Chioccini, che ha condivisibilmente ritenuto che l'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7 d.

I. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen., che prevede l'aumento di pena allorquando la condotta sia consumata "al fine di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose, abbia natura soggettiva e si applichi al concorrente solo se da lui conosciuta (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01).

La predetta aggravante inerisce, infatti, ai motivi a delinquere, e per questo ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, e dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di tre anni di reclusione, in ordine al reato di cui all'art.416 cod. pen., contestato con l'aggravante di cui all'art. 7 L.n.203 del 1991 (capo A), per aver partecipato ad un'associazione criminale finalizzata allo svolgimento di attività abusiva di gioco e scommesse, alla realizzazione di reati tributari, di trasferimento fraudolento di valori e di riciclaggio, anche avvalendosi di società estere dotate di licenze governative per lo svolgimento di attività di gioco e scommesse, e finalizzata ad agevolare le attività della 'ndrangheta e di altre organizzazioni criminali che, con metodo mafioso, imponevano la distribuzione commerciale dei brand fidelizzati all'associazione e garantivano il rispetto dei patti illeciti. I reati contestati, di cui al capo L), relativo alla violazione dell'art. 4 commi 1 e 4 bis della L. n.401 del 1989, e di cui al capo K), relativo alla truffa ai danni dello Stato, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato associativo. In particolare, il ricorrente si duole della carenza degli elementi costituitivi, di natura oggettiva e soggettiva, del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere, non essendo in alcun modo comprovata la affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di fornire un contributo ad una associazione criminosa. Il ricorrente rappresenta di essere stato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società di diritto maltese che, lecitamente, in quanto dotata di concessione governativa, svolgeva, per il tramite dei centri di trasmissione dati (CTD) collocati in Italia, attività di gioco e scommesse sia on line che da banco. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità sulla base della immotivata equiparazione della appartenenza alla associazione criminale all'appartenenza agli organici della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., desumendo l'affectio dal fatto che il ricorrente intesseva rapporti con collaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA], e con soggetti apicali di detta società, quali il Lagrotteria, a Malta, e il [OSCURATO:PERSONA], in Italia. In tal senso, il legame del ricorrente con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, vicino alle cosche della 'ndrangheta, è giustificato dal fatto che entrambi, per un breve periodo che va dal 2009 al 2010, hanno prestato attività presso la [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente osserva inoltre che vi è un improprio accostamento tra società sprovviste di concessione, quali la Betunik, e società perfettamente abilitate a svolgere attività di gioco e scommessa sia on line che da banco, quali, appunto, la [OSCURATO:SOCIETA]. Evidenzia l'evoluzione giurisprudenziale e normativa della materia relativa allo svolgimento di attività di gioco e scommesse da parte dei CTD per conto di bookmaker stranieri, discriminati dalla normativa italiana, ripercorrendo le tappe delle più importanti pronunce della Corte Europea. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce travisamento delle prove e vizio della motivazione in ordine alla configurazione della aggravante della agevolazione mafiosa per carenza dell'elemento soggettivo. La consapevolezza di fornire un apporto agevolatore all'associazione mafiosa è stata affermata dal giudice sulla base di due soli elementi: la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], e l' interessamento manifestato in occasione del sequestro dei proventi dell'attività di gioco della [OSCURATO:SOCIETA] per oltre 200.000,00 euro in contanti, avvenuto in data 10/11/2010 a seguito di perquisizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del Lagrotteria, che aveva il compito di ritirare il denaro incassato presso i CTD. In quell'occasione, il Tripodi, che si era messo in contatto telefonico con lo Scarabello allo scopo di fornirgli un aiuto e, in tale momento di fibrillazione, avrebbe contattato e poi incontrato [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan mafioso facente capo alla famiglia Tegano. La Corte non ha tenuto in debita considerazione il fatto che tale episodio, unico ed isolato, non comprova né una stabile partecipazione alla associazione criminosa né la finalità di agevolare le cosche della ndrangheta. Infatti il Tripodi era stato incaricato dal Lagrotteria di interessarsi del sequestro di tale ingente somma di denaro; egli si era limitato ad effettuare qualche telefonata, tra cui una all'avvocato; inoltre, nell'informativa della DIA di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla perquisizione dello Scarabello e al sequestro di quasi 200.00,00 euro tra contanti ed assegni, non vi è alcuna menzione della telefonata che sarebbe intercorsa tra il Tripodi e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono riferite le telefonate intercorse tra il Tripodi e il Lagrotteria e tra il Tripodi e lo Scarabello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. 3, n. 8570 del 14/01/2003, Rv. 223469; Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il processo a carico del Tripodi costituisce uno stralcio di quello principale, ormai definito con sentenza di condanna irrevocabile, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 25/03/2021, a carico di numerosi soggetti, alcuni dei quali indicati anche nell'imputazione sub A), concernente la partecipazione a due fattispecie associative, l'una di carattere semplice, finalizzata alla commissione - attraverso la gestione illecita di imprese operative in Itala e all'estero- di una pluralità di delitti di esercizio abusivo di giochi e scommesse, di omessa dichiarazione dei redditi e Iva, di truffa aggravata ai danni dello Stato, di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, operante dal 2010 al 2015; l'altra di tipo mafioso, accertata come attiva fino al 2014, guidata da [OSCURATO:PERSONA], ed operante in modo funzionale agli interessi della ‘ndrangheta, mediante la sponsorizzazione dei brand gestiti dall'associazione semplice. La Corte territoriale ha precisato che il procedimento odierno riproduce le medesime risultanze probatorie del suddetto procedimento, ormai definito con sentenza irrevocabile, poste a fondamento dell'imputazione inerente al reato associativo e corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio che, subito dopo l'esecuzione delle misure cautelari, aveva intrapreso un rapporto di collaborazione con la giustizia. Si precisa che la Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni di condanna della sentenza appellata, richiamando quanto affermato dai giudici di merito in ordine al concreto accertamento delle modalità di gestione dell'attività di gioco e scommesse effettivamente svolta da numerosi CTD sparsi in tutta Italia. Il giudice a quo ha affermato che tutti i soggetti indicati nel capo A), erano impegnati nell'attività di gioco e scommesse mediante la gestione di CTD che non si limitavano alla trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti italiani all'allibratore estero, svolgendo direttamente e in proprio attività di gioco e scommesse. Infatti tali centri di trasmissione dati gestivano conti paralleli ed autonomi ove effettuavano compensazioni periodiche delle poste di dare ed avere, a seconda delle vincite accumulate dalla clientela, gestivano fidi, raccoglievano scommesse e giochi direttamente riferibili al singolo gestore, ripartivano i profitti, sfruttando l'applicazione della normativa fiscale vigente nel territorio maltese e la conseguente esclusione del prelievo tributario italiano in applicazione del divieto di doppia imposizione. Tali centri di raccolta non svolgevano una funzione di mera trasmissione dei dati e di agevolazione del contatto commerciale fra il cliente e la società estera, ma svolgevano in modo diretto ed autonomo attività di gioco e scommesse, raccogliendo danaro, gestendo propri fidi bancari, pagando le vincite e producendo profitti direttamente riferibili ai medesimi gestori dei centri. Il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta e l'allibratore straniero - secondo il giudice a quo - costituiva, quindi, una mera occasione della condotta illecita da riferirsi esclusivamente all'operatore che raccoglie le scommesse. Il giudice a quo ha, quindi, affermato che l'operatività aziendale delle imprese con sede in Malta, sebbene munite di concessione e licenza italiana, occultasse l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, in quanto i partecipi dell'associazione si avvalevano della società estera e occultavano la loro vera attività di gioco e scommesse abusiva dietro la società estera, non rilevando, nel caso di specie, le questioni sollevate dalla difesa relativamente all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esercizio organizzato delle scommesse, né la sussistenza - come nel caso della società [OSCURATO:SOCIETA] - di una concessione governativa e licenza italiana. Al riguardo, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e di raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4 bis della 1.401/1989, qualora il rapporto intercorrente tra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore estero costituisca una mera occasione di svolgimento dell'attività illecita, imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse (Sez.3, n.53329 del 16/07/2018, Rv. 275179). Ne segue che, con riferimento a tali fattispecie, ove gli agenti non si siano limitati alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, non assume rilevanza il profilo discriminatorio nella partecipazione dell'allibratore estero alle gare di cui si duole il ricorrente, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo si polarizzano direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, Rv. 271977). Sicché, le argomentazioni difensive in ordine alla legittimità dell'operato dell'allibratore estero [OSCURATO:SOCIETA], abilitato allo svolgimento di attività di gioco e scommesse sia on line che da banco, non sono pertinenti. La Corte territoriale ha anche ricostruito la struttura commerciale della associazione criminosa, costituita da una rete di centri di trasmissione dati collegati tra loro ed organizzati in modo gerarchico e piramidale. A capo di una delle articolazioni dell' organizzazione criminale vi erano [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava all'estero, a Malta, ove aveva stabilito la sede operativa deputata allo sviluppo dell'aspetto tecnico informatico, e [OSCURATO:PERSONA], il quale svolgeva le mansioni di supervisore dell'organizzazione in Italia, operando sul territorio nazionale. Tale rete commerciale, costituita dai vari centri di trasmissione dati, era partecipata anche da appartenenti alle cosche della ‘ndrangheta, i quali si avvalevano del metodo mafioso per indurre, anche attraverso la semplice evocazione del clan di ndrangheta, i titolari dei centri di scommesse ad installare i software e i sistemi informatici necessari per consentire ai clienti di effettuare scommesse sui siti gestiti dall'associazione criminale. In particolare, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto uomo della 'ndrangheta, vicino alla cosca Tegano, era lo strumento attraverso cui l'associazione mafiosa si infiltrava nel settore dei giochi e delle scommesse. In 4 v merito ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Gennaro, emerge dalla decisione impugnata che il reclutamento del Tripodi nell'organizzazione derivava da una scelta del Gennaro, essendo il Lagrotteria trasferitosi all'estero. Pertanto, il Tripodi era uomo di fiducia non solo di Lagrotteria, che gestiva a Malta la società [OSCURATO:SOCIETA], ma anche del Gennaro, che assicurava i contatti con i mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] aveva l'incarico di raccogliere il denaro presso i centri trasmissione dati e di recapitarlo ai soggetti posti ai vertici dell'associazione. Il ruolo fiduciario di Tripodi è stato confermato anche da [OSCURATO:PERSONA]. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. In ordine alla doglianza concernente l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la suddetta aggravante a prescindere dall'episodio del 10 novembre 2010, cui fa riferimento il ricorrente, e quindi a prescindere da un diretto contatto diretto del Tripodi con il Costantino, esponente delle cosche della 'ndrangheta, sviluppando una ampia e articolata argomentazione in ordine alla centralità del ruolo associativo svolto dal Tripodi nell'associazione e in ordine agli stretti contatti intessuti con i soggetti apicali, in particolare con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Come già detto, [OSCURATO:PERSONA], in quanto vicino alla cosca Tegano, era lo strumento attraverso cui l'associazione mafiosa si infiltrava nel settore dei giochi e delle scommesse; egli stesso ha ammesso di avere contatti diretti con i clan mafiosi e in particolare di avere contatti anche con il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ai vertici della cosca Condello, che garantiva l'infiltrazione di altre cosche calabresi nel settore dei videogiochi e delle scommesse. Si osserva dunque che, pur mancando, nella sentenza impugnata, un espresso richiamo al contatto telefonico intercorso tra il Tripodi e [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan mafioso, e prescindendo dalla informativa della DIA di [OSCURATO:PERSONA], ove non si sarebbe fatta menzione a tale telefonata, il giudice a quo ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo tipico dell'aggravante della agevolazione mafiosa, desumendo tale sussistenza innanzitutto dagli stretti contatti con [OSCURATO:PERSONA], uomo della 'ndrangheta, di cui era il braccio destro, nonché da una pluralità di elementi dai quali emerge che l'imputato era a conoscenza della provenienza e della destinazione del denaro oggetto di sequestro, della natura illecita dell'intera organizzazione, delle modalità di funzionamento dei centri di trasmissione dati. In tal senso, il giudice ha richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse con il Lagrotteria, in cui quest'ultimo chiedeva l'invio del denaro raccolto dai centri siciliani; i movimenti della posta pay dell'imputato, ove in un solo mese erano stati movimentati euro 37.000,00; il fatto che il Tripodi, dopo il sequestro degli incassi effettuato il 10 novembre, si era recato a Malta, con [OSCURATO:PERSONA], per incontrarsi con i vertici dell'organizzazione, all'evidente scopo di trovare una soluzione al problema; l'immediato interessamento mostrato nei confronti dello Scarabello nella circostanza in cui era avvenuto il sequestro, mediante lo scambio di telefonate e sms ove Tripodi diceva "vediamo cosa si può fare". Il giudice a quo ha quindi sottolineato che, in considerazione dell'importanza e della centralità del ruolo assunto dal Tripodi, nonché degli stretti rapporti con il Lagrotteria e con il Gennaro, avvero con i vertici dell'organizzazione, non può revocarsi in dubbio che il Tripodi fosse consapevole della infiltrazione 'ndranghetistica nel settore di operatività dell'organizzazione e che egli fosse pienamente consapevole della finalità di agevolare l'associazione mafiosa perseguita dal compartecipe. Trattasi di motivazione puntuale, esauriente, saldamente ancorata a precise risultanze processuali e perciò del tutto immune da vizi logico-giuridici. Peraltro, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è del tutto conforme al dictum di Sez. U, 19/12/2019, Chioccini, che ha condivisibilmente ritenuto che l'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7 d. I. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen., che prevede l'aumento di pena allorquando la condotta sia consumata "al fine di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose, abbia natura soggettiva e si applichi al concorrente solo se da lui conosciuta (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). La predetta aggravante inerisce, infatti, ai motivi a delinquere, e per questo ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 47021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris