CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 33755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 22/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza cori cui [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato per il reato di calunnia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'interessato. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Si è aggiunto che il ricorso è inammissibile anche quando, come nel caso di specie, è sottoscritto dall'imputato e la firma di questi sia autenticata da un avvocato cassazionista (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022.