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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03117/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 1936-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 1339/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il tribunale l'aveva condannato, insieme alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al pagamento, in favore della RAG s.r.I., della somma di C. 10.800,00, oltre accessori, quale provvigione maturata per l'attività di mediazione svolta da quest'ultima nella compravendita di un immobile.

1.2. La corte, in particolare, ha dichiaratamente condiviso il giudizio espresso sul punto dal giudice di prime cure lì dove aveva accertato, a mezzo di prove orali e documentali e attraverso una corretta ricostruzione dei fatti, l'attività di mediazione svolta dalla RAG ed il conseguente diritto della stessa alla provvigione maturata.

1.3. In effetti, ha osservato la corte, "la precisa e chiara testimonianza" resa da [OSCURATO:PERSONA], che "nella sua qualità di collaboratore dell'Agenzia Immobiliare RAG" aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] nell'immobile oggetto dell'intermediazione, "è documentalmente riscontrata dalle prove documentali e, in particolare, dall'email del 20.10.12 proveniente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso l'intermediazione svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti".

1.4. A tali documenti, "comprovanti l'attività di mediazione svolta dalla RAG" per il tramite del Renna, ha osservato la corte, si aggiungono "le documentate inserzioni pubblicitarie" fatte dalla RAG e da altre società del gruppo, riproducenti sia l'esterno che l'interno della villa in oggetto.

1.5. Dall'email proveniente dal Renna in data 20/12/2012, emerge, poi, in modo visibile "l'indirizzo della società RAG".

1.6. Alle ammissioni stragiudiziali del [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività di mediazione svolta da Renna e alle inserzioni pubblicitarie fatte dalla RAG si affiancano, infine, le dichiarazioni giudiziali rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso del giudizio di primo grado, ha riconosciuto che: - il suo interesse per la villa acquistato era nato dopo aver visto le inserzioni pubblicitarie Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 della RAG; - nel settembre del 2012 aveva visto l'annuncio pubblicitario della vendita di tale immobile sulle vetrine dell'Agenzia Immobiliare RAG sita nel centro commerciale "Giada" ed aveva chiesto informazioni per ottenere un appuntamento con il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

1.7. La corte, quindi, dopo aver affermato che la deposizione del Renna era senz'altro attendibile, "tenuto conto dei significativi e rilevanti riscontri intrinseci ed estrinseci, emersi nel giudizio", a nulla, per contro, rilevando le censure svolte sul punto dall'appellante, se non altro perché la verbalizzazione delle relative dichiarazioni, lì dove risulta che il Renna aveva dichiarato di essere collaboratore della [OSCURATO:PERSONA] anziché della RAG, è "all'evidenza contrassegnata da un lapsus calami" posto che, al contrario, "il rapporto di collaborazione con la società City abitat è del tutto smentito dalle produzioni, nonché inverosimile e mai allegato", ha ritenuto, in definitiva, che, alla luce delle prove raccolte, il mediatore aveva messo in relazione l'acquirente e il venditore in modo e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività da lui svolta.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

2.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.

2.4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda proposta dall'attrice sul decisivo Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 presupposto, rimasto tuttavia indimostrato, della sussistenza di un rapporto di collaborazione tra il Renna e la RAG, laddove, al contrario, il Renna, ascoltato come testimone all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva testualmente dichiarato di essere stato "fino al 2013 ... un collaboratore esterno della [OSCURATO:PERSONA]", escludendo, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, che ha distorto il contenuto della testimonianza, di essere stato collaboratore dell'Agenzia Immobiliare.

3.2. Né è vero, ha proseguito il ricorrente, che il testimone avesse stragiudizialmente informato il [OSCURATO:PERSONA] di lavorare per la RAG, non corrispondendo al vero l'argomento usato dalla corte d'appello secondo cui nella mai/ del 20/10/2012, inviata dal Renna al [OSCURATO:PERSONA], vi fosse in calce l'indirizzo della RAG, emergendo, piuttosto, l'indirizzo PEC dello stesso Renna.

4.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA], aveva messo in relazione l'acquirente e il venditore e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività dalla stessa svolta.

4.2. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

4.3. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

4.4. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.5. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che la società attrice avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver messo in relazione, attraverso un suo collaboratore (ad onta di quanto era stato sul punto erroneamente verbalizzato), l'acquirente e il venditore e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività dalla stessa svolta, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, in quanto volta, appunto, al pagamento della provvigione maturata.

4.6. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass.n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).

4.7. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

4.8. L'apprezzamento delle prove svolta dalla corte d'appello, infine, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece la ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).

10. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1936-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 1339/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il tribunale l'aveva condannato, insieme alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al pagamento, in favore della RAG s.r.I., della somma di C. 10.800,00, oltre accessori, quale provvigione maturata per l'attività di mediazione svolta da quest'ultima nella compravendita di un immobile. 1.2. La corte, in particolare, ha dichiaratamente condiviso il giudizio espresso sul punto dal giudice di prime cure lì dove aveva accertato, a mezzo di prove orali e documentali e attraverso una corretta ricostruzione dei fatti, l'attività di mediazione svolta dalla RAG ed il conseguente diritto della stessa alla provvigione maturata. 1.3. In effetti, ha osservato la corte, "la precisa e chiara testimonianza" resa da [OSCURATO:PERSONA], che "nella sua qualità di collaboratore dell'Agenzia Immobiliare RAG" aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] nell'immobile oggetto dell'intermediazione, "è documentalmente riscontrata dalle prove documentali e, in particolare, dall'email del 20.10.12 proveniente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso l'intermediazione svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti". 1.4. A tali documenti, "comprovanti l'attività di mediazione svolta dalla RAG" per il tramite del Renna, ha osservato la corte, si aggiungono "le documentate inserzioni pubblicitarie" fatte dalla RAG e da altre società del gruppo, riproducenti sia l'esterno che l'interno della villa in oggetto. 1.5. Dall'email proveniente dal Renna in data 20/12/2012, emerge, poi, in modo visibile "l'indirizzo della società RAG". 1.6. Alle ammissioni stragiudiziali del [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività di mediazione svolta da Renna e alle inserzioni pubblicitarie fatte dalla RAG si affiancano, infine, le dichiarazioni giudiziali rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso del giudizio di primo grado, ha riconosciuto che: - il suo interesse per la villa acquistato era nato dopo aver visto le inserzioni pubblicitarie Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 della RAG; - nel settembre del 2012 aveva visto l'annuncio pubblicitario della vendita di tale immobile sulle vetrine dell'Agenzia Immobiliare RAG sita nel centro commerciale "Giada" ed aveva chiesto informazioni per ottenere un appuntamento con il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 1.7. La corte, quindi, dopo aver affermato che la deposizione del Renna era senz'altro attendibile, "tenuto conto dei significativi e rilevanti riscontri intrinseci ed estrinseci, emersi nel giudizio", a nulla, per contro, rilevando le censure svolte sul punto dall'appellante, se non altro perché la verbalizzazione delle relative dichiarazioni, lì dove risulta che il Renna aveva dichiarato di essere collaboratore della [OSCURATO:PERSONA] anziché della RAG, è "all'evidenza contrassegnata da un lapsus calami" posto che, al contrario, "il rapporto di collaborazione con la società City abitat è del tutto smentito dalle produzioni, nonché inverosimile e mai allegato", ha ritenuto, in definitiva, che, alla luce delle prove raccolte, il mediatore aveva messo in relazione l'acquirente e il venditore in modo e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività da lui svolta. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 2.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 2.4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda proposta dall'attrice sul decisivo Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 presupposto, rimasto tuttavia indimostrato, della sussistenza di un rapporto di collaborazione tra il Renna e la RAG, laddove, al contrario, il Renna, ascoltato come testimone all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva testualmente dichiarato di essere stato "fino al 2013 ... un collaboratore esterno della [OSCURATO:PERSONA]", escludendo, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, che ha distorto il contenuto della testimonianza, di essere stato collaboratore dell'Agenzia Immobiliare. 3.2. Né è vero, ha proseguito il ricorrente, che il testimone avesse stragiudizialmente informato il [OSCURATO:PERSONA] di lavorare per la RAG, non corrispondendo al vero l'argomento usato dalla corte d'appello secondo cui nella mai/ del 20/10/2012, inviata dal Renna al [OSCURATO:PERSONA], vi fosse in calce l'indirizzo della RAG, emergendo, piuttosto, l'indirizzo PEC dello stesso Renna. 4.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso il suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA], aveva messo in relazione l'acquirente e il venditore e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività dalla stessa svolta. 4.2. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 4.3. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 4.4. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.5. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che la società attrice avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver messo in relazione, attraverso un suo collaboratore (ad onta di quanto era stato sul punto erroneamente verbalizzato), l'acquirente e il venditore e che la conclusione dell'affare era in rapporto causale con l'attività dalla stessa svolta, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, in quanto volta, appunto, al pagamento della provvigione maturata. 4.6. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass.n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018). 4.7. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 4.8. L'apprezzamento delle prove svolta dalla corte d'appello, infine, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece la ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.). 10. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti. 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 1936 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Ci
Sentenza Cassazione n. 03117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris