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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0029(02) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 maggio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Nelle cause promosse da imprese francesi e belghe, le quali esigono dall'[OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni loro arrecati da determinate promesse degli organismi di Bruxelles circa il rimborso delle maggiori spese di trasporto in caso di acquisto di rottame navale in luogo di rottame importato, il 9 dicembre 1965 la Corte ha pronunziato una sentenza interlocutoria.

Da questa risulta che, con le promesse fatte dopo il 1 o gennaio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] ha commesso una faute de service.

È pure assodato che detta faute è stata la causa degli asseriti danni e che non può essere accolta l'eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, al momento dell'acquisto del rottame, le ricorrenti non sapevano ancora quale sarebbe stato il prezzo del rottame e la loro scelta non poteva quindi essere influenzata dalle sopra menzionate promesse.

L'unica questione che rimaneva da risolvere era quella dell'entità dei danni, entità che non aveva potuto essere determinata in base ai documenti prodotti.

La Corte ingiunse quindi alle parti di comunicarle, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza interlocutoria, l'importo dei danni che esse avrebbero dovuto concordare in base ai principi esposti nella sentenza.

Le parti hanno raggiunto un accordo su cifre delle quali si dovrà tener conto nella sentenza definitiva.

Non ritengo invece che vi sia alcun motivo di esaminare la nuova eccezione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il nesso causale tra faute e danno, posto che nella sentenza interlocutoria la questione è già stata risolta.

In base ai calcoli concordanti delle parti, la Corte dovrà dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare i seguenti risarcimenti alle ricorrenti sotto indicate : FF 4 008,91 — Forges de la Providence (29-63) FF 5 358,25 — [OSCURATO:PERSONA] de Saulnes (36-63) FF 3 956,42 — [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (43-63) FF

3 017,12 — [OSCURATO:PERSONA]

(47-63) FF 39 436,00 — Usinor (50-63) Le restanti ricorrenti, ancora in giudizio al momento della pronuncia della sentenza, non hanno diritto ad alcun risarcimento, o perché dopo il 1 o gennaio 1957 (cioè dopo il giorno a partire dal quale sussiste la faute de service) esse non hanno concluso alcun contratto di acquisto relativo a rottame navale — si tratta delle imprese Maubeuge (31-63), Pompey (40-63), Beautor (41-63), Rouen (42-63), Châtillon, Commentry e Neuves-Maisons (44-63), Porter-France (45-63), U.C.P.M.I. (46-63) e Hennebont (51-63) — oppure perché, applicando i criteri accolti dalla Corte, l'acquisto di rottame navale in luogo di rottame importato è stato vantaggioso per l'impresa (è il caso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — causa. 39-63).

Per quanto riguarda il merito, il dispositivo della sentenza deve essere redatto nel modo testé indicato.

Quanto alla decisione sulle spese, che riguarda tutte le imprese che non hanno rinunziato agli atti, mi limito a rilevare che si dovrà effettuare un raffronto tra le somme originariamente pretese e quelle effettivamente liquidate.

Riguardo alle spese della perizia, si dovrebbe tener conto del fatto che secondo la sentenza interlocutoria esse si sono rivelate in parte superflue.

Appare quindi opportuno farne sopportare Una parte alla cassa della Corte.

Per i particolari mi rimetto al prudente apprezzamento della Corte. ( 1 ) Traduzione dal tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0029(02) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 maggio 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Nelle cause promosse da imprese francesi e belghe, le quali esigono dall'[OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni loro arrecati da determinate promesse degli organismi di Bruxelles circa il rimborso delle maggiori spese di trasporto in caso di acquisto di rottame navale in luogo di rottame importato, il 9 dicembre 1965 la Corte ha pronunziato una sentenza interlocutoria. Da questa risulta che, con le promesse fatte dopo il 1 o gennaio 1957, l'[OSCURATO:PERSONA] ha commesso una faute de service. È pure assodato che detta faute è stata la causa degli asseriti danni e che non può essere accolta l'eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, al momento dell'acquisto del rottame, le ricorrenti non sapevano ancora quale sarebbe stato il prezzo del rottame e la loro scelta non poteva quindi essere influenzata dalle sopra menzionate promesse. L'unica questione che rimaneva da risolvere era quella dell'entità dei danni, entità che non aveva potuto essere determinata in base ai documenti prodotti. La Corte ingiunse quindi alle parti di comunicarle, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza interlocutoria, l'importo dei danni che esse avrebbero dovuto concordare in base ai principi esposti nella sentenza. Le parti hanno raggiunto un accordo su cifre delle quali si dovrà tener conto nella sentenza definitiva. Non ritengo invece che vi sia alcun motivo di esaminare la nuova eccezione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il nesso causale tra faute e danno, posto che nella sentenza interlocutoria la questione è già stata risolta. In base ai calcoli concordanti delle parti, la Corte dovrà dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare i seguenti risarcimenti alle ricorrenti sotto indicate : FF 4 008,91 — Forges de la Providence (29-63) FF 5 358,25 — [OSCURATO:PERSONA] de Saulnes (36-63) FF 3 956,42 — [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (43-63) FF 3 017,12 — [OSCURATO:PERSONA] (47-63) FF 39 436,00 — Usinor (50-63) Le restanti ricorrenti, ancora in giudizio al momento della pronuncia della sentenza, non hanno diritto ad alcun risarcimento, o perché dopo il 1 o gennaio 1957 (cioè dopo il giorno a partire dal quale sussiste la faute de service) esse non hanno concluso alcun contratto di acquisto relativo a rottame navale — si tratta delle imprese Maubeuge (31-63), Pompey (40-63), Beautor (41-63), Rouen (42-63), Châtillon, Commentry e Neuves-Maisons (44-63), Porter-France (45-63), U.C.P.M.I. (46-63) e Hennebont (51-63) — oppure perché, applicando i criteri accolti dalla Corte, l'acquisto di rottame navale in luogo di rottame importato è stato vantaggioso per l'impresa (è il caso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — causa. 39-63). Per quanto riguarda il merito, il dispositivo della sentenza deve essere redatto nel modo testé indicato. Quanto alla decisione sulle spese, che riguarda tutte le imprese che non hanno rinunziato agli atti, mi limito a rilevare che si dovrà effettuare un raffronto tra le somme originariamente pretese e quelle effettivamente liquidate. Riguardo alle spese della perizia, si dovrebbe tener conto del fatto che secondo la sentenza interlocutoria esse si sono rivelate in parte superflue. Appare quindi opportuno farne sopportare Una parte alla cassa della Corte. Per i particolari mi rimetto al prudente apprezzamento della Corte. ( 1 ) Traduzione dal tedesco
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