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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44391/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cris uolo i - I DEPOSITATA Phl CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cris uolo i - I DEPOSITATA Phl CANCELLERIA
Sentenza Cassazione n. 44391/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris