Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2001/2007
ECLI:EU:T:2007:261
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 settembre 2007
Causa T‑249/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Dovere di assistenza – Rapporto di evoluzione della carriera per l’esercizio 2001/2002 – Ricorso di annullamento – Mancanza di interesse ad agire – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, il riconoscimento dell’illegittimità dei comportamenti dei superiori gerarchici del
ricorrente, il riconoscimento del diritto di quest’ultimo all’assistenza e l’annullamento del rapporto di evoluzione della
carriera del ricorrente per il periodo 1° luglio ‑ 31 dicembre 2002, e, dall’altro, il pagamento di una somma a titolo di
risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Procedura – Rappresentanza delle parti
2.
Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Procedimento precontenzioso
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4.
Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
5.
Funzionari – Valutazione – Esistenza di divergenze tra un funzionario e il suo superiore gerarchico
(Statuto dei funzionari, artt. 14 e 43)
6.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
7.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
8.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
9.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Le norme di procedura applicabili dinanzi al Tribunale non vietano che una parte produca un unico mandato che riguarda più
cause dinanzi a tale organo giurisdizionale alle quali essa intende partecipare, e dunque che un medesimo mandato sia prodotto
dal rappresentante interessato nell’ambito di più ricorsi.
(v. punto 22)
2.
Un funzionario che intende contestare un atto a lui pregiudizievole può presentare direttamente, ai sensi dell’art. 90, n. 2,
dello Statuto, un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina e, successivamente, se questo è respinto, proporre un ricorso
dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento dell’atto pregiudizievole, il risarcimento o entrambe le cose.
Per contro, se il funzionario lamenta una danno non derivante da un atto pregiudizievole, egli può avviare la procedura soltanto
proponendo all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il cui eventuale
rigetto costituirà una decisione a lui pregiudizievole contro la quale potrà presentare reclamo, che, eventualmente, potrà
essere oggetto di un ricorso di annullamento e/o di un ricorso per risarcimento danni.
La rivendicazione, da parte di un funzionario, del suo diritto all’assistenza non è diretta contro un atto pregiudizievole
e non può dunque essere qualificata come reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Essa costituisce una domanda
ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, indipendentemente dal suo titolo, la cui scelta operata dal funzionario non può
vincolare il Tribunale.
(v. punti 30-32)
Riferimento: Tribunale 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto
41 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 13 luglio 2006, T‑285/04, Andrieu/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑2-161 e II-A-2-775,
punto 133 e giurisprudenza ivi citata)
3.
Affinché un funzionario collocato in pensione possa proseguire un ricorso per l’annullamento di una decisione dell’autorità
che ha il potere di nomina, è necessario che lo stesso conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.
Un rapporto di evoluzione della carriera, in quanto documento interno avente la funzione principale di garantire all’amministrazione
un’informazione periodica circa il compimento dei propri doveri da parte dei suoi funzionari, svolge un ruolo importante per
l’andamento della carriera di un funzionario, essenzialmente in materia di trasferimento e di promozione. Pertanto, in linea
di principio esso incide sugli interessi della persona valutata solo fino alla cessazione definitiva delle sue funzioni.
È quindi irricevibile la domanda di annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera proposta da un funzionario collocato
in pensione e ammesso al beneficio di una pensione di invalidità permanente e totale dopo il deposito del ricorso qualora,
da una parte, la decisione di collocamento in pensione sia divenuta definitiva e, dall’altra, nulla faccia ritenere che un
miglioramento del suo stato di salute che consenta la sua reintegrazione in servizio presso l’istituzione sia probabile.
Tuttavia, sebbene l’interessato non abbia più alcun legittimo interesse ad ottenere l’annullamento del rapporto, egli conserva
un interesse a chiedere un giudizio sulla legittimità del rapporto nell’ambito di una domanda per il risarcimento del danno
professionale, fisico e morale che egli ritiene di aver subito a causa del comportamento dell’istituzione interessata.
(v. punti 36-38 e 47)
Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑769, punto 18); Tribunale 15 febbraio
1995, causa T‑112/94, Moat/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑135, punto 26); Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96,
Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 32), e Tribunale 30 novembre 1998, causa T‑97/94, N/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑621 e II‑1879, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata)
4.
La regola giurisprudenziale secondo la quale l’irricevibilità di una domanda di annullamento comporta quella della domanda
di risarcimento danni, strettamente connessa alla domanda di annullamento, ha esplicitamente lo scopo di evitare che un funzionario
che non ha impugnato in tempo utile una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio possa
eludere tale preclusione presentando un ricorso per il risarcimento del danno sulla base della presunta illegittimità di detta
decisione.
Pertanto, nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno che si asserisce subito a causa dell’illegittimità di un rapporto
di evoluzione della carriera impugnato tempestivamente con ricorso di annullamento, il fatto che la domanda di annullamento
sia divenuta irricevibile dopo il deposito del ricorso per una ragione indipendente dalla volontà del ricorrente, vale a dire
il suo collocamento in pensione, non comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento danni. Infatti, la circostanza
che la domanda di risarcimento sia dichiarata ricevibile non comporta che al ricorrente sia consentito eludere una preclusione
connessa al mancato rispetto della procedura appropriata per chiedere l’annullamento dell’atto di cui sostiene l’illegittimità.
(v. punti 43, 44 e 46)
Riferimento: Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 733, in particolare pag. 744); Corte
12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 429, in particolare pag. 439); Corte 22 ottobre 1975, causa
9/75, Meyer-Burckhardt/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1171, punto 11); Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3911,
punti 10 e 13); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 303, punti 31 e 34 ), e Tribunale 6 aprile
2006, causa T‑309/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1173, punto 76)
5.
Sebbene non si possa escludere che divergenze tra un funzionario e il suo superiore gerarchico possano creare una certa irritazione
in quest’ultimo, tale eventualità non implica, in quanto tale, che il superiore gerarchico non sia più in grado di valutare
oggettivamente i meriti dell’interessato.
D’altro canto, anche ammettendo l’esistenza di una certa irritazione da parte di un superiore gerarchico nei confronti di
un funzionario valutato nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante le disposizioni generali
di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, l’intervento del covalutatore e del vidimatore è tale da controbilanciare l’incidenza
di tale circostanza. Infatti, il sistema che prevede l’intervento del vidimatore nell’ambito del processo di valutazione deve
essere considerato una garanzia in grado di neutralizzare un eventuale rischio di conflitto di interessi in capo al valutatore.
(v. punti 71 e 75)
Riferimento: Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e
II‑185, punto 188); Tribunale 12 luglio 2005, causa T‑157/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑901, punto 46)
6.
Non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella dei soggetti incaricati di giudicare il lavoro della persona
valutata. Le istituzioni comunitarie dispongono infatti di un ampio potere discrezionale per la valutazione del lavoro dei
loro funzionari. I giudizi di valore sui funzionari contenuti nei rapporti di evoluzione della carriera sono sottratti al
controllo giurisdizionale, il quale viene esercitato soltanto sulle eventuali irregolarità formali, sugli errori di fatto
manifesti che influenzano i giudizi dell’amministrazione, nonché su un eventuale sviamento di potere.
(v. punto 78)
Riferimento: Andrieu/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 99 e giurisprudenza ivi citata)
7.
Il fatto che un valutatore non abbia richiamato, nei suoi commenti contenuti in un rapporto di evoluzione della carriera,
né l’autovalutazione del funzionario valutato né un rapporto interno vertente sul lavoro del suo servizio non è tale da dimostrare
la parzialità del valutatore e nemmeno può costituire un manifesto errore di valutazione da parte dell’istituzione interessata.
Infatti, da una parte, il fatto di non aver richiamato nei suoi commenti tutti gli elementi dell’autovalutazione non può di
per sé essere sufficiente per dimostrare che un’istituzione non ha preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti della
fattispecie. L’esercizio di valutazione perderebbe infatti esso stesso ogni ragione di essere se il funzionario valutato vi
svolgesse un ruolo predominante e il valutatore dovesse soltanto confutare le affermazioni di tale funzionario.
D’altra parte, un rapporto redatto a scopi diversi dalla valutazione dei funzionari non costituisce, in generale, un elemento
da tenere in considerazione da parte del valutatore nel redigere un rapporto di evoluzione della carriera.
(v. punti 81-83)
Riferimento: Andrieu/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 92)
8.
L’amministrazione ha l’obbligo di motivare i rapporti di evoluzione della carriera in modo sufficiente e preciso. La motivazione
deve essere particolarmente accurata in alcune situazioni.
Un valutatore non è tenuto a fornire una motivazione più dettagliata ad un rapporto di evoluzione della carriera indicando
esempi concreti per suffragare i suoi giudizi di merito. Esso non è neppure tenuto a motivare la propria scelta di distaccarsi
dall’autovalutazione effettuata dal funzionario valutato.
(v. punti 84 e 86)
Riferimento: Tribunale 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163,
punti 49, 50, 53 e 54)
9.
Le varie categorie di valutazione di un rapporto di evoluzione della carriera non sono del tutto indipendenti le une dalle
altre. Infatti, le competenze di un funzionario e la sua condotta avranno normalmente una ripercussione sul suo rendimento.
Tuttavia, dal momento che altri fattori possono influenzare la qualità generale delle prestazioni, non si può escludere che,
nello svolgimento delle sue funzioni, un funzionario sia meno valido in un settore che in altri e che, di conseguenza, un
rapporto di evoluzione della carriera possa comportare una valutazione positiva su una rubrica e valutazioni fortemente negative
su altre rubriche.
(v. punto 87)