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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04414/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0010BMV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 07/04/2025, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di VERONA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra perchè "incamiciate" ovvero "full metal jacket" (artt. 81 cpv. c.p., 2 e 4

I. n. 895 del 1967), detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandestina perchè con matricola abrasa (artt. 81 cpv. c.p., 23, commi 3 e 4,

I. n. 110 del 1975) e ricettazione della medesima (art. 648 CP), riducendo la pena.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla natura di munizioni da guerra delle munizioni cal. 7.65 "full metal jacket", è inammissibile alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "Il proiettile munito di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro, poiché l'adozione di detta caratteristica conferisce all'arma un'aggressività non compatibile con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo" (ex nnultis, Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067 - 02); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo della ricettazione perchè l'arma vene acquisita per difesa personale, è inammissibile perchè manifestamente infondato e generico.

Si è da tempo chiarito che «il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (ex nnultis Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. /)1 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0010BMV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 07/04/2025, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di VERONA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra perchè "incamiciate" ovvero "full metal jacket" (artt. 81 cpv. c.p., 2 e 4 I. n. 895 del 1967), detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandestina perchè con matricola abrasa (artt. 81 cpv. c.p., 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975) e ricettazione della medesima (art. 648 CP), riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla natura di munizioni da guerra delle munizioni cal. 7.65 "full metal jacket", è inammissibile alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "Il proiettile munito di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro, poiché l'adozione di detta caratteristica conferisce all'arma un'aggressività non compatibile con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo" (ex nnultis, Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067 - 02); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo della ricettazione perchè l'arma vene acquisita per difesa personale, è inammissibile perchè manifestamente infondato e generico. Si è da tempo chiarito che «il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (ex nnultis Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. /)1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle
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