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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03205/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059TLKF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen; - che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, atteso che le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione del provvedimento censurato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059TLKF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen; - che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, atteso che le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione del provvedimento censurato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/12
Sentenza Cassazione n. 03205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris