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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29812/2026

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nodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano haconfermato la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato dal Tribunale insede, in data 8 gennaio 2025, con la quale è stata irrogata la pena di anni uno direclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva,in relazione al reato di cui all’art. 4-bis, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975 peraver portato un coltello del tipo survival fuori dall’abitazione, lungo complessivicm. 39 con lama di cm. 25, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei pressidella fermata dell’autobus.Rilevato che, avverso la sentenza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a due motivi (violazione dell’art. 4-bis legge n. 110 del 1975circa la circostanza aggravante – primo motivo; mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche – secondo motivo) inammissibili in quantoreiterativi dell’appello e inerenti al trattamento sanzionatorio che, in ogni caso,risulta adeguatamente giustificato.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che le censure appaiono non specifiche e che,comunque, le statuizioni risultano giustificate in base alla complessivamotivazione del provvedimento impugnato, in quanto la Corte di appello (v. p. 4sulla configurazione del fatto) svolge un ragionamento ineccepibile nella parte incui valorizza la caratteristica intrinseca del coltello survival, la lunghezza dellalama e quella complessiva, tanto da giungere a qualificarlo arma da taglioportata senza giustificato motivo fuori dall'abitazione.Rilevato che la motivazione non è smentita dalle circostanze indicatedall’appellante risultate non provate, secondo il ragionamento immune daillogicità manifesta della sentenza di appello e che, comunque, il trattamentosanzionatorio è motivato sufficientemente (v. p. 7), sia per quanto riguardal’operato giudizio di comparazione, sia per quanto riguarda la mancataconcessione della sospensione condizionale (su tale punto, anzi, il motivo diricorso riporta l'identico refuso che era già contenuto nell'appello dove sicontesta la revoca della sospensione condizionale che non è statuizioneintrodotta né dal giudice di primo grado né da quello di secondo grado).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano haconfermato la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato dal Tribunale insede, in data 8 gennaio 2025, con la quale è stata irrogata la pena di anni uno direclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva,in relazione al reato di cui all’art. 4-bis, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975 peraver portato un coltello del tipo survival fuori dall’abitazione, lungo complessivicm. 39 con lama di cm. 25, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei pressidella fermata dell’autobus.Rilevato che, avverso la sentenza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a due motivi (violazione dell’art. 4-bis legge n. 110 del 1975circa la circostanza aggravante – primo motivo; mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche – secondo motivo) inammissibili in quantoreiterativi dell’appello e inerenti al trattamento sanzionatorio che, in ogni caso,risulta adeguatamente giustificato.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che le censure appaiono non specifiche e che,comunque, le statuizioni risultano giustificate in base alla complessivamotivazione del provvedimento impugnato, in quanto la Corte di appello (v. p. 4sulla configurazione del fatto) svolge un ragionamento ineccepibile nella parte incui valorizza la caratteristica intrinseca del coltello survival, la lunghezza dellalama e quella complessiva, tanto da giungere a qualificarlo arma da taglioportata senza giustificato motivo fuori dall'abitazione.Rilevato che la motivazione non è smentita dalle circostanze indicatedall’appellante risultate non provate, secondo il ragionamento immune daillogicità manifesta della sentenza di appello e che, comunque, il trattamentosanzionatorio è motivato sufficientemente (v. p. 7), sia per quanto riguardal’operato giudizio di comparazione, sia per quanto riguarda la mancataconcessione della sospensione condizionale (su tale punto, anzi, il motivo diricorso riporta l'identico refuso che era già contenuto nell'appello dove sicontesta la revoca della sospensione condizionale che non è statuizioneintrodotta né dal giudice di primo grado né da quello di secondo grado).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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