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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 10373/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni ritenute infondate dal giudice del gravame; contrariamente a quanto dedotto, con motivazione persuasiva ed esaustiva, la Corte d'appello valorizzava la decisiva circostanza che il ricorrente era stato sorpreso mentre smontava il veicolo provento di furto ritenendo che tale attività - come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione - fosse diretta ad ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni ritenute infondate dal giudice del gravame; contrariamente a quanto dedotto, con motivazione persuasiva ed esaustiva, la Corte d'appello valorizzava la decisiva circostanza che il ricorrente era stato sorpreso mentre smontava il veicolo provento di furto ritenendo che tale attività - come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione - fosse diretta ad ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris