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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24068/2026

Testo disponibile della fonte

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CATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3248 - controricorrente –avverso la sentenza n. 550/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 21/08/2020 R.G.N. 169/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 5893/20211.

Il Tribunale di Brindisi annullava l’ingiunzione di pagamentoN umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026adottata dal MEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GarganeseDa,t a pubblicazione 27/07/2026componente del CPGT, avente ad oggetto il rimborso dellasomma corrispondente a quanto percepito a titolo di compensofisso – correlato allo status di giudice tributario – inconsiderazione del divieto di duplicazione del compensoaggiuntivo annuo (variabile) corrisposto per la funzione svoltanell’organo di autogoverno con quello fisso previsto per i giudicitributari in ruolo ex artt. 13 e 27 D.Lgs. n. 545/1992.2.

La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primogrado, ritenendo, in primo luogo, la debenza del compenso fissoal giudice eletto in seno all’organo di autogoverno anche se nonesercitante le funzioni giudicanti e anche se nel CPGT possonoessere eletti membri laici, alla luce del chiaro tenore letteraledell’art. 27 cit. secondo cui “I componenti del consiglio dipresidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando latitolarità dell’ufficio e il relativo trattamento economicoragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevataconferita nello stesso periodo ai presidenti di commissionetributaria”.Inoltre, la Corte territoriale affermava che il limite annuo deicompensi spettanti ai ha componenti del CPGT si applicasse soloalla parte variabile degli stessi come stabilito dall’art. 27 cit.secondo cui i compensi erogabili devono rispettare un certolimite massimale solo per quanto concerne la parte “variabile”.A conferma di tale assunto la Corte di appello richiamava laDelibera n. 1288/2011 con cui il CPGT, dopo aver affermato cheai suoi componenti compete tanto il compenso variabile quantoquello fisso, ha avuto modo di affermare che il cosiddetto tettoai compensi dei giudici tributari e quindi anche a quelli spettantiai componenti del CPGT previsto dall’art. 1, comma 311, dellaNumero registro generale 5893/2021Legge n. 311/2004 riguardante solo in compenso variabile cheN, umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026nel caso concreto, non è stato mai superato dal [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 27/07/20263.

Avverso la sentenza domanda la cassazione il MEF con ricorsoassistito da un motivo cui resiste con controricorso il Garganeseche ha depositato memoria.4.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittachiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico mezzo il Ministero denuncia la violazione e falsaapplicazione degli articoli 13 e 27del D.Lgs. n. 545/1992 edell’art. 1 comma 310 e 311 della L. 311/2014, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..La Corte di merito avrebbe errato nell’escluderel’onnicomprensività del trattamento economico dovuto aicomponenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.1.1 Ad avviso del ricorrente, il compenso è da ritenersiomnicomprensivo considerato che i componenti dell’organismodi autogoverno non svolgono alcuna funzione giurisdizionaleconservando esclusivamente la sola titolarità dell’Ufficioricoperto.1.2 Tale assunto comporta, pertanto, che il trattamentoeconomico deve essere ricollegato al munus di componente delCPGT in concreto svolto e calcolato secondo quanto previstodall’art. 27 del D.Lgs. n. 545/1992 alla parte variabile piùelevata conferita nello stesso periodo ai presidenti dicommissione tributaria trasformata, in questo modo, in unemolumento definito nel suo ammontare svincolato dallefunzioni giurisdizionali.1.3 La natura omnicomprensiva del compenso può evincersianche dall’evoluzione normativa dell’art. 17 del D.Lgs. n.Numero registro generale 5893/2021545/1992 relativo alla nuova composizione del CPGT con laN umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026presenza di quattro membri laici.

Data pubblicazione 27/07/20261.4 Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo in materiadi composizione dell’organo di autogoverno, il compensoprevisto necessariamente in misura uguale per tutti i suoicomponenti non avrebbe mai potuto essere corrisposto nelladuplice componente di parte fissa e variabile, attesa la presenzadi componenti laici non facenti parte delle Commissionitributarie, ai quali non è possibile attribuire il compenso fisso.1.5 Infine, ad avviso del MEF, il riconoscimento del compensofisso comporterebbe il superamento del tetto annuo lordoprevisto per gli anni 2009/2010 dal comma 4 ter dell’art. 11della legge 21 novembre 1991, n. 374 introdotto dall’art. 1commi 310 e 311 della legge 311/2004 e per gli anni 2011,2012, 2013 dall’art. 5 comma 3 del d.l. n. 78/2010, nonchéviolerebbe il principio di autonomia contabile del CPGTimponendo al MEF l’obbligo al pagamento di somme per ilfunzionamento dell’organo di autogoverno, la cui titolarità dierogazione spetta al CPGT che si avvale di fondi all’uopocostituiti sul proprio capitolo di bilancio (capitolo 1262 delbilancio di previsione MEF).2.

Va al riguardo osservato che la censura affronta la questionedel tutto nuova della onnicomprensività del trattamentoeconomico dei membri dell’organo di autogoverno dellamagistratura tributaria in relazione al principio affermato daquesta Corte di non cumulabilità dei compensi pubblici (Cass.,sez.

I, 4 aprile 2024, n. 8873) secondo cui “In tema di compensiper lo svolgimento di incarichi pubblici, (…) non può esserericonosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivorispetto a quello già percepito, in difetto di espressa previsionenormativa.”3.

Pertanto, è opportuno che l’esame della questione, sinoraN unmoerno r egistro generale 5893/2021Numero sezionale 3248/2026affrontata espressamente da questa Corte, avvenga all’Neusmietroo ddi rai ccolta generale 24068/2026udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dDait a pubblicazione 27/07/2026cassazione nel quale devono essere assunte, in forma disentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo indiritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3248 - controricorrente –avverso la sentenza n. 550/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 21/08/2020 R.G.N. 169/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 5893/20211. Il Tribunale di Brindisi annullava l’ingiunzione di pagamentoN umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026adottata dal MEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GarganeseDa,t a pubblicazione 27/07/2026componente del CPGT, avente ad oggetto il rimborso dellasomma corrispondente a quanto percepito a titolo di compensofisso – correlato allo status di giudice tributario – inconsiderazione del divieto di duplicazione del compensoaggiuntivo annuo (variabile) corrisposto per la funzione svoltanell’organo di autogoverno con quello fisso previsto per i giudicitributari in ruolo ex artt. 13 e 27 D.Lgs. n. 545/1992.2. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primogrado, ritenendo, in primo luogo, la debenza del compenso fissoal giudice eletto in seno all’organo di autogoverno anche se nonesercitante le funzioni giudicanti e anche se nel CPGT possonoessere eletti membri laici, alla luce del chiaro tenore letteraledell’art. 27 cit. secondo cui “I componenti del consiglio dipresidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando latitolarità dell’ufficio e il relativo trattamento economicoragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevataconferita nello stesso periodo ai presidenti di commissionetributaria”.Inoltre, la Corte territoriale affermava che il limite annuo deicompensi spettanti ai ha componenti del CPGT si applicasse soloalla parte variabile degli stessi come stabilito dall’art. 27 cit.secondo cui i compensi erogabili devono rispettare un certolimite massimale solo per quanto concerne la parte “variabile”.A conferma di tale assunto la Corte di appello richiamava laDelibera n. 1288/2011 con cui il CPGT, dopo aver affermato cheai suoi componenti compete tanto il compenso variabile quantoquello fisso, ha avuto modo di affermare che il cosiddetto tettoai compensi dei giudici tributari e quindi anche a quelli spettantiai componenti del CPGT previsto dall’art. 1, comma 311, dellaNumero registro generale 5893/2021Legge n. 311/2004 riguardante solo in compenso variabile cheN, umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026nel caso concreto, non è stato mai superato dal [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 27/07/20263. Avverso la sentenza domanda la cassazione il MEF con ricorsoassistito da un motivo cui resiste con controricorso il Garganeseche ha depositato memoria.4. La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittachiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico mezzo il Ministero denuncia la violazione e falsaapplicazione degli articoli 13 e 27del D.Lgs. n. 545/1992 edell’art. 1 comma 310 e 311 della L. 311/2014, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..La Corte di merito avrebbe errato nell’escluderel’onnicomprensività del trattamento economico dovuto aicomponenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.1.1 Ad avviso del ricorrente, il compenso è da ritenersiomnicomprensivo considerato che i componenti dell’organismodi autogoverno non svolgono alcuna funzione giurisdizionaleconservando esclusivamente la sola titolarità dell’Ufficioricoperto.1.2 Tale assunto comporta, pertanto, che il trattamentoeconomico deve essere ricollegato al munus di componente delCPGT in concreto svolto e calcolato secondo quanto previstodall’art. 27 del D.Lgs. n. 545/1992 alla parte variabile piùelevata conferita nello stesso periodo ai presidenti dicommissione tributaria trasformata, in questo modo, in unemolumento definito nel suo ammontare svincolato dallefunzioni giurisdizionali.1.3 La natura omnicomprensiva del compenso può evincersianche dall’evoluzione normativa dell’art. 17 del D.Lgs. n.Numero registro generale 5893/2021545/1992 relativo alla nuova composizione del CPGT con laN umero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 24068/2026presenza di quattro membri laici. Data pubblicazione 27/07/20261.4 Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo in materiadi composizione dell’organo di autogoverno, il compensoprevisto necessariamente in misura uguale per tutti i suoicomponenti non avrebbe mai potuto essere corrisposto nelladuplice componente di parte fissa e variabile, attesa la presenzadi componenti laici non facenti parte delle Commissionitributarie, ai quali non è possibile attribuire il compenso fisso.1.5 Infine, ad avviso del MEF, il riconoscimento del compensofisso comporterebbe il superamento del tetto annuo lordoprevisto per gli anni 2009/2010 dal comma 4 ter dell’art. 11della legge 21 novembre 1991, n. 374 introdotto dall’art. 1commi 310 e 311 della legge 311/2004 e per gli anni 2011,2012, 2013 dall’art. 5 comma 3 del d.l. n. 78/2010, nonchéviolerebbe il principio di autonomia contabile del CPGTimponendo al MEF l’obbligo al pagamento di somme per ilfunzionamento dell’organo di autogoverno, la cui titolarità dierogazione spetta al CPGT che si avvale di fondi all’uopocostituiti sul proprio capitolo di bilancio (capitolo 1262 delbilancio di previsione MEF).2. Va al riguardo osservato che la censura affronta la questionedel tutto nuova della onnicomprensività del trattamentoeconomico dei membri dell’organo di autogoverno dellamagistratura tributaria in relazione al principio affermato daquesta Corte di non cumulabilità dei compensi pubblici (Cass.,sez. I, 4 aprile 2024, n. 8873) secondo cui “In tema di compensiper lo svolgimento di incarichi pubblici, (…) non può esserericonosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivorispetto a quello già percepito, in difetto di espressa previsionenormativa.”3. Pertanto, è opportuno che l’esame della questione, sinoraN unmoerno r egistro generale 5893/2021Numero sezionale 3248/2026affrontata espressamente da questa Corte, avvenga all’Neusmietroo ddi rai ccolta generale 24068/2026udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dDait a pubblicazione 27/07/2026cassazione nel quale devono essere assunte, in forma disentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo indiritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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