CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 11106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al Barba perché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A) e 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo Q3), imputazioni per le quali è intervenuto rinvio a giudizio. A ragione osserva che gli elementi nuovi addotti a sostegno della richiesta di revoca della misura cautelare, costituiti dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], non sono idonei a scalfire il quadro, indiziario e cautelare, a carico dell'indagato. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Barba, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di "mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare". Sostiene il ricorrente che il Tribunale, violando l'art. 299 cod. proc. pen., ha omesso di valutare gli esiti dell'attività istruttoria svolta in dibattimento. Se lo avesse fatto avrebbe rilevato che l'unico riferimento alla condotta delittuosa contestata a Barba è contenuto nelle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, si è limitato a riferire del suo ingresso formale nella consorteria senza fornire indicazioni concrete sui suoi atti di militanza associativa, nei termini richiesti dalla più recente giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della partecipazione all'associazione di tipo mafioso. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente valutato gli elementi favorevolfí dedotti dall'imputato per superare la presunzione prevista in caso di contestazione del reato di associazione mafiosa ed in particolare il risalente stato di detenzione, suo personale e degli altri affiliati, ed il rilevante lasso temporale trascorso dai fatti ascrittigli. 2.3. Con motivi nuovi tempestivamente depositati deduce violazione dell'art. 299, in relazione all'art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe apprezzato la diversa situazione probatoria, favorevole all'imputato, conseguente alla deposizione dibattimentale resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le cui dichiarazioni in sede di controesame sono riportate per estratto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, relativo alla sopravvenienza di fatti nuovi incidenti sui gravi indizi di colpevolezza, è generico e comunque manifestamente infondato. 1.1. In premessa va ricordato che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648). La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame, il cosiddetto giudicato cautelare, opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. La sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare anche la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura cautelare applicata (ex multis Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151 - 01). A fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, il giudice della cautela, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, ha il compito esclusivo di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 - 01). 1.2. L'ordinanza impugnata, in sintonia con gli esposti principi, ha rilevato che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], come riportate dalla difesa, non costituivano un "novum" da solo idoneo a giustificare la revoca per sopravvenuto mutamento del quadro indiziario ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni del collaboratore non potevano, infatti, essere valutate isolatamente, ma all'interno del più vasto compendio probatorio posto a fondamento della misura cautelare in atto applicata. Il ricorrente, nel contestare tale affermazione, si è limitato a ribadire la rilevanza in chiave difensiva delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Non ha indicato, invece, come sarebbe stato necessario per contrastare concretamente e specificamente l'ordito motivazionale a sostegno della decisione impugnata, in che misura l'individuato elemento di novità, alla luce degli sviluppi dibattimentali, abbia inciso, vanificandola o ridimensionandola, sulla gravità della provvista indiziaria coperta da giudicato cautelare, invero nemmeno citata nelle sue componenti originarie. 2. Il secondo motivo è manifestamente infóndato. All'ordinanza impugnata che ha ritenuto operante la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per l'omessa allegazione di elementi idonei a suffragare la tesi difensiva di intervenuta rescissione dei legami con il sodalizio, il ricorrente oppone elementi del tutto inidonei ad incidere sul giudizio prognostico volto alla verifica delle esigenze cautelari. Infatti, il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, non da parte del giudice adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. per la revoca o la sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01). Quanto al tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, il mero decorso del tempo non è elemento da solo autonomamente rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento o del venire meno delle esigenze cautelari (ex multis Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139 - 01). 3. I motivi nuovi sono inammissibili atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (da ultimo Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). In ogni caso, contengono deduzioni non sottoposte al vaglio del giudice del merito cautelare. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. Va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di