CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/07/2017 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Ancona relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 luglio 2017 confermava la sentenza del 16 marzo 2016 del tribunale di Macerata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati con rito abbreviato in relazione ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, contestati rispettivamente ai capi a) e b). DEP 0 'et:q.—F:\TAI W,Jr, L L 12 MAG 2022 CA Lua0 < 2. Avverso la pronuncia sopra indicata della corte di appello, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il rispettivo difensore, deducendo il primo quattro motivi di impugnazione e il secondo un solo motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e quello di mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento al riconoscimento del concorso nel reato, con particolare riguardo alla sostanza stupefacente rinvenuta nel domicilio del coimputato. La corte non avrebbe spiegato quale sia stato il contributo materiale o morale prestato dal ricorrente, per giustificare il ritenuto concorso nel reato. Si aggiunge che quand'anche il ricorrente fosse stato a conoscenza della detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, da parte del coimputato, questo non sarebbe un dato sufficiente per fondare l'ipotesi contestata di concorso. 4.Con il secondo motivo, rappresenta, con riguardo al capo a), i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Nel valutare la configurabilità della predetta fattispecie in rapporto al capo a), la corte avrebbe impropriamente richiamato anche l'entità delle singole cessioni che, invece, attengono al capo b), e i mezzi e modalità delle stesse, ampliando quindi la propria valutazione e inglobando il capo b) in essa, mentre nel caso concreto sarebbe stata determinante l'analisi del dato quantitativo, senza riferimento alle cessioni. 5.Con il terzo motivo rappresenta, con riguardo al capo b), i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e quello di omessa e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità. Si contesta la scelta della corte di escludere la fattispecie prima indicata, sulla base della frequenza, in sostanza, delle condotte di cessione, atteso che, alla luce della giurisprudenza richiamata in ricorso, si osserva come le concrete modiche cessioni realizzate, seppur reiterate, non sarebbero incompatibili con la lieve entità del fatto. Si contesta, inoltre, il riferimento in motivazione al dato ponderale dello stupefacente sequestrato, in quanto inerente al capo a) e si aggiunge che nel caso concreto le cessioni avrebbero riguardato un numero ridotto di acquirenti, in ambito territoriale ristretto e con mezzi e/o modalità rudimentali. 6.Con il quarto motivo rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla disposta misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. La corte non avrebbe valutato la concreta pericolosità del ricorrente, facendo piuttosto uso, al riguardo, di mere clausole di stile. 7.[OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, 178 lett. c), 179, 185 e 601 cod. proc. pen. oltre che riguardo all'art. 62 disp. att. cod. proc. pen. Si lamenta l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, presso il suo domicilio eletto, attesa l'intervenuta notifica dell'atto di citazione al difensore di fiducia, sull'erroneo presupposto della impossibilità di procedervi presso il domicilio eletto. Si evidenzia, da una parte, che il domicilio eletto, pur recando nella relativa dichiarazione un numero civico sbagliato, tuttavia risultava nella sua corretta indicazione dagli atti processuali, per cui, in sostanza, era disponibile la indicazione precisa e corretta del medesimo. In ogni caso, non risulterebbe tentata la notifica presso il domicilio eletto, tantomeno al civico erroneo, per cui mancherebbe il presupposto legittimante la notifica effettuata presso il difensore di fiducia. Si aggiunge che il difensore di fiducia non ha più avuto alcun contatto professionale con l'imputato e non può quindi ritenersi che la notifica presso lo stesso fosse idonea a portare a conoscenza del prevenuto l'atto erroneamente notificato. 8. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al riconoscimento del concorso nei reati è manifestamente infondato. La corte di appello, dopo avere riassunto i dati emergenti, già illustrati in primo grado, con particolare riferimento alle narrazioni offerte dai numerosi acquirenti escussi - descrittive di condotte compiute in piena sinergia tra i due attuali ricorrenti nonché con altri soggetti non identificati, tutti tra loro sostanzialmente fungibili in funzione della medesima finalità di spaccio —, oltre che con riguardo all'emblematico rinvenimento, presso il domicilio occupato dal Malik, di talune utenze riferibili al [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente e congruamente desunto la fattispecie concorsuale non solo con riguardo a tutta la sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata ma anche in relazione alle numerose cessioni accertate e contestate, cosicchè è del tutto destituita di fondamento processuale, oltre che apodittica, la tesi della mancata illustrazione delle ragioni delle fattispecie concorsuali contestate. 9. Il secondo e terzo motivo, avendo riguardo entrambi alla questione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, devono essere considerati omogenei e quindi richiedono un esame congiunto. E' innanzitutto erronea, rispetto ai dati processuali disponibili, in ragione dei quali i capi a) e b) sono stati considerati avvinti dal vincolo della continuazione, la parcellizzazione dei medesimi mediante due distinte censure, seppur inerenti la medesima questione. Ciò perché in tal modo si trascura la necessaria, unitaria prospettiva che ha guidato' giudici di merito nel valutare il tema censorio dedotto, valorizzando coerentemente, in senso negativo, oltre al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, anche l'elevata quantità di stupefacente complessivamente trattato nonché le modalità, strutturate, delle molteplici condotte. In linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato (Sez. 3 - , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01). Consegue l'inammissibilità dei motivi proposti. 10. Anche il quarto motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di misure di sicurezza, il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza, in concreto, della pericolosità del condannato (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 Rv. 273743 - 01). Inoltre, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2 - n. 14704 del 22/04/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279408 - 05). Nel caso di specie è coerente, con i dati emergenti e valorizzati, sintetizzabili nella stabile dedizione ad una diffusa attività di spaccio, la decisione di disporre l'espulsione del ricorrente.11. Il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Anche a voler ritenere rilevante la mancanza di un accertamento ufficiale della impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio eletto - laddove invero tale impossibilità è confermata dallo stesso ricorrente, che attesta come il domicilio eletto con indicazione in via Macerata 82 sia in realtà impossibile cosicchè ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 161 comma IV seconda parte cod. proc. pen. in relazione ai commi 1 e 3 già invero appare corretta la notifica presso il difensore di fiducia ex art. 161 comma IV citato -, nel caso di specie la notifica, effettuata al difensore di fiducia a fronte di una prima notifica a mani proprie all'imputato effettivamente documentata dagli atti disponibili, ilgIn~ andrebbe qualificata come effettuata ex art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. Con la conseguente applicazione del principio per cui la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 Rv. 271771 - 01). E tuttavia è soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 182 comma 2 cod. proc. pen. Cosicchè in assenza di tempestiva eccezione in sede di giudizio dibattimentale di appello deve ritenersi sanata e quindi regolare la lamentata notifica. 12. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d