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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 08858/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 160/2021, depositata il 06/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2017, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso l’ [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] –I.A.C.P.-della Provincia di Campobasso per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 4.830,72 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre accessori,a titolo di indebito oggettivo, oltre al risarcimento del danno (che quantificava in euro 1.246,80 a titolo di spese e competenze legali per la fase di media/conciliazione ed euro 2.000,00 a titolo di spese e competenze professionali del CTP).

A fondamento della domanda esponeva: a) di essere assegnatario dell’alloggio I.A.C.P. sito in Campobasso alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4; b) che l’Istituto dall’anno 2000 all’anno 2009 aveva erroneamente effettuato il calcolo del canone di locazione e che vi era una divergenza in merito alla rendita catastale, all’identificazione e intestazione dell’alloggio; c) che quest’ultimo risultava intestato a terzi e non più all’I.A.C.P.; d) di aver corrisposto un canone maggiore per caratteristiche riferite ad altro alloggio.

Si costituiva l’Istituto resistente, contestando l’avversa pretesa.

In particolare, deduceva che: a) nell’atto di riscatto dell’alloggio da parte di tale signora Napolitano del 5.11.2014, pur essendo stato erroneamente identificato l’alloggio con quello assegnato al ricorrente, si era provveduto alla relativa rettifica, comunicandola a mezzo nota del 10.10.2016; b) il ricorrente non aveva interesse ad agire quanto all’errore materiale contenuto nell’atto di compravendita, essendo legittimato, semmai, l’acquirente; c) l’immobile assegnato al ricorrente non poteva che essere identificato in catasto come primo piano; d) l’azione di ripetizione era infondata sia perché gran parte dell’asserito credito era prescritto,sia in ragione della corretta determinazione del canone ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2008 dove il dato di rilievo, ai fini del calcolo del canone, era quello reddituale e non l’esatta indicazione e/o ubicazione dell’immobile locato; e) di aver comunque eseguito il ricalcolo del canone riscontrando dall’anno 2006 all’anno 2010 un lieve scostamento del canone pari ad euro 177,24, regolarmente accreditato al ricorrente nel mese di agosto 2016; f) non vi erano inadempienze ad esso istituto imputabili.

Il Tribunale di Campobasso- i struita la causa a mezzo di c.t.u. contabile e assunzione di prove testimoniali - con sentenza n. 235/2020, rigettava le domande del ricorrente, che condannava alle spese di lite e di c.t.u.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’integrale riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

L’I.A.C.P. resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto, vinte le spese del grado.

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 160/2021, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Luciani.

Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma è stata depositata nota dall’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) della Provincia di Campobasso in difesa del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.IlLuciani articola in ricorso quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: nullità della sentenza o del processo d'appello, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione agli artt.: 111, co. 6, cost.; 112 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cpc –motivazione non idonea sulle critiche alla ctu nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p.8) che: l a consulenza tecnica d'ufficio va pienamente condivisa anche nella parte in cui ha compiutamente risposto alle critiche sollevate dall'odierno appellante e, pertanto, le conclusioni cui perviene meritano integrale accoglimento, per il rigore logico–argomentativo che sorregge la puntuale e motivata confutazione di tutte le osservazioni sollevate dal Luciani .

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia: nullità della sentenza o del processo d'appello, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione agli artt.: 111, co. 6, cost.; 112 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cpc – omessa o apparente motiv azione – ultrapetizione nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 4, p. 6 e p. 9) che: a) Ciò che il ricorrente ha chiesto di accertare è l'inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA] ; b) Sussiste pertanto il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in ordine alla domanda avanzata sull'erronea indicazione del subalterno, non potendosi ravvisare alcun inadempimento addebitabile all'I.A.C.P. e c) In ragione dei fatti concretamente accertarti in giudizio, si ritiene che non possa essere addebitata alcuna censura nei riguardi dell’Istituto, per cui dichiarata l’infondatezza della domanda di inadempimento, tutte le azioni di ripetizione scaturenti da detta causa petendi vanno rigettate compresa la domanda di ri sarcimento del danno .

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, ricalcando sostanzialmente la sentenza del giudice di primo grado (pp. 2-9, in particolare pp. 7-8), ha omesso l’esame: a) sia di tutti i parametri e i coefficienti applicativi al fine del ricalcolo del canone di locazione relativo all'immobile ERP oggetto di causa; b) sia, ai fini della determinazione del livello di piano, della dichiarazione resa al Catasto da IACP di Campobasso in data 01/12/2011, del provvedimento direttoriale del 28/08/2012, reso dal Catasto di Campobasso ai sensi del D.M. 701/94 ed accettato da IACP di Campobasso, nonché di tutte le risultanze catastali agli atti.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3, in relazione sia all'art. 26 legge regionale Molise n. 12/1998 in combinato disposto dagli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 della legge 392/1978; sia al regolamento regionale Molise n. 05/2008 in combinato disposto dall'art. 1 della legge regionale Molise n. 17/2009 nella parte in cui (pp. 7, 8, 9)la corte territoriale, condividendo ed approvando la c.t.u.: da un lato, ha deciso in aperta violazione dell' art. 26 della citata L.R.

Molise 12/1998, perché ha preso in esame solo uno dei cinque coefficienti; dall'altro lato ha deciso - applicando erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2008 (pubblicato in BURM n. 24 del 16/10/2008), perché detto regolamento era stato applicato per effettuare il ricalcolo dei canoni di locazione in ERP (per cui vi è ricorso) per il periodo sotto osservazione, che andava dall'anno 2000 all'anno 2009, mentre l’applicazione del regolamento era stata differita al 01/01/2010 dalla L.R.

Molise 17/2009.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibili sono il primo, il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto relativi al ricalcolo dei canoni di locazione , sono qui trattati congiuntamente.

Al riguardo, la corte territoriale, ribadendo ( e quindi confermando)quanto sostenuto nella sentenza di primo grado: a) ha precisato che il giudice di primo grado, chiamato a decidere il canone dovuto, aveva conferito incarico a c.t.u. affinché, verificati i parametri ed i coefficienti applicativi all’immobile oggetto di causa, accertasse la compatibilità o meno del canone di locazione applicato dall’IACP, quantificandone l’eventuale eccedenza ; b) ha condiviso le risultanze della espletata c.t.u.argomentando sul fatto che: b1) il c.t.u., sul presupposto che ai fini dell’applicazione dei coefficienti eranecessario identificare il bene e, in particolare, quale fosse in concreto il piano da attribuireall’immobile oggetto di causa, avevapreliminarmente chiarito che l’unità immobiliare in questione era da intendersi ubicata al 1° piano (e non al piano terra), non senza aggiungere che tale parametro non ha nessuna incidenza ai fini dell’attribuzione della rendita ; b2) il c.t.u. aveva quindi accertato che i coefficienti applicati erano conformi a legge; b3) il c.t.u. aveva rilevato che l’Istituto, ai fini della determinazione del canone, aveva erroneamente applicato i termini di decorrenza del regolamento regionale n. 5/2008 (a seguito della legge regionale n. 17/2009), per cui aveva riscosso somme non dovute per un ammontare pari ad euro 177,24, che era stato regolarmente riaccreditato al Luciani, per cui non si rilevavano ulteriore eccedenze; c) ha concluso affermando che il Luciani, …avendo avanzato una azione di ripetizione di indebito c.d. titolata, in quanto l’affermazione della non debenza della somma richiesta in ripetizione è ricollegata al rapporto di locazione che intercorre tra le parti, avrebbe dovuto fornire la prova della inesistenza di una giusta causa di quelle attribuzioni eseguite in favore dell’istituto appellato, mentre tale prova non era stata data.

Il ricorso si caratterizza per una assoluta mancanza della necessaria specificità, oltre che per il tentativo di indurre la corte ad una nuova valutazione dei fatti di causa.

Occorre qui ribadire che ilricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza -deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, nell’illustrazione dei motivi di ricorso in esame , critica ripetutamente le conclusioni del nominato c.t.u. (fatte proprie da entrambi i giudici di merito), ma (con esclusione del passo riportato a metà di pagina 25),inammissibilmente non ne riporta il contenuto,così rendendo il ricorso non autosufficiente.

Invero, il ricorrente: -nell’illustrare il primo motivo di ricorso,riferisce che (p. 7): Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto nel definitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) econfermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto), palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dal Giudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento ; -nell’illustrare il terzo motivo – dopo essersi lamentato del fatto che (p. 18) la corte territoriale aveva omesso l’esame …1 di tutti i parametri e i coefficienti applicativi al fine del ricalcolo del canone di locazione relativo all'immobile ERP oggetto di causa;

2. ai fini della determinazione del livello di piano, sia la dichiarazione resa alCatasto da IACP di Campobasso in data 01/12/2011, sia il provvedimento direttoriale del 28/08/2012, reso dal Catasto di Campobasso ai sensi del D.M.701/94 ed accettato da IACP di Campobasso, sia di tutte le risultanze catastaliagli atti - ri ferisce per la seconda volta (p. 20) che: Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto nel definitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) econfermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto),palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dalGiudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento ; -nell’illustrare il quarto motivo – dopo aver rilevato (p.28) che fin dal primo grado di giudizio aveva rappresentato il ricalcolo del canone di locazione relativo all’immobile ERP oggetto di causa mediante la propria CTP - per la terza volta riferisce che (p. 30) : Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto neldefinitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) e confermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto),palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dalGiudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento .

Senonché – con esclusione del breve passo sopra menzionato (riportato a p. 25 del ricorso), che dà comunque atto che le osservazioni di parte attrice sono state prese in considerazionidal c.t.u. –il ricorrente non riporta in alcun modo il contenuto della relazione del c.t.u.

Donde la inammissibilità dei motivi in esame.

2.2. Inammissibileè anche il motivo secondo.

Invero, nella impugnata sentenza, la corte territoriale: - ha premesso che il ricorrente aveva chiesto di accertare l’inadempimento dell’Istituto, deducendo che l’alloggio da lui condotto in locazione era al piano terra, aveva una rendita differente ed era stato nelle more venduto a tale [OSCURATO:PERSONA];-ha dato atto che effettivamente in data 9.12.2015, a seguito di accertamenti dell’[OSCURATO:PERSONA], l’I.A.C.P. aveva accertato che erroneamente, nell’atto notarile di riscatto stipulato in favore di [OSCURATO:PERSONA], era stato indicato il subalterno 1, alloggio condotto in locazione dal Luciani, anziché il sub 3 della p. lla 34 del fg. 128, alloggio oggetto di riscatto; e aveva quindi provveduto, tramite il Notaio rogante, alla relativa rettifica dei dati catastali comunicando al Luciani l’avvenuto adempimento con nota del 27.05.2016; - ha rilevato che quest’ultimo, non avendo partecipato al contratto di compravendita stipulato tra l’I.A.C.P. e la [OSCURATO:PERSONA], non aveva titolo alcuno per impugnare il predetto contratto nei confronti dell’I.A.C.P.; - ha aggiunto che l’erronea indicazione del subalterno nei dati catastali relativi all’immobile locato non aveva impedito e non impediva al Luciani di poter godere pacificamente dell’immobile e di servirsene secondo l’uso convenuto; - in sintesi, ha affermato il difetto di legittimazione attiva del Lucianiquanto all’errore contenuto nell’atto di compravendita cui era estraneo, trattandosi di un mero errore materiale nell’indicazione del subalterno relativo a due alloggi (quello assegnato in locazione al conduttore Luciani, e quello ceduto alla Napolitano), che non rileva sulla disponibilità giuridica o di fatto del bene locato che permane pur sempre in capo all’I.A.C.P. .

Orbene, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su una domanda di risarcimento dei danni per inadempimentoda lui mai proposta .

Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, - fermo restando che è comunquefacoltà del giudice di merito qualificare la domanda- dalla stessa esposizione del fatto, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. p. 13 e 15) risulta che il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avevachiesto il risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1218 c.c., sui quali era tornato anche in sede illustrazione del quarto motivo di appello.

Sotto questo profilo, dunque, il motivo è manifestamente infondato.

D’altronde, anche per il motivo in esame , valgono i rilievi di inammissibilità( sopra svolt i in relazione a altri motivi ) nella parte in cui il ricorrenteriferisce che (p. 14), lui, preso atto del contenuto della lettera n. 518/2017 dell’Istituto, … si rivolgeva ad un professionista al fine di verificare la correttezza del proprio calcolo (respinto da IACP) e che detto professionista con perizia del 18/07/2017 aveva addirittura riscontratoche lui aveva una somma a credito ben più ampia ; per quindi dolersi del fatto la corte territoriale ha recepito il dictumdel giudice di primo grado senza motivare.

Occorre al riguardo aggiungere che il ricorrente –nel sollecitare il confronto della c.t.u. con le risultanze della propria consulenza di parte ( che aveva preso in considerazione anche altri parametri : la categoria catastale, la classe demografica dei comuni, l’ubicazione e la superficie dell’immobile)- sollecita inammissibilmente anche a questo proposito un riesame nel merito, precluso a questa Corte.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore de l l’istituto resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22221/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 160/2021, depositata il 06/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2017, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso l’ [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] –I.A.C.P.-della Provincia di Campobasso per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 4.830,72 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre accessori,a titolo di indebito oggettivo, oltre al risarcimento del danno (che quantificava in euro 1.246,80 a titolo di spese e competenze legali per la fase di media/conciliazione ed euro 2.000,00 a titolo di spese e competenze professionali del CTP). A fondamento della domanda esponeva: a) di essere assegnatario dell’alloggio I.A.C.P. sito in Campobasso alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4; b) che l’Istituto dall’anno 2000 all’anno 2009 aveva erroneamente effettuato il calcolo del canone di locazione e che vi era una divergenza in merito alla rendita catastale, all’identificazione e intestazione dell’alloggio; c) che quest’ultimo risultava intestato a terzi e non più all’I.A.C.P.; d) di aver corrisposto un canone maggiore per caratteristiche riferite ad altro alloggio. Si costituiva l’Istituto resistente, contestando l’avversa pretesa. In particolare, deduceva che: a) nell’atto di riscatto dell’alloggio da parte di tale signora Napolitano del 5.11.2014, pur essendo stato erroneamente identificato l’alloggio con quello assegnato al ricorrente, si era provveduto alla relativa rettifica, comunicandola a mezzo nota del 10.10.2016; b) il ricorrente non aveva interesse ad agire quanto all’errore materiale contenuto nell’atto di compravendita, essendo legittimato, semmai, l’acquirente; c) l’immobile assegnato al ricorrente non poteva che essere identificato in catasto come primo piano; d) l’azione di ripetizione era infondata sia perché gran parte dell’asserito credito era prescritto,sia in ragione della corretta determinazione del canone ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2008 dove il dato di rilievo, ai fini del calcolo del canone, era quello reddituale e non l’esatta indicazione e/o ubicazione dell’immobile locato; e) di aver comunque eseguito il ricalcolo del canone riscontrando dall’anno 2006 all’anno 2010 un lieve scostamento del canone pari ad euro 177,24, regolarmente accreditato al ricorrente nel mese di agosto 2016; f) non vi erano inadempienze ad esso istituto imputabili. Il Tribunale di Campobasso- i struita la causa a mezzo di c.t.u. contabile e assunzione di prove testimoniali - con sentenza n. 235/2020, rigettava le domande del ricorrente, che condannava alle spese di lite e di c.t.u. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’integrale riforma, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. L’I.A.C.P. resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto, vinte le spese del grado. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 160/2021, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Luciani. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma è stata depositata nota dall’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) della Provincia di Campobasso in difesa del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] . La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.IlLuciani articola in ricorso quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: nullità della sentenza o del processo d'appello, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione agli artt.: 111, co. 6, cost.; 112 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cpc –motivazione non idonea sulle critiche alla ctu nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p.8) che: l a consulenza tecnica d'ufficio va pienamente condivisa anche nella parte in cui ha compiutamente risposto alle critiche sollevate dall'odierno appellante e, pertanto, le conclusioni cui perviene meritano integrale accoglimento, per il rigore logico–argomentativo che sorregge la puntuale e motivata confutazione di tutte le osservazioni sollevate dal Luciani . 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia: nullità della sentenza o del processo d'appello, ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ed in relazione agli artt.: 111, co. 6, cost.; 112 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. cpc – omessa o apparente motiv azione – ultrapetizione nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 4, p. 6 e p. 9) che: a) Ciò che il ricorrente ha chiesto di accertare è l'inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA] ; b) Sussiste pertanto il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante in ordine alla domanda avanzata sull'erronea indicazione del subalterno, non potendosi ravvisare alcun inadempimento addebitabile all'I.A.C.P. e c) In ragione dei fatti concretamente accertarti in giudizio, si ritiene che non possa essere addebitata alcuna censura nei riguardi dell’Istituto, per cui dichiarata l’infondatezza della domanda di inadempimento, tutte le azioni di ripetizione scaturenti da detta causa petendi vanno rigettate compresa la domanda di ri sarcimento del danno . 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, ricalcando sostanzialmente la sentenza del giudice di primo grado (pp. 2-9, in particolare pp. 7-8), ha omesso l’esame: a) sia di tutti i parametri e i coefficienti applicativi al fine del ricalcolo del canone di locazione relativo all'immobile ERP oggetto di causa; b) sia, ai fini della determinazione del livello di piano, della dichiarazione resa al Catasto da IACP di Campobasso in data 01/12/2011, del provvedimento direttoriale del 28/08/2012, reso dal Catasto di Campobasso ai sensi del D.M. 701/94 ed accettato da IACP di Campobasso, nonché di tutte le risultanze catastali agli atti. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3, in relazione sia all'art. 26 legge regionale Molise n. 12/1998 in combinato disposto dagli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 della legge 392/1978; sia al regolamento regionale Molise n. 05/2008 in combinato disposto dall'art. 1 della legge regionale Molise n. 17/2009 nella parte in cui (pp. 7, 8, 9)la corte territoriale, condividendo ed approvando la c.t.u.: da un lato, ha deciso in aperta violazione dell' art. 26 della citata L.R. Molise 12/1998, perché ha preso in esame solo uno dei cinque coefficienti; dall'altro lato ha deciso - applicando erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2008 (pubblicato in BURM n. 24 del 16/10/2008), perché detto regolamento era stato applicato per effettuare il ricalcolo dei canoni di locazione in ERP (per cui vi è ricorso) per il periodo sotto osservazione, che andava dall'anno 2000 all'anno 2009, mentre l’applicazione del regolamento era stata differita al 01/01/2010 dalla L.R. Molise 17/2009. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibili sono il primo, il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto relativi al ricalcolo dei canoni di locazione , sono qui trattati congiuntamente. Al riguardo, la corte territoriale, ribadendo ( e quindi confermando)quanto sostenuto nella sentenza di primo grado: a) ha precisato che il giudice di primo grado, chiamato a decidere il canone dovuto, aveva conferito incarico a c.t.u. affinché, verificati i parametri ed i coefficienti applicativi all’immobile oggetto di causa, accertasse la compatibilità o meno del canone di locazione applicato dall’IACP, quantificandone l’eventuale eccedenza ; b) ha condiviso le risultanze della espletata c.t.u.argomentando sul fatto che: b1) il c.t.u., sul presupposto che ai fini dell’applicazione dei coefficienti eranecessario identificare il bene e, in particolare, quale fosse in concreto il piano da attribuireall’immobile oggetto di causa, avevapreliminarmente chiarito che l’unità immobiliare in questione era da intendersi ubicata al 1° piano (e non al piano terra), non senza aggiungere che tale parametro non ha nessuna incidenza ai fini dell’attribuzione della rendita ; b2) il c.t.u. aveva quindi accertato che i coefficienti applicati erano conformi a legge; b3) il c.t.u. aveva rilevato che l’Istituto, ai fini della determinazione del canone, aveva erroneamente applicato i termini di decorrenza del regolamento regionale n. 5/2008 (a seguito della legge regionale n. 17/2009), per cui aveva riscosso somme non dovute per un ammontare pari ad euro 177,24, che era stato regolarmente riaccreditato al Luciani, per cui non si rilevavano ulteriore eccedenze; c) ha concluso affermando che il Luciani, …avendo avanzato una azione di ripetizione di indebito c.d. titolata, in quanto l’affermazione della non debenza della somma richiesta in ripetizione è ricollegata al rapporto di locazione che intercorre tra le parti, avrebbe dovuto fornire la prova della inesistenza di una giusta causa di quelle attribuzioni eseguite in favore dell’istituto appellato, mentre tale prova non era stata data. Il ricorso si caratterizza per una assoluta mancanza della necessaria specificità, oltre che per il tentativo di indurre la corte ad una nuova valutazione dei fatti di causa. Occorre qui ribadire che ilricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza -deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, nell’illustrazione dei motivi di ricorso in esame , critica ripetutamente le conclusioni del nominato c.t.u. (fatte proprie da entrambi i giudici di merito), ma (con esclusione del passo riportato a metà di pagina 25),inammissibilmente non ne riporta il contenuto,così rendendo il ricorso non autosufficiente. Invero, il ricorrente: -nell’illustrare il primo motivo di ricorso,riferisce che (p. 7): Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto nel definitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) econfermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto), palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dal Giudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento ; -nell’illustrare il terzo motivo – dopo essersi lamentato del fatto che (p. 18) la corte territoriale aveva omesso l’esame …1 di tutti i parametri e i coefficienti applicativi al fine del ricalcolo del canone di locazione relativo all'immobile ERP oggetto di causa; 2. ai fini della determinazione del livello di piano, sia la dichiarazione resa alCatasto da IACP di Campobasso in data 01/12/2011, sia il provvedimento direttoriale del 28/08/2012, reso dal Catasto di Campobasso ai sensi del D.M.701/94 ed accettato da IACP di Campobasso, sia di tutte le risultanze catastaliagli atti - ri ferisce per la seconda volta (p. 20) che: Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto nel definitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) econfermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto),palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dalGiudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento ; -nell’illustrare il quarto motivo – dopo aver rilevato (p.28) che fin dal primo grado di giudizio aveva rappresentato il ricalcolo del canone di locazione relativo all’immobile ERP oggetto di causa mediante la propria CTP - per la terza volta riferisce che (p. 30) : Il CTU, raccolte le predette osservazioni dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne dava atto neldefinitivo elaborato peritale (doc. 5 fascicoletto già doc. 8 fascicolo di parte appello) e confermava le medesime conclusioni della bozza (pag. 3 doc. 3 fascicoletto),palesemente senza esaminare e risolvere compiutamente tutti i quesiti sottoposti dalGiudice di prime cure ed in particolar modo quello indicato al n.1) [doc. 1 fascicoletto] ovvero senza spiegare i motivi dell'inadempimento . Senonché – con esclusione del breve passo sopra menzionato (riportato a p. 25 del ricorso), che dà comunque atto che le osservazioni di parte attrice sono state prese in considerazionidal c.t.u. –il ricorrente non riporta in alcun modo il contenuto della relazione del c.t.u. Donde la inammissibilità dei motivi in esame. 2.2. Inammissibileè anche il motivo secondo. Invero, nella impugnata sentenza, la corte territoriale: - ha premesso che il ricorrente aveva chiesto di accertare l’inadempimento dell’Istituto, deducendo che l’alloggio da lui condotto in locazione era al piano terra, aveva una rendita differente ed era stato nelle more venduto a tale [OSCURATO:PERSONA];-ha dato atto che effettivamente in data 9.12.2015, a seguito di accertamenti dell’[OSCURATO:PERSONA], l’I.A.C.P. aveva accertato che erroneamente, nell’atto notarile di riscatto stipulato in favore di [OSCURATO:PERSONA], era stato indicato il subalterno 1, alloggio condotto in locazione dal Luciani, anziché il sub 3 della p. lla 34 del fg. 128, alloggio oggetto di riscatto; e aveva quindi provveduto, tramite il Notaio rogante, alla relativa rettifica dei dati catastali comunicando al Luciani l’avvenuto adempimento con nota del 27.05.2016; - ha rilevato che quest’ultimo, non avendo partecipato al contratto di compravendita stipulato tra l’I.A.C.P. e la [OSCURATO:PERSONA], non aveva titolo alcuno per impugnare il predetto contratto nei confronti dell’I.A.C.P.; - ha aggiunto che l’erronea indicazione del subalterno nei dati catastali relativi all’immobile locato non aveva impedito e non impediva al Luciani di poter godere pacificamente dell’immobile e di servirsene secondo l’uso convenuto; - in sintesi, ha affermato il difetto di legittimazione attiva del Lucianiquanto all’errore contenuto nell’atto di compravendita cui era estraneo, trattandosi di un mero errore materiale nell’indicazione del subalterno relativo a due alloggi (quello assegnato in locazione al conduttore Luciani, e quello ceduto alla Napolitano), che non rileva sulla disponibilità giuridica o di fatto del bene locato che permane pur sempre in capo all’I.A.C.P. . Orbene, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su una domanda di risarcimento dei danni per inadempimentoda lui mai proposta . Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, - fermo restando che è comunquefacoltà del giudice di merito qualificare la domanda- dalla stessa esposizione del fatto, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. p. 13 e 15) risulta che il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avevachiesto il risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1218 c.c., sui quali era tornato anche in sede illustrazione del quarto motivo di appello. Sotto questo profilo, dunque, il motivo è manifestamente infondato. D’altronde, anche per il motivo in esame , valgono i rilievi di inammissibilità( sopra svolt i in relazione a altri motivi ) nella parte in cui il ricorrenteriferisce che (p. 14), lui, preso atto del contenuto della lettera n. 518/2017 dell’Istituto, … si rivolgeva ad un professionista al fine di verificare la correttezza del proprio calcolo (respinto da IACP) e che detto professionista con perizia del 18/07/2017 aveva addirittura riscontratoche lui aveva una somma a credito ben più ampia ; per quindi dolersi del fatto la corte territoriale ha recepito il dictumdel giudice di primo grado senza motivare. Occorre al riguardo aggiungere che il ricorrente –nel sollecitare il confronto della c.t.u. con le risultanze della propria consulenza di parte ( che aveva preso in considerazione anche altri parametri : la categoria catastale, la classe demografica dei comuni, l’ubicazione e la superficie dell’immobile)- sollecita inammissibilmente anche a questo proposito un riesame nel merito, precluso a questa Corte. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore de l l’istituto resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricor
Sentenza Cassazione n. 08858/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris