CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28727/2017R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Trapani, via degli Iris, 1 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 15 -controricorrente - avverso l’ordinanza della C orte di appello di Milano , n. 3468 /201 7 , depositatail 29 settembre 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:appello - ordinanza di inammissibilità exart. 348-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della C orte di appello di Milano, depositatail 29 settembre 2017 e notificata il successivo 25 ottobre, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’ art. 348 bis c.p.c., l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milanoche aveva respinto le loro domand e per l’accertamento della nullità delle clausole del conto corrente accesso dalla società e oggetto di garanzia fideiussoria da parte degli altri ricorrentiaventi ad oggetto la determinazione degli interessi legali, fissati in misura ultralegale e usuraria, e dellacommissione di massimo scoperto, la capitalizzazione degli interessi medesimi , e l’applicazione di valute fittizie e, conseguentemente, per l’accertamento delsaldo di siffatto rapporto; - la Corte ha riferi to che il giudice di primo grado aveva respinto le domande evidenziando, in particolare, l’inammissibilità della richiesta dell’ordine di esibizione, in quanto relativa a documentazione non rientrante nell’arco temporale decennale di cui all’art. 119, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e finalizzata a supplire all’onere probatorio gravante sul correntista, e di consulenza tecnica contabile, ritenuta esplorativa; -ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che lo stesso non presentava alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, avuto riguardo, tra l’altro, alla mancata produzione in giudizio del documento contrattuale cui si riferivano le clausole asseritamente invalide; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; - entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente esaminarsi la questione – eccepita dalla controricorrente, ma, in ogni caso, rilevabile d’ufficio – avente ad oggetto l’ammissibilità del ricorso, in relazione alla impugnabilità in questa sede dell’ordinanza che dichiaral'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bisc.p.c.; -in proposito, si osserva che, a norma del primo comma dell'art. 360 c.p.c., possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado , dovendo pertanto escludersi l'esperibilità del ricorso ordinario per cassazione avverso le ordinanze, fatti salvi eventuali casi di ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza, nonché (giusta il disposto del quarto commadell'art. 360 c.p.c.) le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza avverso i quali sia ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge(cfr. Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914); -va , dunque, negata la possibilità di proporre ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., laddove sia diretto – come nel caso in esame – , anziché contro la sentenza del tribunale, contro l'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, poiché tale ordinanza costituisce un provvedimento carente del carattere della definitività, consentendo il terzo comma delmedesimo art. 348 ter di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado(cfr., altresì, Cass., ord., 26 settembre 2018, n. 23151); - l’ impugnazione dell'ordinanza di secondo grado è possibile limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, solo nei casi –non ricorrenti nella specie –in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge; -benché tale impugnazione sia, altresì, ammissibile quando il giudice dell'appello sostituisce alla motivazione di primo grado una propria diversaargomentazione in punto di fatto o di diritto, tale situazione – diversamente da quanto sostenutodai ricorrenti con la memoria – non ricorre nella vicendain esame, in quanto dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la motivazione della Corte di appello ha sostanzialmente ricalcato quella di primo grado, confermandone gli assunti rilevanti ai fini della decisione; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali secondo il criterio della soccomben za che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdell