CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2025
Cassazione n. 36633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 19 aprile 2024, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 commesso in data 17/04/2021; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare le effettive ragioni della condanna e della mancata concessione delle attenuanti generiche, e per avere omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili perché privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa la prova del porto di un coltello a serramanico, della sua natura di arma, della mancanza di un giustificato motivo per il suo porto, essendo inattendibile quello fornito nell'immediatezza dal ricorrente, nonché circa la non concedibilità delle attenuanti generiche, per la presenza di precedenti penali specifici e di una personalità negativa del soggetto, e la non applicabilità dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per la ostatività conseguente a due condanne già riportate per reato analogo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]