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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 00469/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo & <:(/- udii:1z~ ,01.27-, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trapani, che lo aveva giudicato colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica e, riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità del danno, valutata equivalente alle riconosciute aggravanti ed applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro duecento di multa.

2. A mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando con motivo unico due distinti rilievi.

Con un primo, lamenta che la Corte di Appello ha reso una motivazione che non tiene conto delle risultanze probatorie, le quali indicano che l'allaccio abusivo alla rete elettrica non è attribuibile al Mannina, posto che questo era stato fatto presso il contatore che si trovava in una porzione dell'immobile a disposizione della sorella Lisa.

Mentre l'imputato si era limitato a riattivare la tensione inserendo un filo nel contatore, così ripristinando la situazione preesistente alla prima interruzione di erogazione, alla quale egli non era stato presente; sicché non vi è prova che egli fosse stato consapevole dell'irregolarità dell'allaccio.

Con un secondo rilievo il ricorrente censura la quantificazione della pena, posto che il danno è stato di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto alla prima censura, essa non descrive alcuno dei vizi di cui all'art.606 cod. proc. pen., prospettando piuttosto una alternativa valutazione della prova e quindi una ricostruzione dell'accaduto discorde da quella fatta propria dai giudici di merito.

Vale rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare' se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948).

3.3. Il secondo motivo é aspecifico, poiché omette di considerare le ragioni esposte dalla Corte di appello a sostegno del giudizio di congruità della pena determinata dal primo giudice.

Questi aveva posto in rilievo la oggettiva gravità del fatto, i numerosi, recenti e gravi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, l'assenza di resipiscenza.

A fronte di ciò il ricorrente assume, in termini apodittici, che si sarebbe dovuto tener conto della lievità del danno, peraltro già considerato per il riconoscimento dell'attenuante.

Alla aspecificità del motivo consegue la sua inammissibilità, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 581, lett. d) e 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. .

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fer n DEROWATO h CANCELLERIA ,-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo & <:(/- udii:1z~ ,01.27-, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna emessa, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trapani, che lo aveva giudicato colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica e, riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità del danno, valutata equivalente alle riconosciute aggravanti ed applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro duecento di multa. 2. A mezzo del difensore di fiducia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando con motivo unico due distinti rilievi. Con un primo, lamenta che la Corte di Appello ha reso una motivazione che non tiene conto delle risultanze probatorie, le quali indicano che l'allaccio abusivo alla rete elettrica non è attribuibile al Mannina, posto che questo era stato fatto presso il contatore che si trovava in una porzione dell'immobile a disposizione della sorella Lisa. Mentre l'imputato si era limitato a riattivare la tensione inserendo un filo nel contatore, così ripristinando la situazione preesistente alla prima interruzione di erogazione, alla quale egli non era stato presente; sicché non vi è prova che egli fosse stato consapevole dell'irregolarità dell'allaccio. Con un secondo rilievo il ricorrente censura la quantificazione della pena, posto che il danno è stato di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alla prima censura, essa non descrive alcuno dei vizi di cui all'art.606 cod. proc. pen., prospettando piuttosto una alternativa valutazione della prova e quindi una ricostruzione dell'accaduto discorde da quella fatta propria dai giudici di merito. Vale rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare' se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948). 3.3. Il secondo motivo é aspecifico, poiché omette di considerare le ragioni esposte dalla Corte di appello a sostegno del giudizio di congruità della pena determinata dal primo giudice. Questi aveva posto in rilievo la oggettiva gravità del fatto, i numerosi, recenti e gravi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, l'assenza di resipiscenza. A fronte di ciò il ricorrente assume, in termini apodittici, che si sarebbe dovuto tener conto della lievità del danno, peraltro già considerato per il riconoscimento dell'attenuante. Alla aspecificità del motivo consegue la sua inammissibilità, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 581, lett. d) e 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. . 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fer n DEROWATO h CANCELLERIA ,-
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