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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 7 "7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lui ascritto, escluse le contestate aggravanti (fatto commesso il 25.5.2018).

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio ma in assenza di contatti con il medesimo difensore; sul punto, la Corte territoriale ha erroneamente affermato che il giudizio si era svolto con le forme del rito abbreviato, ma tale circostanza non corrisponde al vero, come reso evidente dallo stesso trattamento sanzionatorio indicato in sentenza.

II) Improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, atteso che la persona offesa si è limitata a presentare una denuncia dei fatti, non avente valore di querela ai sensi di legge.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. È pregiudiziale la trattazione del motivo sub II), in relazione all'invocata improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, avendo legittimamente riscontrato in atti la manifestazione della volontà della persona offesa di chiedere la punizione del colpevole, non sottoposta a particolari formalità e ricavata dall'esplicito contenuto dell'atto con il quale il denunciante si era riservato di "integrare la presente denuncia/querela", in uno con la sua immediata richiesta di intervento della polizia giudiziaria, nel • momento in cui questi aveva riconosciuto in quell'avventore l'autore del furto subito due giorni prima: richiesta ritenuta plausibilmente sintomatica della intenzione della vittima di perseguire il colpevole.

2. Quanto al motivo sub I), il principio di diritto applicabile al caso di specie è quello affermato da S.U.

Ismail n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

Tale principio è stato ancor più recentemente declinato, nel senso che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento" (Sez. 5 n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315).

Alla stregua di tali univoche affermazioni giurisprudenziali, il motivo in disamina appare fondato, in mancanza di dati che depongano per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio o, comunque, di indicatori di consapevolezza del prevenuto circa l'esistenza del procedimento.

Ed invero, come rimarcato dalla difesa e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il giudizio di primo grado non si è svolto nelle forme del rito abbreviato (vedi sentenza in atti, le parti hanno solo concordato l'acquisizione degli atti) e, quindi, il riferimento alla procura speciale operato dalla Corte territoriale non è conferente.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

P .

Q. M .

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano, e rinvia a tale ultimo Tribunale per nuovo giudizio.

Così deciso il 9 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 7 "7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lui ascritto, escluse le contestate aggravanti (fatto commesso il 25.5.2018). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla illegittima dichiarazione di assenza dell'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio ma in assenza di contatti con il medesimo difensore; sul punto, la Corte territoriale ha erroneamente affermato che il giudizio si era svolto con le forme del rito abbreviato, ma tale circostanza non corrisponde al vero, come reso evidente dallo stesso trattamento sanzionatorio indicato in sentenza. II) Improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, atteso che la persona offesa si è limitata a presentare una denuncia dei fatti, non avente valore di querela ai sensi di legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. È pregiudiziale la trattazione del motivo sub II), in relazione all'invocata improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La censura è infondata. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, avendo legittimamente riscontrato in atti la manifestazione della volontà della persona offesa di chiedere la punizione del colpevole, non sottoposta a particolari formalità e ricavata dall'esplicito contenuto dell'atto con il quale il denunciante si era riservato di "integrare la presente denuncia/querela", in uno con la sua immediata richiesta di intervento della polizia giudiziaria, nel • momento in cui questi aveva riconosciuto in quell'avventore l'autore del furto subito due giorni prima: richiesta ritenuta plausibilmente sintomatica della intenzione della vittima di perseguire il colpevole. 2. Quanto al motivo sub I), il principio di diritto applicabile al caso di specie è quello affermato da S.U. Ismail n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Tale principio è stato ancor più recentemente declinato, nel senso che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento" (Sez. 5 n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315). Alla stregua di tali univoche affermazioni giurisprudenziali, il motivo in disamina appare fondato, in mancanza di dati che depongano per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio o, comunque, di indicatori di consapevolezza del prevenuto circa l'esistenza del procedimento. Ed invero, come rimarcato dalla difesa e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il giudizio di primo grado non si è svolto nelle forme del rito abbreviato (vedi sentenza in atti, le parti hanno solo concordato l'acquisizione degli atti) e, quindi, il riferimento alla procura speciale operato dalla Corte territoriale non è conferente. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. P . Q. M . Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa il 17 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano, e rinvia a tale ultimo Tribunale per nuovo giudizio. Così deciso il 9 giugno
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