CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, avendo il Giudice errato nel ritenere consumato il reato alla data di contestazione (29.12.2012) in quanto i 90 giorni previsti dal secondo comma della citata disposizione per la tardiva dichiarazione sarebbero decorsi soltanto il successivo 31 dicembre; Ritenuto che il motivo - peraltro neppure dedotto con l'appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - è assolutamente generico, in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero sorreggere l'annullamento della sentenza, e comunque manifestamente infondato, posto che, indipendentemente dall'esatta individuazione della data di consumazione del reato (che nella specie non rileva ad alcun effetto), la sentenza attesta con certezza che per l'anno d'imposta 2011 la società amministrata dall'imputato non presentò (né tempestivamente, né tardivamente) la prescritta dichiarazione fiscale, sicché all'evidenza non ricorre, né il ricorrente specificamente lo allega, l'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000; Rilevato, pertanto - nulla di significativo aggiungendosi nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022.