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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29547/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24245-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 230/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente, in qualità di gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IRPEF, IVA e IRAP; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA], su appello dell'Ufficio e appello incidentale della parte contribuente, accoglieva parzialmente sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della parte contribuente, affermando che le modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono irretroattive; che i versamenti in contanti sul proprio conto corrente non si giustificano; che i prelievi si giustificano solo nei limiti in cui vi sia corrispondenza con fatture, buste paghe o contratti di locazione o assicurazione che rendano verosimile che ai prelievi non corrispondano operazioni che hanno comportato evasione d'imposta, e determinando i maggiori ricavi in 119.047,53 euro, di cui 102.298,59 per versamenti non giustificati e 16.748,94 per prelievi non giustificati; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 24245 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere quest'ultima norma portata retroattiva.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata nel sostanza quanto alle indagini relative ad un secondo conto corrente riconducibile alla parte contribuente.

Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata quanto al mancato riconoscimento di una percentuale di costi proporzionata ai maggiori ricavi induttiva mente presunti. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24245-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 230/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente, in qualità di gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IRPEF, IVA e IRAP; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA], su appello dell'Ufficio e appello incidentale della parte contribuente, accoglieva parzialmente sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della parte contribuente, affermando che le modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono irretroattive; che i versamenti in contanti sul proprio conto corrente non si giustificano; che i prelievi si giustificano solo nei limiti in cui vi sia corrispondenza con fatture, buste paghe o contratti di locazione o assicurazione che rendano verosimile che ai prelievi non corrispondano operazioni che hanno comportato evasione d'imposta, e determinando i maggiori ricavi in 119.047,53 euro, di cui 102.298,59 per versamenti non giustificati e 16.748,94 per prelievi non giustificati; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 24245 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere quest'ultima norma portata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata nel sostanza quanto alle indagini relative ad un secondo conto corrente riconducibile alla parte contribuente. Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata quanto al mancato riconoscimento di una percentuale di costi proporzionata ai maggiori ricavi induttiva mente presunti. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di co
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