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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18600/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 11 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di usura e per i reati di estorsione consumata e tentata, ha escluso la recidiva contestata e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'omessa rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione della recidiva contestata nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati ai capi 2 e 3, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e coerenti con le risultanze probatorie (si veda, in particolare, pag. 4 sulle ammissioni dell'imputato con riferimento al capo 2 e, rispetto al capo 3, sulle documentate e inequivocabili minacce da lui rivolte alla vittima); considerato che la mancata rideterminazione della pena è stata congruamente motivata dal Giudice di appello che, anche dopo aver escluso la recidiva contestata, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze in ragione della gravità della vicenda; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 11 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di usura e per i reati di estorsione consumata e tentata, ha escluso la recidiva contestata e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'omessa rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione della recidiva contestata nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati ai capi 2 e 3, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e coerenti con le risultanze probatorie (si veda, in particolare, pag. 4 sulle ammissioni dell'imputato con riferimento al capo 2 e, rispetto al capo 3, sulle documentate e inequivocabili minacce da lui rivolte alla vittima); considerato che la mancata rideterminazione della pena è stata congruamente motivata dal Giudice di appello che, anche dopo aver escluso la recidiva contestata, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze in ragione della gravità della vicenda; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris