CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di socio accomandatario e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 21 marzo 2017, unitamente al socio illimitatamente responsabile; Considerato che i motivi di ricorso costituiscono la esatta trascrizione dei motivi di appello e sono per ciò solo inammissibili, difettando in essi il necessario requisito del reale confronto critico con la decisione impugnata; Chiarito, inoltre, che la Corte di appello fornisce risposta precisa e puntuale su tutti i punti devolti e che la giurisprudenza citata in tema di leasing non è pertinente al caso in rassegna come osservato a pagina 2 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il