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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 47525/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/5/2022, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SALERNO il 12/4/2022 che l'aveva revocata, ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari espressamente escluse dal giudice per le indagini preliminari.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett. c), 581 lett. d) e 297, comma 3 cod. proc. pen. 2.

In data 27 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero rilevando che nell'atto l'organo dell'accusa, che si è limitato a riportarsi alle considerazioni in precedenza esposte dallo stesso Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza originaria, non si sarebbe confrontato con il provvedimento impugnato omettendo così di indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione proposta.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276 - 01), infatti, il pubblico ministero ha indicato nell'atto di appello i punti del provvedimento oggetto di censura (la ritenuta sopravvenienza di elementi nuovi e idonei a modificare il giudizio cautelare) e le ragioni per le ragioni per le quali la decisione del giudice per le indagini preliminari era da considerarsi errata (l'esistenza di un giudicato cautelare sul punto e, comunque, l'irrilevanza degli elementi sopravvenuti).

Sotto tale profilo, pertanto, l'impugnazione, che conteneva delle doglianze specifiche, adeguatamente articolate anche richiamando il provvedimento in precedenza reso dal Tribunale in sede di riesame, era ammissibile.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari espressamente escluse dal giudice per le indagini preliminari evidenziando che la conclusione del giudice dell'appello cautelare in ordine alla permanenza delle originarie esigenze non terrebbe in alcun conto che il quadro cautelare è mutato a seguito dell'esclusione dell'aggravante contestata e del tempo trascorso.

La doglianza è infondata.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella memoria depositata, infatti, il Tribunale del Riesame, proprio tenendo conto degli elementi indicati e degli argomenti esposti dalla difesa, ha specificato come questi, già sollevati in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica del 13 dicembre 2021, erano stati specificamente disattesi dal Tribunale medesimo con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 2002.

Ragione questa per la quale le censure, coincidenti con le precedenti, già considerate e disattese, sono state correttamente ritenute, con motivazione sintetica ma adeguata, inammissibili in virtù della preclusione costituita dal c.d. giudicato cautelare.

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett. c), 581 lett. d) e 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale avrebbe motivato in ordine alla richiesta di applicare la disciplina delle c.d. contestazioni a catena nonostante il primo giudice non avesse affrontato la questione, ritenendola assorbita, e il pubblico ministero non avesse in alcun modo dedotto la questione con l'atto di appello.

La doglianza è fondata ma il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul punto per carenza di interesse.

3.1. La mancata pronuncia del giudice delle indagini preliminari quanto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di impugnazione sul punto, hanno determinato la mancata devoluzione della questione al giudice dell'appello che, pertanto, non avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione alla questione benché questa fosse contenuta nell'istanza presentata dalla difesa.

3.2. La circostanza che il Tribunale si sia pronunciato sul punto, d'altro canto, è ininfluente e non ha determinato alcun pregiudizio concreto al ricorrente così che l'attuale motivo di ricorso difetta del necessario interesse.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/5/2022, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SALERNO il 12/4/2022 che l'aveva revocata, ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari espressamente escluse dal giudice per le indagini preliminari. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett. c), 581 lett. d) e 297, comma 3 cod. proc. pen. 2. In data 27 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero rilevando che nell'atto l'organo dell'accusa, che si è limitato a riportarsi alle considerazioni in precedenza esposte dallo stesso Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza originaria, non si sarebbe confrontato con il provvedimento impugnato omettendo così di indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione proposta. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276 - 01), infatti, il pubblico ministero ha indicato nell'atto di appello i punti del provvedimento oggetto di censura (la ritenuta sopravvenienza di elementi nuovi e idonei a modificare il giudizio cautelare) e le ragioni per le ragioni per le quali la decisione del giudice per le indagini preliminari era da considerarsi errata (l'esistenza di un giudicato cautelare sul punto e, comunque, l'irrilevanza degli elementi sopravvenuti). Sotto tale profilo, pertanto, l'impugnazione, che conteneva delle doglianze specifiche, adeguatamente articolate anche richiamando il provvedimento in precedenza reso dal Tribunale in sede di riesame, era ammissibile. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari espressamente escluse dal giudice per le indagini preliminari evidenziando che la conclusione del giudice dell'appello cautelare in ordine alla permanenza delle originarie esigenze non terrebbe in alcun conto che il quadro cautelare è mutato a seguito dell'esclusione dell'aggravante contestata e del tempo trascorso. La doglianza è infondata. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella memoria depositata, infatti, il Tribunale del Riesame, proprio tenendo conto degli elementi indicati e degli argomenti esposti dalla difesa, ha specificato come questi, già sollevati in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica del 13 dicembre 2021, erano stati specificamente disattesi dal Tribunale medesimo con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 2002. Ragione questa per la quale le censure, coincidenti con le precedenti, già considerate e disattese, sono state correttamente ritenute, con motivazione sintetica ma adeguata, inammissibili in virtù della preclusione costituita dal c.d. giudicato cautelare. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett. c), 581 lett. d) e 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale avrebbe motivato in ordine alla richiesta di applicare la disciplina delle c.d. contestazioni a catena nonostante il primo giudice non avesse affrontato la questione, ritenendola assorbita, e il pubblico ministero non avesse in alcun modo dedotto la questione con l'atto di appello. La doglianza è fondata ma il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul punto per carenza di interesse. 3.1. La mancata pronuncia del giudice delle indagini preliminari quanto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di impugnazione sul punto, hanno determinato la mancata devoluzione della questione al giudice dell'appello che, pertanto, non avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione alla questione benché questa fosse contenuta nell'istanza presentata dalla difesa. 3.2. La circostanza che il Tribunale si sia pronunciato sul punto, d'altro canto, è ininfluente e non ha determinato alcun pregiudizio concreto al ricorrente così che l'attuale motivo di ricorso difetta del necessario interesse. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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