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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20333/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19598/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4282/2018depositata il 20/12/2018 R.G.N. 5911/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 20.12.2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.2.2012 e condanna della società al pagamento di un importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

2. In entrambi i gradi di merito i giudici hanno ritenuto c he nella specie la clausola che aveva apposto il termine al contratto fosse priva di una sufficiente specificazione delle ragioni di cui al primo comma dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con un unico articolato motivo, cui ha resistito il Savoia con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, la società ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001" e “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell’art. 2697 cc”, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, nonché "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc.

Si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, per legge, l'indicazione delle ragioni giustificanti il termine può avvenire per relationem ad atti esterni quali erano la Convenzione e l'[OSCURATO:PERSONA] stipulati dalla società con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio menzionati nel contratto de quo, atti sicuramente conoscibili ex ante ed assoggettati al vaglio della Corte dei Conti.

Si deduce che la corrispondenza temporale fra la sottoscrizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella del contratto di lavoro impugnato darebbe ragione del nesso causale tra la stipula di esso e la ragione appositiva del termine.

Si sostiene che la circostanza che l'affidamento delle nuove attività perfezionatosi mediante l'[OSCURATO:PERSONA] avesse una cessazione predeterminata evidenziasse come fosse temporanea l'esigenza che aveva costituito la ragione dell'apposizione del termine.6.

Il ricorso non può trovare accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza di questa Corte n. 20788/2019 emessa su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio.

7. Innanzitutto, il motivo presenta profili di inammissibilità derivanti dalla formulazione promiscua di censure che denunciano il vizio di violazione di legge, che presuppone un fatto incontestato così come accertato dal giudice del merito, unitamente e contraddittoriamente all'omesso esame di un fatto decisivo, senza che, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013, Cass. n. 7394 del 2010, Cass. n. 20355 del 2008, Cass. n. 9470 del 2008, le quali ritengono che tale modalità di formulazione risulti non rispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione).

8. Quanto poi alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., contrariamente a come prospettato nella specie, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass.n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

9. Inoltre, radicalmente preclusa nella specie l'invocazione della violazione del n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., atteso che questa disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 8, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso nel caso il 5.12.2012 dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014).

10. Infine, circa il merito della doglianza, costituisce ius receptum che l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, deve risultare specificata, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto ed impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte v.

Cass. n. 2279 del 2010).

11. Vero è che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso, per relationem, in altri testi scritti accessibili alle parti, sempre che, pur in presenza di una generica enunciazionedi motivi attinenti ad esigenze aziendali, a tali testi scritti sia fatto riferimento "per precisarne in concreto la portata", ossia al precipuo scopo di indicare quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, legittimanti l'assunzione a termine, negli stessi contemplate.

12. E' stato dunque precisato da questa Corte che l'esigenza di specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo imposta dall'art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001 riguarda anche il caso in cui tali ragioni siano espresse indirettamente, ossia per relationemad altri testi scritti, il cui richiamo deve quindi essere chiaramente e specificamente effettuato al fine di individuare, in termini di trasparenza, immodificabilità e verificabilità, la sussistenza di tali ragioni.

"Ne discende che risulta giuridicamente errato ritenere che un qualsivoglia richiamo contenuto nel testo contrattuale ad altri testi scritti (conoscibili, o anche conosciuti, dalle parti) sia di per sé sufficiente ad assolvere il requisito di specificità delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, essendo invece indispensabile che tale richiamo sia attuato al precipuo e inequivoco scopo di individuare tali ragioni" (in termini "Cass.n. 17115 del 2015).

13. Resta fermo che "costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato" (Cass. n. 17115/2015 cit.), così come, più in generale, spetta al giudice di merito la verifica della specificità, valutando ogni elemento ritualmente acquisito al processo, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità (Cass. n. 77 del 2019; Cass. n. 4906 del 2017; Cass. n. 10019, 10020 e 29969 del 2017; Cass. n. 10033 del 2010), per cui nella specie la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto innanzi espressi e che non palesa nell'apprezzamento del grado di specificità della causale un argomentare implausibile, resiste ai rilievi che le sono mossi.

14. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

15. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presup posti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228 del 2012.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19598/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta no e difend ono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4282/2018depositata il 20/12/2018 R.G.N. 5911/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 20.12.2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.2.2012 e condanna della società al pagamento di un importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 2. In entrambi i gradi di merito i giudici hanno ritenuto c he nella specie la clausola che aveva apposto il termine al contratto fosse priva di una sufficiente specificazione delle ragioni di cui al primo comma dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con un unico articolato motivo, cui ha resistito il Savoia con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, la società ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs. n. 368/2001" e “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell’art. 2697 cc”, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, nonché "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. Si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, per legge, l'indicazione delle ragioni giustificanti il termine può avvenire per relationem ad atti esterni quali erano la Convenzione e l'[OSCURATO:PERSONA] stipulati dalla società con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio menzionati nel contratto de quo, atti sicuramente conoscibili ex ante ed assoggettati al vaglio della Corte dei Conti. Si deduce che la corrispondenza temporale fra la sottoscrizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella del contratto di lavoro impugnato darebbe ragione del nesso causale tra la stipula di esso e la ragione appositiva del termine. Si sostiene che la circostanza che l'affidamento delle nuove attività perfezionatosi mediante l'[OSCURATO:PERSONA] avesse una cessazione predeterminata evidenziasse come fosse temporanea l'esigenza che aveva costituito la ragione dell'apposizione del termine.6. Il ricorso non può trovare accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza di questa Corte n. 20788/2019 emessa su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio. 7. Innanzitutto, il motivo presenta profili di inammissibilità derivanti dalla formulazione promiscua di censure che denunciano il vizio di violazione di legge, che presuppone un fatto incontestato così come accertato dal giudice del merito, unitamente e contraddittoriamente all'omesso esame di un fatto decisivo, senza che, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013, Cass. n. 7394 del 2010, Cass. n. 20355 del 2008, Cass. n. 9470 del 2008, le quali ritengono che tale modalità di formulazione risulti non rispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione). 8. Quanto poi alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., contrariamente a come prospettato nella specie, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass.n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). 9. Inoltre, radicalmente preclusa nella specie l'invocazione della violazione del n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., atteso che questa disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 8, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso nel caso il 5.12.2012 dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). 10. Infine, circa il merito della doglianza, costituisce ius receptum che l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, deve risultare specificata, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto ed impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte v. Cass. n. 2279 del 2010). 11. Vero è che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso, per relationem, in altri testi scritti accessibili alle parti, sempre che, pur in presenza di una generica enunciazionedi motivi attinenti ad esigenze aziendali, a tali testi scritti sia fatto riferimento "per precisarne in concreto la portata", ossia al precipuo scopo di indicare quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, legittimanti l'assunzione a termine, negli stessi contemplate. 12. E' stato dunque precisato da questa Corte che l'esigenza di specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo imposta dall'art. 1 d. lgs. n. 368 del 2001 riguarda anche il caso in cui tali ragioni siano espresse indirettamente, ossia per relationemad altri testi scritti, il cui richiamo deve quindi essere chiaramente e specificamente effettuato al fine di individuare, in termini di trasparenza, immodificabilità e verificabilità, la sussistenza di tali ragioni. "Ne discende che risulta giuridicamente errato ritenere che un qualsivoglia richiamo contenuto nel testo contrattuale ad altri testi scritti (conoscibili, o anche conosciuti, dalle parti) sia di per sé sufficiente ad assolvere il requisito di specificità delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, essendo invece indispensabile che tale richiamo sia attuato al precipuo e inequivoco scopo di individuare tali ragioni" (in termini "Cass.n. 17115 del 2015). 13. Resta fermo che "costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato" (Cass. n. 17115/2015 cit.), così come, più in generale, spetta al giudice di merito la verifica della specificità, valutando ogni elemento ritualmente acquisito al processo, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità (Cass. n. 77 del 2019; Cass. n. 4906 del 2017; Cass. n. 10019, 10020 e 29969 del 2017; Cass. n. 10033 del 2010), per cui nella specie la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi di diritto innanzi espressi e che non palesa nell'apprezzamento del grado di specificità della causale un argomentare implausibile, resiste ai rilievi che le sono mossi. 14. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 15. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presup posti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel
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